FOGLI INFORMATIVI
(ai sensi degli artt. 115 e seguenti D.L.vo n. 385/1993 e delle Disposizioni in materia di Trasparenza della Banca d'Italia)
GARANZIA SACE - TV/TF (CH0250TVTF)
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Banca di Piacenza soc.coop. per azioni
Via Mazzini 20 - 29121 - Piacenza
Tel. 0523 542111 - Fax 0523 322870
e-mail: info@bancadipiacenza.it
sito internet: www.bancadipiacenza.it
Iscritta al n. 4389 dell’Albo delle Banche
e al n. A160793 dell’Albo Cooperative
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE |
Finanziamento per investimenti che favoriscono il progresso di
crescita delle imprese in Italia e sui mercati globali, oltre all'
innovazione tecnologica e la digitalizzazione agli investimenti,
infrastrutture, alle filiere e ai territori ed imprenditoria
femminile.
Il contratto di finanziamento beneficia della garanzia di SACE, da
intendersi quale intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo
delle attività produttive beneficiante della controgaranzia dello
Stato italiano, nell’ambito di applicazione del d.l.vo 31 marzo
1998, n. 123, “Disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese", a norma dell’art. 4,
comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59.
Ai sensi e per l’effetto di quanto previsto dal d.l. n. 269/2003,
qualsiasi riferimento a SACE nel contratto di finanziamento dovrà
intendersi riferito a entrambi SACE (che agisce in proprio e/o per
conto dello Stato italiano) e lo Stato italiano (che agisce anche
indipendentemente e/o tramite SACE), inclusi qualsiasi successore
e cessionario ai sensi dei documenti finanziari e/o dalla Garanzia
SACE; le richieste di indennizzo e qualsiasi comunicazione o
istanza ai sensi della garanzia SACE dovranno essere rivolte
unicamente a SACE anche con riferimento alla quota assunta dallo
Stato italiano degli impegni derivanti dalla Garanzia SACE;
l’esercizio delle facoltà e dei diritti previsti nella garanzia
SACE, l’incasso di qualsivoglia importo, nonché la gestione delle
fasi successive al pagamento dell’indennizzo, incluso l’esercizio
dei diritti nei confronti dell’impresa beneficiaria [e del garante]
e l’attività di recupero dei crediti successiva alla surroga, anche
in sede processuale, sia per via giudiziale che extragiudiziale,
potranno essere svolte da SACE anche per conto dello Stato italiano.
Resta altresì inteso che il pagamento dell’indennizzo è effettuato
da SACE per conto proprio e per conto dello Stato italiano, senza
vincolo di solidarietà, con riferimento alle rispettive quote.
Il finanziamento sarà accreditato su un conto corrente intestato
all’impresa beneficiaria, aperto presso la Banca, su cui potranno
transitare i flussi monetari relativi al finanziamento stesso.
Il finanziamento dovrà essere utilizzato dall’impresa beneficiaria
esclusivamente per finanziare il pagamento dei costi e delle spese
da sostenere (o già sostenuti) per l’operazione indicata.
La Banca potrà cedere i propri diritti e/o facoltà e/o interessi
derivanti o connessi al contratto di finanziamento e ai documenti
finanziari a esso connessi e/o la propria partecipazione nel
finanziamento a SACE e/o a qualsiasi soggetto indicato da SACE
quale parte di una cessione SACE.
L’Impresa beneficiaria riconosce e accetta che SACE potrà
esercitare controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in
loco sino al dodicesimo mese successivo all’integrale estinzione
del Finanziamento; l’impresa beneficiaria si obbliga a cooperare
con SACE e rendere disponibile alla stessa tutte le informazioni
relative o in qualsiasi modo connesse alle spese sostenute,
ivi inclusa evidenza documentale relativa alla data in cui le
stesse sono state sostenute dall’impresa beneficiaria, al
contratto di finanziamento, all’operazione nonché ai relativi
costi e spese (ivi inclusi costi e/o spese di gestione e/o
manutenzione e/o di realizzazione ulteriori rispetto alle spese
sostenute) che fossero richieste da SACE in relazione alla
garanzia SACE, nonché ogni altra documentazione che dovesse essere
ragionevolmente richiesta da SACE.
Con il contratto di finanziamento l’impresa beneficiaria si impegna
a cooperare con la Banca al fine di apportare modifiche al contratto
stesso che siano necessarie in conseguenza dell’emanazione di
eventuali modifiche della normativa e/o regolamentazione italiana
europea applicabile alle "Condizioni Generali" e all’operatività di
SACE.
