FOGLI INFORMATIVI
(ai sensi degli artt. 115 e seguenti D.L.vo n. 385/1993 e delle Disposizioni in materia di Trasparenza della Banca d'Italia)
CERTIFICATO DI DEPOSITO PLUS BANCA DI PIACENZA (06FN6)
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Banca di Piacenza soc.coop. per azioni
Via Mazzini 20 - 29121 - Piacenza
Tel. 0523 542111 - Fax 0523 322870
e-mail: info@bancadipiacenza.it
sito internet: www.bancadipiacenza.it
Iscritta al n. 4389 dell’Albo delle Banche
e al n. A160793 dell’Albo Cooperative
CHE COS'E' IL CERTIFICATO DI DEPOSITO |
Il Certificato di Deposito è un titolo di credito nominativo
emesso dalla Banca a fronte di un deposito bancario fruttifero
vincolato per un periodo definito.
L'emissione avviene in modalità elettronica ed è attestata nel
documento "conferma d'ordine", rilasciato al momento della
richiesta di emissione del certificato. Il regolamento degli
interessi avviene automaticamente sul conto corrente indicato dal
cliente nella conferma d'ordine.
I certificati di deposito sono assistiti dalla garanzia
del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi secondo
quanto previsto dallo stesso.
Nei certificati di deposito a tasso fisso, il tasso applicato
rimane fisso per tutta la durata del vincolo.
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
- il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la Banca non
sia in grado di rimborsare al cliente, in tutto o in parte,
l'importo del certificato. Per questa ragione la Banca aderisce al
sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
(FITD), che assicura a ciascun depositante una copertura fino a
100.000,00 euro. A partire dal 1° gennaio 2016, con l'applicazione
delle nuove regole europee sulla gestione delle crisi bancarie
(c.d. direttiva "BRRD"), i depositi bancari, per la quota non
protetta dal FITD , possono essere soggetti al c.d. "Bail-in".
Per maggiori informazioni sulla nuova disciplina è possibile
consultare il documento della Banca d’Italia “Che cosa cambia
nella gestione delle crisi bancarie” disponibile sul sito
www.bancaditalia.it, nonchè sul sito www.bancadipiacenza.it
e sulle postazioni interne di trasparenza della Banca
- utilizzo fraudolento da parte di terzi del certificato di
deposito al portatore nel caso di smarrimento o sottrazione,
con conseguente possibilità di prelievo del saldo da persona che
appare legittimo titolare del certificato di deposito. Pertanto
va osservata la massima attenzione nella custodia del
certificato di deposito
- non è previsto un mercato secondario
- le somme depositate sono vincolate per il periodo fissato nella
conferma d'ordine
- il deposito cessa di produrre interessi alla scadenza
del vincolo, non è previsto il rinnovo automatico.
Con riferimento ai certificati di deposito al portatore, si fa
presente che il Decreto “antiriciclaggio”, D.L.vo 21 novembre 2007,
n.231 e successive modifiche intervenute, all’art 49, comma 1,
dispone che “e' vietato il trasferimento di denaro contante
e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato
a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche
o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento,
e' complessivamente pari o superiore…" ai limiti di legge tempo per
tempo vigenti.
Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite
di intermediari abilitati. Alle infrazioni delle disposizioni
sopra richiamate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
prevista.
CERTIFICATI DI DEPOSITO PLUS EMESSI DALLA BANCA DI PIACENZA |
I certificati di deposito emessi dalla Banca consistono in titoli
individuali non negoziati nel mercato monetario, sono a tasso
fisso annuo e la valuta utilizzata è l’euro.
Non sono previsti il rinnovo automatico, le facoltà di
di estinzione anticipata e quella di effettuare prelevamenti
e/o versamenti totali o parziali nonché il prelevamento degli
interessi prima della scadenza del vincolo.
Gli interessi sono corrisposti alla scadenza del vincolo.
Se è stato indicato un conto corrente il regolamento degli
interessi avviene automaticamente sullo stesso conto.
Dopo la scadenza del certificato non maturano più interessi.
