FOGLI INFORMATIVI

(ai sensi degli artt. 115 e seguenti D.L.vo n. 385/1993 e delle Disposizioni in materia di Trasparenza della Banca d'Italia)


CERTIFICATO DI DEPOSITO PLUS BANCA DI PIACENZA (06FN6)

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INFORMAZIONI SULLA BANCA
 
Banca  di  Piacenza  soc.coop.  per azioni
Via  Mazzini   20  -   29121  -   Piacenza
Tel.   0523  542111   -   Fax  0523 322870
e-mail: info@bancadipiacenza.it 
sito   internet:    www.bancadipiacenza.it
Iscritta al n. 4389 dell’Albo delle Banche 
e  al  n.  A160793  dell’Albo  Cooperative

CHE COS'E' IL CERTIFICATO DI DEPOSITO

Il  Certificato  di  Deposito  è  un  titolo di credito nominativo
emesso dalla  Banca  a fronte di un  deposito  bancario fruttifero
vincolato per un periodo definito.
 
L'emissione avviene in  modalità  elettronica ed è  attestata  nel
documento   "conferma d'ordine",   rilasciato   al  momento  della
richiesta di  emissione  del certificato.   Il  regolamento  degli
interessi avviene automaticamente sul conto corrente indicato  dal
cliente nella conferma d'ordine.
I   certificati    di  deposito   sono assistiti  dalla   garanzia 
del    Fondo   Interbancario di   Tutela    dei   Depositi secondo 
quanto previsto  dallo  stesso.  
Nei  certificati  di deposito  a tasso fisso, il  tasso  applicato 
rimane  fisso   per  tutta  la   durata  del vincolo.
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
- il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la  Banca  non 
sia  in  grado  di  rimborsare  al  cliente,  in tutto o in parte,
l'importo del certificato. Per questa ragione la Banca aderisce al 
sistema di garanzia Fondo Interbancario di  Tutela  dei   Depositi 
(FITD), che assicura a ciascun  depositante una copertura  fino  a 
100.000,00 euro. A partire dal 1° gennaio 2016, con l'applicazione 
delle nuove regole  europee  sulla gestione  delle crisi  bancarie 
(c.d. direttiva "BRRD"),  i depositi  bancari,  per la  quota  non 
protetta dal FITD , possono essere soggetti al c.d. "Bail-in". 
Per maggiori  informazioni sulla   nuova disciplina  è   possibile 
consultare il  documento  della  Banca d’Italia  “Che cosa  cambia 
nella  gestione   delle   crisi bancarie”   disponibile  sul  sito 
www.bancaditalia.it, nonchè    sul  sito    www.bancadipiacenza.it 
e   sulle  postazioni interne  di  trasparenza  della Banca
- utilizzo  fraudolento da  parte di  terzi  del   certificato  di 
deposito al  portatore nel  caso  di  smarrimento  o  sottrazione,
con conseguente possibilità di prelievo del saldo da  persona  che
appare  legittimo  titolare  del certificato di deposito. Pertanto 
va   osservata   la    massima  attenzione   nella   custodia  del 
certificato di deposito
- non è previsto un mercato secondario
- le somme depositate sono vincolate per il  periodo fissato nella
conferma d'ordine
- il  deposito  cessa   di   produrre  interessi   alla   scadenza 
del vincolo,  non è previsto il rinnovo automatico.
 
Con  riferimento ai certificati di  deposito al  portatore, si  fa 
presente che il Decreto “antiriciclaggio”, D.L.vo 21 novembre 2007,
n.231 e  successive  modifiche  intervenute,  all’art 49,  comma 1,
dispone  che  “e'    vietato il  trasferimento  di denaro contante 
e di titoli al   portatore in euro o in valuta  estera, effettuato 
a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche 
o giuridiche,    quando   il  valore   oggetto    di trasferimento,
e' complessivamente  pari o superiore…" ai limiti di legge tempo per
tempo vigenti. 
Il trasferimento può  tuttavia  essere  eseguito  per  il  tramite 
di   intermediari abilitati. Alle infrazioni  delle   disposizioni
sopra  richiamate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria 
prevista.

CERTIFICATI DI DEPOSITO PLUS EMESSI DALLA BANCA DI PIACENZA

I certificati di deposito emessi dalla Banca consistono in  titoli
individuali non  negoziati nel  mercato  monetario,  sono a  tasso
fisso annuo e la valuta utilizzata è l’euro. 
Non   sono   previsti  il  rinnovo  automatico,  le   facoltà   di 
di  estinzione anticipata e  quella   di   effettuare prelevamenti 
e/o versamenti totali o  parziali   nonché  il  prelevamento degli 
interessi    prima  della  scadenza  del vincolo.
Gli interessi sono corrisposti alla scadenza del vincolo.
Se  è  stato  indicato  un  conto corrente  il  regolamento degli
interessi avviene automaticamente sullo stesso conto.
Dopo la scadenza del certificato non maturano più interessi.
 
