FOGLI INFORMATIVI
(ai sensi degli artt. 115 e seguenti D.L.vo n. 385/1993 e delle Disposizioni in materia di Trasparenza della Banca d'Italia)
SCONTO COMMERCIALE (0402)
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Banca di Piacenza soc.coop. per azioni
Via Mazzini 20 - 29121 - Piacenza
Tel. 0523 542111 - Fax 0523 322870
e-mail: info@bancadipiacenza.it
sito internet: www.bancadipiacenza.it
Iscritta al n. 4389 dell’Albo delle Banche
e al n. A160793 dell’Albo Cooperative
Lo sconto è il contratto con il quale la Banca, previa deduzione
dell’interesse, anticipa al Cliente l’importo di un credito verso
terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine,
del credito stesso.
Oggetto dello sconto possono essere crediti cartolari (cambiali,
tratte documentate, ecc.), fatture commerciali, crediti non
cartolari (semestralità e annualità dovute dallo Stato o da enti
pubblici territoriali) oppure crediti incorporati in titoli di
natura non cambiari.
Tra i principali rischi, va tenuta presente:
- la possibilità di restituire le somme anticipate dalla Banca,
qualora il credito oggetto dello sconto non venga onorato.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE |
Tasso debitore annuo nominale sulle somme 8,000%
utilizzate
con un minimo di: EURO 2,25
ed un massimo di: EURO 120,00
GIORNI BANCA (massimo giorni lavorativi):
- effetti a scadenza nostri sportelli 8
- effetti a scadenza altre Banche 12
- effetti a vista nostri sportelli 12
- effetti a vista altre Banche 20
Valuta di accredito: I° giorno lavorativo successivo
Spese d'incasso, per effetto EURO 4,50
Commissione su effetti senza spese impagati, oltre alle spese EURO 6,00
reclamate, per effetto
Commissioni per effetti con spese impagati, oltre alle spese EURO 20,00
reclamate, 1,50% sull'importo dello effetto, con un minimo
di EURO 5,00 ed un massimo di
Commissioni richiamo: per effetto, oltre alle spese reclamate EURO 10,00
Commissioni per richieste esito effeti:
- per effetto domiciliato sulle ns.casse: EURO 1,55
- per effetto domiciliato su altra banca,
oltre alle spese reclamate: EURO 7,75
Commissioni per le seguenti disposizioni: EURO 10,00
"considerare senza spese", "considerare con protesto", "variazione
indirizzo debitore", "variazione domiciliazione bancaria",
"consegnare franco valuta", "decurtazione ovvero rinnovo" o "fare
accettare l'effetto", per effetto
Il tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2
della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni
di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato
in filiale e sul sito internet della Banca (www.bancadipiacenza.it
nella sezione trasparenza, prospetto dei tassi di interesse
effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura)
Reclami
I reclami vanno inviati alla Banca al seguente indirizzo:
Banca di Piacenza
Ufficio Reclami
Via Mazzini 20
29121 Piacenza,
mail: segreteria.generale@bancadipiacenza.it
PEC: bancadipiacenza@bancadipiacenza.legalmail.it
che deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto
risposta entro i seguenti termini massimi:
- 15 giorni, per i reclami relativi ai servizi di pagamento, salvo
situazioni eccezionali in cui, previa comunicazione interlocutoria
al cliente con cui viene informato delle ragioni del ritardo e le
tempistiche per la risposta definitiva, comunque non possono
superare i 35 giorni lavorativi
- 60 giorni, per i reclami relativi ai prodotti e servizi bancari
e finanziari,
prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso tutte le
Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca
- Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la
soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e
societarie – ADR (il Regolamento del Conciliatore è consultabile
sul sito www.conciliatorebancario.it) o a qualsiasi altro
organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero
della Giustizia e specializzato in materia bancaria e
finanziaria (sul sito www.giustizia.it è disponibile l'elenco
degli organismi di mediazione iscritti nel predetto registro).
Cessione di credito |
Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto) |
Nota di pegno |
E' un documento rilasciato dai magazzini generali al depositante che testa il possesso delle merci ed il diritto a ritirarle |
Cambiale |
Titolo di credito all'ordine mediante il quale il sottoscrittore (traente o emittente) si obbliga a pagare una data somma di denaro ad un terzo (prenditore) alla scadenza e nel luogo indicati nel titolo stesso |
Cambiale tratta |
Il traente ordina ad un terzo (trattario) di pagare e questo diventa obbligato cambiario se accetta, apponendo sulla faccia anteriore del titolo la clausola "accettato" o "visto" seguita dalla sottoscrizione |
Protesto |
Atto in cui viene fatto risultare il rifiuto del pagamento della cambiale o dell'assegno bancario. Deve essere fatto in "forma solenne", ad opera di un notaio o di un ufficiale giudiziario o, in mancanza, del segretario comunale |
09/12/2024 - (Fine prodotto) -
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