FOGLI INFORMATIVI
(ai sensi degli artt. 115 e seguenti D.L.vo n. 385/1993 e delle Disposizioni in materia di Trasparenza della Banca d'Italia)
CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE TITOLI (0211)
|
Ritorno all'Indice generale
Banca di Piacenza soc.coop. per azioni
Via Mazzini 20 - 29121 - Piacenza
Tel. 0523 542111 - Fax 0523 322870
e-mail: info@bancadipiacenza.it
sito internet: www.bancadipiacenza.it
Iscritta al n. 4389 dell’Albo delle Banche
e al n. A160793 dell’Albo Cooperative
CHE COS'E' IL SERVIZIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE TITOLI |
In base a tale contratto la banca custodisce ed amministra, per
conto del Cliente, strumenti finanziari e titoli in genere,
cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di
Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). La Banca,
in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali
strumenti, cura il rinnovo e l’incasso delle cedole, l’incasso
degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per
l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede,
su incarico espresso del Cliente, a specifiche operazioni
(esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di
decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli
stessi. Nello svolgimento del servizio la Banca, può subdepositare
i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito
centralizzato ed altri depositari autorizzati.
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche
(commissioni e spese del servizio) se contrattualmente previsto.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE |
A.1) Spese di gestione e di amministrazione per titoli di Stato: EURO 10,00
- fisse a semestre o frazione per dossier
A.2) Diritti di custodia per titoli obbligazionari: EURO 25,00
- fissi per semestre o frazione, per dossier
N.B.: LA PRESENZA NELLO STESSO DOSSIER DI TITOLI DI STATO E
OBBLIGAZIONARI COMPORTA LA APPLICAZIONE DEI SOLI DIRITTI DI
CUSTODIA (EURO 25,00 a semestre)
B) Diritti di custodia per deposito costituito da titoli azionari
e o azioni di SICAV, o titoli materialmente depositati presso di
noi, calcolati sulla punta massima di giacenza, del semestre,
valorizzata alla quotazione media degli ultimi 3 mesi:
2 per mille (ogni 1.000,00 EURO o frazione)
con un minimo, per semestre o frazione, di EURO 10,00
ed un massimo, per semestre o frazione, di EURO 77,47
N.B.: La presenza nello stesso dossier dei titoli indicati ai
punti A) e B) comporta l'applicazione di entrambe le tariffe.
Per le convenzioni Primo passo Soci, Pacchetto Soci junior e
Pacchetto Soci sono previste la custodia e la gestione gratuite
di tutti i titoli limitatamente ai dossier ove sono collocate le
azioni della Banca di Piacenza.
C) Diritti di custodia per i titoli e certificati di deposito
emessi dalla Banca di Piacenza : ESENTI
Imposta di bollo:
di legge
Spese per invio estratto conto e/o documento di sintesi titoli EURO 0,00
Spese estinzione dossier EURO 0,00
Spese per produzione e rilascio certificazione di minusvalenze EURO 0,00
Spese per accredito cedole e proventi EURO 2,00
(con esclusione titoli di Stato italiani)
Valuta di accredito cedole: GIORNO 1
(giorno lavorativo successivo alla data di riscossione, con
eccezione dei titoli di Stato e sovranazionali per i quali
si applica la valuta coincidente con quella prevista dai
singoli decreti di emissione)
Spese per pagamento dividendi EURO 2,00
Valuta: GIORNO 1
(giorno lavorativo successivo alla data di pagamento)
RILASCIO BIGLIETTI DI AMMISSIONE ALL'ASSEMBLEA EURO 40,00
(escluse nostre azioni) :
Commissione fissa per biglietto emesso
RILASCIO CERTIFICAZIONI PER DIRITTO DI RECESSO EURO 40,00
Commissione fissa per certificazione emessa
TRASFERIMENTO DI TITOLI:
presso depositario italiano: EURO 15,00
presso depositario estero: EURO 20,00
con un massimo di EURO 150,00 per singolo dossier titoli spese
di consegna o invio materiale EURO 75,00 per titolo.
Le spese di trasferimento non vengono applicate nel caso le
stesse siano connesse all'estinzione del dossier titoli.
Il trasferimento di strumenti finanziari da un conto di deposito
titoli ad un altro, anche di diversa Banca, con o senza la
chiusura del dossier titoli di origine, avviene - entro il termine
previsto dalla normativa - senza oneri e spese per il consumatore
richiedente.
AUTOCERTIFICAZIONE NON RESIDENTE EURO 20,00
Costo annuo del servizio
Permette ai soggetti che abbiano presentato apposita
autocertificazione e che siano residenti in paesi che consentono
un adeguato scambio di informazioni l'esenzione da imposte
per i titoli posseduti.
Le parti possono recedere in ogni momento dal contratto, senza
penalità e senza spese, con preavviso di almeno 15 giorni, da darsi
con lettera raccomandata. La Banca può richiedere al cliente che
recede dal contratto il rimborso delle spese sostenute in relazione
a servizi aggiuntivi chiesti dal cliente non necessari per
l’esercizio del recesso o, se necessari, quando presuppongono
l’intervento di un terzo.
Reclami
I reclami vanno inviati alla Banca al seguente indirizzo:
Banca di Piacenza
Ufficio Reclami
Via Mazzini 20
29121 Piacenza,
mail: segreteria.generale@bancadipiacenza.it
PEC: bancadipiacenza@bancadipiacenza.legalmail.it
che deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto
risposta entro i seguenti termini massimi:
- 15 giorni, per i reclami relativi ai servizi di pagamento, salvo
situazioni eccezionali in cui, previa comunicazione interlocutoria
al cliente con cui viene informato delle ragioni del ritardo e le
tempistiche per la risposta definitiva, comunque non possono
superare i 35 giorni lavorativi
- 60 giorni, per i reclami relativi ai prodotti e servizi bancari
e finanziari,
prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso tutte le
Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca
- Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la
soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e
societarie – ADR (il Regolamento del Conciliatore è consultabile
sul sito www.conciliatorebancario.it) o a qualsiasi altro
organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero
della Giustizia e specializzato in materia bancaria e
finanziaria (sul sito www.giustizia.it è disponibile l'elenco
degli organismi di mediazione iscritti nel predetto registro).
09/12/2024 - (Fine prodotto) -
INDICE GENERALE