| L’articolo
35, comma 12, del D.L. 223/2006 prevedeva che i
professionisti fossero obbligati a tenere uno o
più conti correnti bancari o postali sui
quali fare affluire le somme riscosse nell’esercizio
dell’attività e dai quali effettuatuare
i prelevamenti per il pagamento delle spese. Con
il recente D.L. 112/2008 art. 32, comma 3, l'obbligo
è stato abrogato.
La
BANCA DI PIACENZA ritiene, comunque, di
mantenere a disposizione dei professionisti la convenzione
"Conto BIS" che consente, ove
il professionista stesso lo ritenga opportuno, di
utilizzare un conto personale ed uno dedicato all'attività. |