Per i requisiti delle imprese beneficiarie, per le modalità
di calcolo dell'importo di remunerazione della garanzia -
compreso nel tasso annuo nominale di interesse del finanziamento -
per i criteri e metodologie di rating e spread SACE e per ogni
ulteriore approfondimento si rinvia alla documentazione
informativa di SACE e ai relativi allegati, nella versione tempo
per tempo vigente e disponibile in copia presso il sito internet
ufficiale di SACE all’indirizzo www.sace.it, le “Condizioni
Generali” e relativi Allegati (con particolare riferimento a
quanto definito per i "Contenuti minimi del contratto di
finanziamento" dall'Allegato 4).
La Banca si riserva di valutare il merito creditizio del soggetto
richiedente il finanziamento.
L`erogazione del finanziamento sarà sempre subordinata
all`acquisizione della garanzia rilasciata da SACE. In caso di
diniego di SACE al rilascio della garanzia, il finanziamento non
sarà erogato.
FINANZIAMENTO TF - SACE FUTURO
CATEGORIA 602 - TIPOLOGIA 191 - 170
FINANZIAMENTO TV - SACE FUTURO
CATEGORIA 602 - TIPOLOGIA 190 - 170
CHE COS'E' IL MUTUO CHIROGRAFARIO |
Con il contratto di mutuo chirografario una somma viene erogata
dalla Banca al Cliente, che si impegna a restituirla maggiorata
degli interessi contrattualmente stabiliti secondo un piano di
ammortamento a tasso fisso, con rate a scadenza concordate.
Il finanziamento può essere assistito da garanzie.
Principali rischi
Finanziamenti a tasso fisso
Rimangono fissi per tutta la durata del finanziamento sia il
tasso di interesse, sia l'importo delle singole rate.
Lo svantaggio è di non poter sfruttare eventuali riduzioni dei
tassi di mercato.
Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal
momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli
importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito
da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni
di mercato.
Potranno essere previste specifiche clausole accessorie ai
finanziamenti ("covenants"), con cui il debitore e/o soggetti
terzi si impegnano a non porre in atto determinati
comportamenti che potrebbero accrescere in modo eccessivo il
rischio di default o comunque risultare pregiudizievoli per i
creditori.
COS'E' IL MUTUO CHIROGRAFARIO - TASSO VARIABILE
Con il contratto di mutuo chirografario una somma viene erogata
dalla Banca al Cliente, che si impegna a restituirla secondo un
piano di ammortamento a tasso variabile, con rate a scadenza
concordate.
Il finanziamento può essere assistito da garanzie.
Principali rischi
Finanziamenti a tasso variabile
Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con
cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri
di indicizzazione fissati nel contratto. Il rischio principale è
l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate. Il
tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in
linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali
aumenti dell'importo delle rate.
Potranno essere previste specifiche clausole accessorie ai
finanziamenti ("covenants"), con cui il debitore e/o soggetti
terzi si impegnano a non porre in atto determinati
comportamenti che potrebbero accrescere in modo eccessivo il
rischio di default o comunque risultare pregiudizievoli per i
creditori.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE |
QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO TF
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Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
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(determinato sulla base del calcolo esemplificativo della rata sotto indicato)
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9,04% |
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VOCI
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Importo minimo finanziabile |
EURO 500.000,00 |
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Importo massimo finanziabile |
EURO 20.000.000,00 |
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Durata massima preammortamento |
MESI 36 |
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Durata massima del finanziamento - comprensiva di 36 mesi di preammortamento |
MESI 120 |
TASSO VARIABILE
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Tasso di interesse nominale annuo variabile in funzione delle modifiche dell'indice di riferimento (indipendentemente dalle variazioni dell'indice di riferimento, il tasso applicato non potrà mai essere inferiore al tasso minimo c.d. “floor”, che è pari allo spread sotto indicato). Il tasso di interesse è pari alla quotazione dell'Euribor 3 mesi media mese precedente base 360, pubblicato da "Il Sole 24 Ore" il primo giorno del trimestre di stipula (in caso di giorno festivo si considera il valore rilevato nell'ultimo giorno lavorativo del trimestre precedente a quello di stipula) maggiorato dello spread contrattualmente previsto. Euribor è l'acronimo di Euro Interbank Offered Rate, traducibile come "tasso interbancario di offerta in euro", ed è un indice di riferimento rilevato quotidianamente - sotto la supervisione del Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Commitee) - da EMMI-European Money Markets Institute (o da altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso). EMMI ha sede in Belgio ed è l'amministratore dell'indice di riferimento Euribor. Qualora dovesse essere modificata la formula o la metodologia, matematica o di altro tipo, utilizzata da EMMI per