home page mappa del sito
 
RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE
 
  RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE
 
 

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca riguardante prodotti e servizi bancari e finanziari o servizi di investimento, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca indirizzato a:

Banca di Piacenza soc. coop. per azioni
Ufficio Reclami

Via Mazzini, 20
29121 Piacenza

Il reclamo può essere presentato anche per via telematica al seguente indirizzo e-mail:

segreteria.generale@bancadipiacenza.it

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo, se lo stesso riguarda prodotti e servizi bancari e finanziari, mentre il termine per la risposta è di 90 giorni se il reclamo è relativo a servizi di investimento.

Se il Cliente non è soddisfatto dell’esito o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti può:

1) per questioni riguardanti operazioni e servizi bancari e finanziari:

  • rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) se il fatto contestato è successivo all’1/1/2007, nel limite di € 100.000,00 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure la guida all’ABF a disposizione del Cliente presso tutti gli sportelli della Banca o chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia.

Comunque, prima di ricorrere al Giudice, il Cliente deve, per assolvere all’obbligo di cui al d.l.vo n. 28/2010, esperire, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca, il procedimento di mediazione finalizzato al tentativo di trovare un accordo. Il Cliente potrà, quindi, presentare un’istanza:

  • al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Il Regolamento del Conciliatore è consultabile sul sito www.conciliatorebancario.it
  • a qualsiasi altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. Sul sito www.giustizia.it è disponibile l’elenco degli organismi di mediazione iscritti nel predetto registro.
    Si precisa che il ricorso all’ABF esonera il Cliente dall’obbligo di esperire il suddetto procedimento di mediazione.

2) per questioni riguardanti servizi e attività di investimento:

  • rivolgersi all’Ombudsman-Giurì Bancario (www.conciliatorebancario.it/ombudsman.html) entro 2 anni dal fatto contestato, nel limite di € 100.000,00 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi
  • rivolgersi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la Consob (www.camera-consob.it) per controversie riguardanti l’osservanza da parte della Banca degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori.

Comunque, prima di ricorrere al Giudice, il Cliente deve, per assolvere all’obbligo di cui al d.l.vo n. 28/2010, esperire, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca, il procedimento di mediazione finalizzato al tentativo di trovare un accordo. Il Cliente potrà, quindi, presentare un’istanza

  • al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Il Regolamento del Conciliatore è consultabile sul sito www.conciliatorebancario.it
  • a qualsiasi altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria Sul sito www.giustizia.it è disponibile l’elenco degli organismi di mediazione iscritti nel predetto registro.
    Si precisa che il ricorso alla Camera di Conciliazione e Arbitrato esonera il Cliente dall’obbligo di esperire il suddetto procedimento di mediazione.

Rendiconto sull’attività di gestione dei reclami in Banca di Piacenza soc. coop. per azioni

 

 
[Chi siamo | Le filiali | Come raggiungerci | Temporeale Light | PcBank Family | E-mail | Trasparenza | Privacy]