FOGLI INFORMATIVI
(ai sensi degli artt. 115 e seguenti D.L.vo n. 385/1993 e delle Disposizioni in materia di Trasparenza della Banca d'Italia)
DEPOSITO PER COSTITUENDE SOCIETA' DI CAPITALI (DECOS)
|
Ritorno all'Indice generale
Banca di Piacenza soc.coop. per azioni
Via Mazzini 20 - 29121 - Piacenza
Tel. 0523 542111 - Fax 0523 322870
e-mail: info@bancadipiacenza.it
sito internet: www.bancadipiacenza.it
Iscritta al n. 4389 dell’Albo delle Banche
e al n. A160793 dell’Albo Cooperative
CHE COS'E' IL SERVIZIO DI DEPOSITO PER COSTITUENDE SOCIETA' DI CAPITALI |
Il deposito dei conferimenti in denaro presso una Banca è
richiesto dalla normativa vigente per la costituzione di
società di capitale.
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche
(commissioni e spese del servizio) se contrattualmente previsto
- il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la Banca non
sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in
parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la Banca
aderisce al sistema di garanzia “Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi”, che assicura a ciascun correntista
una copertura fino a 100.000,00 euro. A partire dal 1° gennaio
2016, con l'applicazione delle nuove regole europee sulla
gestione delle crisi bancarie (c.d. Direttiva BRRD), i
depositi bancari, per la quota non protetta dal Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi, possono essere
soggetti al c.d. Bail-in. Per maggiori informazioni sulla
nuova disciplina è possibile consultare il documento della
Banca d’Italia “Che cosa cambia nella gestione delle crisi
bancarie” disponibile sul sito www.bancaditalia.it., nonchè
sul sito della Banca di Piacenza, www.bancadipiacenza.it,
e sulle postazioni interne di trasparenza presso le Dipendenze
della Banca.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE |
Commissione (percepita all'atto del conferimento EURO 70,00
DEPOSITO INFRUTTIFERO
Altro
RILASCIO LIBRETTO ASSEGNI: NON PREVISTO
Imposta di bollo:
di legge
Recesso dal contratto
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità
e senza spese di chiusura del conto.
Reclami
I reclami vanno inviati alla Banca al seguente indirizzo:
Banca di Piacenza
Ufficio Reclami
Via Mazzini 20
29121 Piacenza,
mail: segreteria.generale@bancadipiacenza.it
PEC: bancadipiacenza@bancadipiacenza.legalmail.it
che deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto
risposta entro i seguenti termini massimi:
- 15 giorni, per i reclami relativi ai servizi di pagamento, salvo
situazioni eccezionali in cui, previa comunicazione interlocutoria
al cliente con cui viene informato delle ragioni del ritardo e le
tempistiche per la risposta definitiva, comunque non possono
superare i 35 giorni lavorativi
- 60 giorni, per i reclami relativi ai prodotti e servizi bancari
e finanziari,
prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso tutte le
Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca
- Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la
soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e
societarie – ADR (il Regolamento del Conciliatore è consultabile
sul sito www.conciliatorebancario.it) o a qualsiasi altro
organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero
della Giustizia e specializzato in materia bancaria e
finanziaria (sul sito www.giustizia.it è disponibile l'elenco
degli organismi di mediazione iscritti nel predetto registro).
25/03/2024 - (Fine prodotto) - Pag. 12 -
INDICE GENERALE