la rilevazione dell'Euribor, la Banca utilizzerà l'Euribor, secondo la formula o la metodologia di volta in volta vigente. In mancanza di rilevazione temporanea dell’Euribor verrà utilizzato l'ultimo suo valore conosciuto, mentre in caso definitiva mancata rilevazione dell'Euribor verrà utilizzato l'indice di riferimento di mercato che, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, sarà individuato per sostituirlo. In mancanza di ufficiale sostituzione dell’Euribor, la Banca proporrà un tasso, fra quelli pubblicati dai quotidiani specializzati, più vicino per le proprie caratteristiche, compreso il valore, al tasso non più esistente, con riferimento alla data di cessazione. La Banca darà comunicazione scritta al cliente della sostituzione del tasso cessato e di quello rilevato. Se il cliente non intendesse accettare la proposta di variazione del tasso di riferimento, potrà recedere senza spese dal rapporto contrattuale restituendo entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della Banca, a pena di decadenza, il residuo del capitale ricevuto a mutuo e pagando interessi ed accessori maturati fino all'effettiva estinzione dell'obbligazione - aggiornato trimestralmente - (*) |
8,452% |
Indice di riferimento: Euribor 3 mesi base 360 media mese precedente (aggiornato trimestralmente) |
3,452% |
Lo Spread viene attribuito dal sistema automatico di rating della Banca in funzione della classe di rischio e alla durata del finanziamento, fino ad un massimo di |
+ 5,000% |
TASSO FISSO
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Tasso di interesse nominale annuo fisso per tutta la durata del finanziamento - (*) |
8,200% |
Parametro di indicizzazione: IRS lettera 10 anni (Interest Rate Swap Euro Lettera rilevato dal quotidiano "IL Sole 24 Ore" il primo giorno del mese di stipula. In caso di giorno festivo si considera il valore rilevato nell'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di stipula) arrotondato allo 0,10 superiore (per finanziamenti di durata diversa viene applicato il corrispondente IRS di periodo) |
2,200% |
Lo Spread viene attribuito dal sistema automatico di rating in funzione della classe di rischio e alla durata del finanziamento, fino ad un massimo di |
+ 6,000 |
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Tasso di mora: tasso del finanziamento tempo per tempo in vigore |
+ 2,500 |
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VOCI
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SPESE
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Spese per la stipula del contratto
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Spese istruttoria (applicate anche per ogni singola erogazione a SAL - quando prevista): calcolate in percentuale sull'importo del finanziamento |
0,500% |
con un minimo di |
EURO 75,00 |
con un massimo di |
EURO 480,00 |
Commissioni di erogazione (applicate anche per ogni singola erogazione a SAL - quando prevista): calcolate in percentuale sull'importo del finanziamento |
1,000% |
Decorrenza prima rata: giorno di erogazione del finanziamento |
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Valuta di accredito: 1° giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione del finanziamento |
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Spese per la gestione del rapporto
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Gestione pratica |
EURO 0,00 |
Spese incasso rata |
EURO 3,00 |
Spese invio documento di sintesi: si rimanda al foglio informativo del conto corrente collegato |
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Spese comunicazione sollecito |
EURO 15,00 |
Compenso estinzione anticipata in percentuale sul capitale residuo. Il compenso non si applica nei casi previsti dall'art. 120-ter del D.L.vo 385/1993 (T.U.B.) - TV |
1,000% |
- esempio di applicazione della formula (percentuale) in caso di estinzione anticipata del finanziamento, considerando un capitale anticipatamente rimborsato pari a mille (1000,00) euro - TV |
10,000% |
Compenso di estinzione anticipata - commissione a titolo di penale da calcolarsi in percentuale sul capitale residuo. Il compenso non si applica nei casi previsti dall'art. 120-ter del D.L.vo 385/1993 (T.U.B.) - TF |
3,000% |
- esempio di applicazione della formula (percentuale) in caso di estinzione anticipata del finanziamento, considerando un capitale anticipatamente rimborsato pari a mille (1000,00) euro - TF |
EURO 30,00 |
PIANO DI AMMORTAMENTO
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Tipo di ammortamento TF |
FRANCESE |
Tipologia di rata TF |
COSTANTE |
Tipo di ammortamento TV |
ITALIANO |
Tipologia di rata TV con quota di capitale |
COSTANTE |
Periodicità rientro: rate trimestrali comprensive di capitale e interessi (gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno commerciale "360 giorni") - trimestre coincidente con il fine trimestre solare - 31/3 30/6 30/9 31/12 |
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NOTE ESPLICATIVE
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(*)L'acquisizione della garanzia determina il riconoscimento da parte dell'impresa beneficiaria a SACE di una commissione calcolata sull'importo garantito del finanziamento e inclusa nel tasso di interesse del finanziamento stesso |
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Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere
visione del piano ammortamento personalizzato.
