FOGLI INFORMATIVI

(ai sensi degli artt. 115 e seguenti D.L.vo n. 385/1993 e delle Disposizioni in materia di Trasparenza della Banca d'Italia)


PRELIMINARE MUTUI IPOT.AGGIUDICATARI DI VENDITE IMM.COATTIVE (B031)

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INFORMAZIONI SULLA BANCA
 
Banca  di  Piacenza  soc.coop.  per azioni
Via  Mazzini   20  -   29121  -   Piacenza
Tel.   0523  542111   -   Fax  0523 322870
e-mail: info@bancadipiacenza.it 
sito   internet:    www.bancadipiacenza.it
Iscritta al n. 4389 dell’Albo delle Banche 
e  al  n.  A160793  dell’Albo  Cooperative

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

L'Associazione Bancaria   Italiana  ed  alcuni  Tribunali  hanno
definito precise procedure da  seguire  per  la  concessione  di
mutui agli aggiudicatari di vendite immobiliari coattive.
Tali procedure prevedono, tra l'altro, che, nella  pubblicazione
dell'avviso di vendita  coattiva  dell'immobile  sui  quotidiani
nazionali  e  locali,  venga  indicata  anche la possibilità  di
ottenere un mutuo ipotecario.
La nostra Banca ha aderito all'iniziativa presso i Tribunali  di
Parma, Lodi, Pavia, Voghera, Piacenza, Milano.
 
Principali rischi (generici e specifici) 
Tra i principali rischi, va tenuto presente, che nel caso in cui
l'immobile non venga aggiudicato al richiedente, il  preliminare
sarà considerato automaticamente risolto.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Spese istruttoria legate al preliminare:                               EURO      100,00
in caso il mutuo venga successivamente erogato verrà regolata la
differenza tra quanto già  versato  e  l'ammontare  delle  spese
previste in base alla tipologia del mutuo.

Per quanto riguarda  le condizioni  contrattuali   ed   economiche
relative  alle  pratiche di mutui,  si rimanda  alle "Informazioni 
generali  sul  credito  immobiliare  ai  consumatori"  relative ai
prodotti interessati.

Reclami 
I reclami vanno inviati alla Banca al seguente indirizzo:
Banca di Piacenza
Ufficio Reclami
Via Mazzini 20
29121 Piacenza,
mail: segreteria.generale@bancadipiacenza.it
PEC: bancadipiacenza@bancadipiacenza.legalmail.it
che deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o se non  ha  avuto
risposta  entro  i seguenti termini massimi: 
- 15 giorni, per i reclami relativi ai servizi di pagamento, salvo
situazioni eccezionali in cui, previa comunicazione interlocutoria
al  cliente con cui viene informato delle ragioni del ritardo e le
tempistiche  per   la  risposta  definitiva, comunque  non possono
superare i 35 giorni lavorativi
- 60 giorni, per i reclami relativi ai prodotti e servizi  bancari
e finanziari, 
prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). 
  Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
  www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere   presso  tutte   le
  Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca
- Conciliatore   BancarioFinanziario   -   Associazione   per   la 
  soluzione    delle   controversie    bancarie,   finanziarie   e 
  societarie – ADR (il Regolamento del Conciliatore è consultabile 
  sul  sito  www.conciliatorebancario.it)  o  a   qualsiasi  altro 
  organismo  iscritto  nell'apposito registro tenuto dal Ministero 
  della  Giustizia  e  specializzato   in   materia   bancaria   e 
  finanziaria  (sul  sito  www.giustizia.it è disponibile l'elenco 
  degli organismi di mediazione iscritti nel predetto registro).

LEGENDA
 
Spese di istruttoria Spese per l’analisi di concedibilità.

17/04/2024 - (Fine prodotto) - Pag. 305 -

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