FOGLI INFORMATIVI

(ai sensi degli artt. 115 e seguenti D.L.vo n. 385/1993 e delle Disposizioni in materia di Trasparenza della Banca d'Italia)


SCONTO COMMERCIALE (0402)

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INFORMAZIONI SULLA BANCA
 
Banca  di  Piacenza  soc.coop.  per azioni
Via  Mazzini   20  -   29121  -   Piacenza
Tel.   0523  542111   -   Fax  0523 322870
e-mail: info@bancadipiacenza.it 
sito   internet:    www.bancadipiacenza.it
Iscritta al n. 4389 dell’Albo delle Banche 
e  al  n.  A160793  dell’Albo  Cooperative

CHE COS'E' LO SCONTO

Lo  sconto è il contratto con il quale la Banca, previa  deduzione
dell’interesse, anticipa al Cliente l’importo di un credito  verso
terzi  non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon  fine,
del credito stesso.
Oggetto dello  sconto possono  essere crediti cartolari (cambiali,
tratte  documentate,  ecc.), fatture   commerciali,  crediti   non
cartolari (semestralità e annualità  dovute dallo Stato o da  enti
pubblici territoriali) oppure crediti  incorporati  in  titoli  di
natura non cambiari.
Tra i principali rischi, va tenuta presente:
- la possibilità di restituire le somme  anticipate  dalla  Banca,
qualora il credito oggetto dello sconto non venga onorato.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Tasso debitore annuo nominale sulle somme                                        8,000%
utilizzate

con un minimo di:                                                      EURO      2,25

ed un massimo di:                                                      EURO      120,00

GIORNI BANCA (massimo giorni lavorativi):

- effetti a scadenza  nostri sportelli                                           8

- effetti a scadenza altre Banche                                                12

- effetti a vista nostri sportelli                                               12

- effetti a vista altre Banche                                                   20

Valuta di accredito: I° giorno lavorativo successivo

Spese d'incasso, per effetto                                           EURO      4,50

Commissione su effetti senza spese impagati, oltre alle spese          EURO      6,00
reclamate, per effetto

Commissioni per effetti con spese impagati, oltre alle spese           EURO      20,00
reclamate, 1,50% sull'importo dello effetto, con  un  minimo
di EURO 5,00  ed  un massimo di

Commissioni richiamo: per effetto, oltre alle spese reclamate          EURO      10,00

Commissioni per richieste esito effeti:
- per effetto domiciliato sulle ns.casse:  EURO 1,55
- per effetto domiciliato su altra banca,
  oltre alle spese reclamate:  EURO 7,75

Commissioni per le seguenti disposizioni:                              EURO      10,00
"considerare senza spese", "considerare con protesto", "variazione
indirizzo    debitore",  "variazione   domiciliazione   bancaria",
"consegnare  franco valuta", "decurtazione ovvero rinnovo" o "fare
accettare l'effetto", per effetto

Il  tasso  Effettivo  Globale  Medio  (TEGM), previsto dall’art. 2 
della legge sull’usura (l. n. 108/1996),  relativo alle operazioni 
di  apertura  di  credito in conto corrente, può essere consultato 
in filiale e sul sito internet della Banca (www.bancadipiacenza.it
nella  sezione  trasparenza,  prospetto  dei  tassi  di  interesse
effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura)

RECESSO E RECLAMI

Reclami 
I reclami vanno inviati alla Banca al seguente indirizzo:
Banca di Piacenza
Ufficio Reclami
Via Mazzini 20
29121 Piacenza,
mail: segreteria.generale@bancadipiacenza.it
PEC: bancadipiacenza@bancadipiacenza.legalmail.it
che deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o se non  ha  avuto
risposta  entro  i seguenti termini massimi: 
- 15 giorni, per i reclami relativi ai servizi di pagamento, salvo
situazioni eccezionali in cui, previa comunicazione interlocutoria
al  cliente con cui viene informato delle ragioni del ritardo e le
tempistiche  per   la  risposta  definitiva, comunque  non possono
superare i 35 giorni lavorativi
- 60 giorni, per i reclami relativi ai prodotti e servizi  bancari
e finanziari, 
prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). 
  Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
  www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere   presso  tutte   le
  Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca
- Conciliatore   BancarioFinanziario   -   Associazione   per   la 
  soluzione    delle   controversie    bancarie,   finanziarie   e 
  societarie – ADR (il Regolamento del Conciliatore è consultabile 
  sul  sito  www.conciliatorebancario.it)  o  a   qualsiasi  altro 
  organismo  iscritto  nell'apposito registro tenuto dal Ministero 
  della  Giustizia  e  specializzato   in   materia   bancaria   e 
  finanziaria  (sul  sito  www.giustizia.it è disponibile l'elenco 
  degli organismi di mediazione iscritti nel predetto registro).

LEGENDA
 
Cessione di credito Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto)
Nota di pegno E' un documento rilasciato dai magazzini generali al depositante che testa il possesso delle merci ed il diritto a ritirarle
Cambiale Titolo di credito all'ordine mediante il quale il sottoscrittore (traente o emittente) si obbliga a pagare una data somma di denaro ad un terzo (prenditore) alla scadenza e nel luogo indicati nel titolo stesso
Cambiale tratta Il traente ordina ad un terzo (trattario) di pagare e questo diventa obbligato cambiario se accetta, apponendo sulla faccia anteriore del titolo la clausola "accettato" o "visto" seguita dalla sottoscrizione
Protesto Atto in cui viene fatto risultare il rifiuto del pagamento della cambiale o dell'assegno bancario. Deve essere fatto in "forma solenne", ad opera di un notaio o di un ufficiale giudiziario o, in mancanza, del segretario comunale

09/12/2024 - (Fine prodotto) -

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