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA RATA
I calcoli sono indicativi,
importi e periodi di rimborso sono solo stime e ipotesi, gli importi
possono presentare delle differenze rispetto a quelli effettivi e
la rata sotto rappresentata non considera il preammortamento
Tasso di Durata Importo rata
interesse finanz. mensile per
applicato (mesi) € 500.000,00
di capitale
8,200% 120 18.438,53
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2
della legge sull’usura n. 108/1996, relativo ai contratti di
finanziamento, può essere consultato presso tutti i nostri
sportelli.
Servizio di visure ipocatastali EURO 35,00
Spese per l’eventuale fruizione del servizio di visure
ipocatastali, per singole visure relative ai richiedenti
gli affidamenti ed eventuali garanti
con un massimo di 100,00 Euro
Imposta sostitutiva: di legge.
Consulenza Promozioniservizi
Compenso in percentuale sull'importo erogato:
- importo finanziato fino a EURO 3.000.000,00: 0,50% (IVA esclusa)
- importo finanziato oltre a EURO 3.000.000,00: 0,10% (IVA esclusa)
Le commissioni dovute dalle imprese a SACE per il rilascio della garanzia
sono incluse nel tasso di interesse del finanziamento
ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA', ASSICURAZIONE E RECLAMI |
Estinzione anticipata
L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto
contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto prima
della scadenza del mutuo.
Per i contratti di mutuo immobiliari stipulati per finalità
diverse dall’acquisto o dalla ristrutturazione di immobili adibiti
ad abitazione od allo svolgimento di attività economica o
professionale, il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto
o in parte il mutuo pagando unicamente un compenso onnicomprensivo
stabilito dal contratto.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
La Banca si impegna a dar corso all'estinzione anticipata
comunque entro 10 giorni dalla data di richiesta da parte
del Cliente.
Portabilità del finanziamento
Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo
finanziamento da un’altra banca/intermediario, il Cliente non deve
sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio
commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i
diritti e le garanzie del vecchio.
Assicurazione
L’art. 28 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, come modificato
dalla legge 4 agosto 2017 n. 124, prevede che le banche se
condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al
consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero
qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o
accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, sono tenute ad
accettare - senza variare le condizioni offerte per l'erogazione
del mutuo immobiliare o del credito al consumo - la polizza che il
cliente presenterà o reperirà sul mercato, che deve avere i
contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca.
Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del
finanziamento una polizza proposta dalla banca, lo stesso ha
diritto di recedere dalla polizza entro sessanta giorni. In caso
di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di
finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per ottenere il
finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente
può presentare in sostituzione una polizza dallo stesso
autonomamente reperita e stipulata, avente i contenuti minimi
richiesti.
Reclami
I reclami vanno inviati alla Banca al seguente indirizzo:
Banca di Piacenza
Ufficio Reclami
Via Mazzini 20
29121 Piacenza,
mail: segreteria.generale@bancadipiacenza.it
PEC: bancadipiacenza@bancadipiacenza.legalmail.it
che deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto
risposta entro i 60 giorni, può presentare ricorso a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso tutte le
Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca
- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con
la Banca, il Cliente può attivare una procedura di conciliazione
che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la
Banca grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente.
Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore
BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto
dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma
via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06 / 674821, sito
internet www.conciliatorebancario.it.
Imposta sostitutiva |
Imposta di legge trattenuta all'atto dell'erogazione e applicata sulla somma erogata per i finanziamenti di durata superiore ai 18 mesi |
Istruttoria |
Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del mutuo |
Parametro o Indice di riferimento |
Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determimare il tasso di interesse |
Piano di ammortamento |
E’ il piano di rimborso del finanziamento con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi) calcolato al tasso definito nel contratto |
Piano di ammortamento “francese” |
Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l’ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta |
Quota capitale |
Quota della rata costituita dall’importo del finaziamento restituito |
Quota interessi |
Quota della rata costituita dagli interessi maturati |
Rata costante |
La somma tra la quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento |
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) |
Indica il costo del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e le altre voci di spesa |
Tasso di interesse nominale annuo |
Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato |
Tasso di mora |
Maggiorazione del tasso interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate |
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) |
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore |
10/12/2024 - (Fine prodotto) -
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