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CONTO BIS
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L’articolo 35, comma 12, del D.L. 223/2006 prevedeva che i professionisti fossero obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali sui quali fare affluire le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali effettuatuare i prelevamenti per il pagamento delle spese. Con il recente D.L. 112/2008 art. 32, comma 3, l'obbligo è stato abrogato.

La BANCA DI PIACENZA ritiene, comunque, di mantenere a disposizione dei professionisti la convenzione "Conto BIS" che consente, ove il professionista stesso lo ritenga opportuno, di utilizzare un conto personale ed uno dedicato all'attività.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Per le condizioni contrattuali si rimanda ai fogli informativi disponibili presso gli sportelli della Banca.
 
 
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