FOGLI INFORMATIVI
(ai sensi degli artt. 115 e seguenti D.L.vo n. 385/1993 e delle Disposizioni in materia di Trasparenza della Banca d'Italia)
PRELIMINARE MUTUI IPOT.AGGIUDICATARI DI VENDITE IMM.COATTIVE (B031)
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Banca di Piacenza soc.coop. per azioni
Via Mazzini 20 - 29121 - Piacenza
Tel. 0523 542111 - Fax 0523 322870
e-mail: info@bancadipiacenza.it
sito internet: www.bancadipiacenza.it
Iscritta al n. 4389 dell’Albo delle Banche
e al n. A160793 dell’Albo Cooperative
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO |
L'Associazione Bancaria Italiana ed alcuni Tribunali hanno
definito precise procedure da seguire per la concessione di
mutui agli aggiudicatari di vendite immobiliari coattive.
Tali procedure prevedono, tra l'altro, che, nella pubblicazione
dell'avviso di vendita coattiva dell'immobile sui quotidiani
nazionali e locali, venga indicata anche la possibilità di
ottenere un mutuo ipotecario.
La nostra Banca ha aderito all'iniziativa presso i Tribunali di
Parma, Lodi, Pavia, Voghera, Piacenza, Milano.
Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, va tenuto presente, che nel caso in cui
l'immobile non venga aggiudicato al richiedente, il preliminare
sarà considerato automaticamente risolto.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE |
Spese istruttoria legate al preliminare: EURO 100,00
in caso il mutuo venga successivamente erogato verrà regolata la
differenza tra quanto già versato e l'ammontare delle spese
previste in base alla tipologia del mutuo.
Per quanto riguarda le condizioni contrattuali ed economiche
relative alle pratiche di mutui, si rimanda alle "Informazioni
generali sul credito immobiliare ai consumatori" relative ai
prodotti interessati.
Reclami
I reclami vanno inviati alla Banca al seguente indirizzo:
Banca di Piacenza
Ufficio Reclami
Via Mazzini 20
29121 Piacenza,
mail: segreteria.generale@bancadipiacenza.it
PEC: bancadipiacenza@bancadipiacenza.legalmail.it
che deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto
risposta entro i seguenti termini massimi:
- 15 giorni, per i reclami relativi ai servizi di pagamento, salvo
situazioni eccezionali in cui, previa comunicazione interlocutoria
al cliente con cui viene informato delle ragioni del ritardo e le
tempistiche per la risposta definitiva, comunque non possono
superare i 35 giorni lavorativi
- 60 giorni, per i reclami relativi ai prodotti e servizi bancari
e finanziari,
prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso tutte le
Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca
- Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la
soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e
societarie – ADR (il Regolamento del Conciliatore è consultabile
sul sito www.conciliatorebancario.it) o a qualsiasi altro
organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero
della Giustizia e specializzato in materia bancaria e
finanziaria (sul sito www.giustizia.it è disponibile l'elenco
degli organismi di mediazione iscritti nel predetto registro).
Spese di istruttoria |
Spese per l’analisi di concedibilità. |
09/12/2024 - (Fine prodotto) -
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