Il  riconoscimento dello specifico  tasso di interesse indicato
nel presente foglio informativo è subordinato  alla    contestuale
sottoscrizione di Prodotti  Gestiti  ossia  fondi e  Sicav  oppure
Gestione di Portafogli e/o  prodotti di  investimento assicurativo
collocati dalla  Banca, per un importo pari ad almeno il 30% dell'
investimento complessivo. Ad esempio, per  un  investimento totale
di 100.000  EURO la componente Certificato di deposito PLUS  dovrà
essere  pari  ad a 70.000 EURO   e  quella  in  Prodotti  Gestiti,
Gestioni di Portafogli e/o prodotti di  investimento  assicurativo
pari a 30.000 EURO.  L'applicazione  del  tasso di interesse annuo
lordo indicato nel presente foglio sulla liquidità  vincolata  non
è subordinata al mantenimento degli investimenti  sottoscritti in
associazione al prodotto. 
Per    tutte    le  informazioni  relative  alle  caratteristiche,
ai  rischi  e agli oneri si rinvia al Regolamento, che può essere
richiesto  dal  cliente, prima della  sottoscrizione, in tutte le
dipendenze della Banca.
In  caso di sottoscrizione di un certificato di deposito unitamente
a uno o più prodotti sopra citati,  i costi e i  rischi  del  primo
si sommeranno ai rischi e  ai costi propri  di  ciascun prodotto.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Importo massimo vincolabile:                                           EURO      3.000.000,00

multipli                                                               EURO      1.000,00

Taglio minimo                                                          EURO      30.000,00

Ritenuta fiscale sugli interessi creditori:
di legge

Imposta di bollo: di legge

DURATA VINCOLO 6 MESI - (PLUS):

- Tasso fisso % annuo nominale lordo                                             3,500%

- Rendimento % annuo nominale (al netto della ritenuta fiscale del             2,590%
26%)

Il  rendimento  %  annuo  nominale   sopra riportato non considera
l'imposta di bollo

Pagamento interessi a scadenza vincolo

Tempi massimi di chiusura del rapporto:
chiusura a scadenza.

Custodia dei certicati: SENZA SPESE

Documento di sintesi 
Se  le condizioni  economiche in  vigore non sono variate rispetto 
alla  comunicazione  precedente,  l'invio del documento di sintesi 
può  essere omesso  in considerazione  della  possibilità  per  il 
cliente  di  ottenere  gratuitamente  -  in qualsiasi  momento del 
rapporto  -  copia del  documento  di sintesi  con  le  condizioni 
economiche in vigore.
 
Non  viene  applicata  nessuna  spesa   per  la  produzione  e  la 
spedizione  di  documenti  di sintesi inviati alla clientela quali 
proposte unilaterali di variazioni condizioni ai  sensi  dell'art.
118 T.U.B..
 
Spese produzione e invio  documenti di sintesi periodici  riferiti 
ai  servizi  regolati  in conto corrente,  ai  rapporti  di  mutuo 
ipotecario e chirografario ed ai depositi a risparmio:

- cartaceo                                                                       0,90

- elettronico (tramite il servizio di gestione documentale)                      0,00

RECESSO E RECLAMI

Recesso 
Il recesso non è consentito. La  chiusura  del  rapporto 
avviene alla scadenza indicata sulla conferma d'ordine.

Reclami 
I reclami vanno inviati alla Banca al seguente indirizzo:
Banca di Piacenza
Ufficio Reclami
Via Mazzini 20
29121 Piacenza,
mail: segreteria.generale@bancadipiacenza.it
PEC: bancadipiacenza@bancadipiacenza.legalmail.it
che deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o se non  ha  avuto
risposta  entro  i seguenti termini massimi: 
- 15 giorni, per i reclami relativi ai servizi di pagamento, salvo
situazioni eccezionali in cui, previa comunicazione interlocutoria
al  cliente con cui viene informato delle ragioni del ritardo e le
tempistiche  per   la  risposta  definitiva, comunque  non possono
superare i 35 giorni lavorativi
- 60 giorni, per i reclami relativi ai prodotti e servizi  bancari
e finanziari, 
prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). 
  Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
  www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere   presso  tutte   le
  Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca
- Conciliatore   BancarioFinanziario   -   Associazione   per   la 
  soluzione    delle   controversie    bancarie,   finanziarie   e 
  societarie – ADR (il Regolamento del Conciliatore è consultabile 
  sul  sito  www.conciliatorebancario.it)  o  a   qualsiasi  altro 
  organismo  iscritto  nell'apposito registro tenuto dal Ministero 
  della  Giustizia  e  specializzato   in   materia   bancaria   e 
  finanziaria  (sul  sito  www.giustizia.it è disponibile l'elenco 
  degli organismi di mediazione iscritti nel predetto registro).

LEGENDA
 
Vincolo 6,12,18,24,36, 48 mesi Rappresenta la durata del rapporto. Il capitale sarà restituito solo alla scadenza pattuita
Tasso fisso Il tasso di interesse rimane fisso per tutta la durata del vincolo indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato

09/12/2024 - (Fine prodotto) -

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