Il riconoscimento dello specifico tasso di interesse indicato
nel presente foglio informativo è subordinato alla contestuale
sottoscrizione di Prodotti Gestiti ossia fondi e Sicav oppure
Gestione di Portafogli e/o prodotti di investimento assicurativo
collocati dalla Banca, per un importo pari ad almeno il 30% dell'
investimento complessivo. Ad esempio, per un investimento totale
di 100.000 EURO la componente Certificato di deposito PLUS dovrà
essere pari ad a 70.000 EURO e quella in Prodotti Gestiti,
Gestioni di Portafogli e/o prodotti di investimento assicurativo
pari a 30.000 EURO. L'applicazione del tasso di interesse annuo
lordo indicato nel presente foglio sulla liquidità vincolata non
è subordinata al mantenimento degli investimenti sottoscritti in
associazione al prodotto.
Per tutte le informazioni relative alle caratteristiche,
ai rischi e agli oneri si rinvia al Regolamento, che può essere
richiesto dal cliente, prima della sottoscrizione, in tutte le
dipendenze della Banca.
In caso di sottoscrizione di un certificato di deposito unitamente
a uno o più prodotti sopra citati, i costi e i rischi del primo
si sommeranno ai rischi e ai costi propri di ciascun prodotto.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE |
Importo massimo vincolabile: EURO 3.000.000,00
multipli EURO 1.000,00
Taglio minimo EURO 30.000,00
Ritenuta fiscale sugli interessi creditori:
di legge
Imposta di bollo: di legge
DURATA VINCOLO 6 MESI - (PLUS):
- Tasso fisso % annuo nominale lordo 3,500%
- Rendimento % annuo nominale (al netto della ritenuta fiscale del 2,590%
26%)
Il rendimento % annuo nominale sopra riportato non considera
l'imposta di bollo
Pagamento interessi a scadenza vincolo
Tempi massimi di chiusura del rapporto:
chiusura a scadenza.
Custodia dei certicati: SENZA SPESE
Documento di sintesi
Se le condizioni economiche in vigore non sono variate rispetto
alla comunicazione precedente, l'invio del documento di sintesi
può essere omesso in considerazione della possibilità per il
cliente di ottenere gratuitamente - in qualsiasi momento del
rapporto - copia del documento di sintesi con le condizioni
economiche in vigore.
Non viene applicata nessuna spesa per la produzione e la
spedizione di documenti di sintesi inviati alla clientela quali
proposte unilaterali di variazioni condizioni ai sensi dell'art.
118 T.U.B..
Spese produzione e invio documenti di sintesi periodici riferiti
ai servizi regolati in conto corrente, ai rapporti di mutuo
ipotecario e chirografario ed ai depositi a risparmio:
- cartaceo 0,90
- elettronico (tramite il servizio di gestione documentale) 0,00
Recesso
Il recesso non è consentito. La chiusura del rapporto
avviene alla scadenza indicata sulla conferma d'ordine.
Reclami
I reclami vanno inviati alla Banca al seguente indirizzo:
Banca di Piacenza
Ufficio Reclami
Via Mazzini 20
29121 Piacenza,
mail: segreteria.generale@bancadipiacenza.it
PEC: bancadipiacenza@bancadipiacenza.legalmail.it
che deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto
risposta entro i seguenti termini massimi:
- 15 giorni, per i reclami relativi ai servizi di pagamento, salvo
situazioni eccezionali in cui, previa comunicazione interlocutoria
al cliente con cui viene informato delle ragioni del ritardo e le
tempistiche per la risposta definitiva, comunque non possono
superare i 35 giorni lavorativi
- 60 giorni, per i reclami relativi ai prodotti e servizi bancari
e finanziari,
prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso tutte le
Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca
- Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la
soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e
societarie – ADR (il Regolamento del Conciliatore è consultabile
sul sito www.conciliatorebancario.it) o a qualsiasi altro
organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero
della Giustizia e specializzato in materia bancaria e
finanziaria (sul sito www.giustizia.it è disponibile l'elenco
degli organismi di mediazione iscritti nel predetto registro).
Vincolo 6,12,18,24,36, 48 mesi |
Rappresenta la durata del rapporto. Il capitale sarà restituito solo alla scadenza pattuita |
Tasso fisso |
Il tasso di interesse rimane fisso per tutta la durata del vincolo indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato |
09/12/2024 - (Fine prodotto) -
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