FOGLI INFORMATIVI
(ai sensi degli artt. 115 e seguenti D.L.vo n. 385/1993 e delle Disposizioni in materia di Trasparenza della Banca d'Italia)
MUTUO IPOTEC. 1^ CASA 50% - TV - CAP (IC00682)
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INFORMAZIONI GENERALI SUL
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CREDITO IMMOBILIARE OFFERTO AI CONSUMATORI
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INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE E SULL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO |
Banca di Piacenza soc.coop. per azioni
Via Mazzini 20 - 29121 - Piacenza
Tel. 0523 542111 - Fax 0523 322870
e-mail: info@bancadipiacenza.it
sito internet: www.bancadipiacenza.it
Iscritta al n. 4389 dell’Albo delle Banche
e al n. A160793 dell’Albo Cooperative
MUTUO IPOTEC. 1^ CASA 50% - TASSO VARIABILE - CAP
Mutuo ipotecario finalizzato all’acquisto, la costruzione e la
ristrutturazione dell'abitazione principale (prima casa).
Forme tecniche:
MUTUO IPOTECARIO 25 ANNI - 652-417-27
CHE COS'E' IL CREDITO IMMOBILIARE |
Il credito immobiliare è un finanziamento a medio-lungo termine.
In genere la sua durata va da un minimo di 5 a un massimo di 30
anni.
Di solito viene richiesto per acquistare, ristrutturare o
costruire un immobile. Può servire anche per sostituire o
rifinanziare contratti di credito immobiliare già ottenuti per le
stesse finalità.
Il credito immobiliare può essere garantito da ipoteca su un
immobile e in questo caso si chiama “ipotecario”.
Il cliente rimborsa il credito con il pagamento periodico di rate,
comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può
essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono
essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.
TIPO DI CREDITO IMMOBILIARE E SUOI RISCHI
Finanziamento a tasso variabile
Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con
cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più indici di
riferimento fissati nel contratto (ad es., Euribor, Eurirs,
etc.).
Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente
dell’importo o del numero delle rate, determinato dalla variazione
in aumento dell'indice di riferimento rilevata periodicamente.
Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in
linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali
aumenti dell’importo delle rate.
Rischi specifici legati alla tipologia di contratto
- indipendentemente dalle variazioni dell'indice di riferimento,
il tasso applicato non potrà mai essere inferiore al tasso minimo
(“floor”)
- nel caso di applicazione del tasso variabile, va tenuta presente
la possibilità di variazione del tasso di interesse debitore in
aumento rispetto al tasso iniziale (collegato alle
oscillazioni dell'indice di riferimento)
- la variazione in senso sfavorevole delle clausole, ove
contrattualmente previsto
Per saperne di più:
La Guida pratica "Comprare una casa. Il mutuo ipotecario in
parole semplici", che aiuta a orientarsi nella scelta, è
disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali
e sul sito del finanziatore.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE |
QUANTO PUO' COSTARE IL MUTUO
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DESCRIZIONE
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IMPORTO
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-
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Importo totale del credito |
170.000,00 |
Costo totale del credito |
126.758,96 |
Importo totale dovuto dal cliente |
296.758,96 |
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) |
5,40% |
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FERMI RESTANDO I LIMITI DI CUI AI TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI
APPLICABILI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA.
Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il
notaio e l'iscrizione dell'ipoteca ed eventuali penali. Per i
mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo,
in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento
dell'indice di riferimento.
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VOCI
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COSTI
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Importo massimo finanziabile: in percentuale del valore di perizia (con rapporto rata-reddito massimo del 40%) |
50% |
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Durata |
ANNI 25 |
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Garanzie accettate: ipoteca su immobile. Il cliente è responsabile dell'esecuzione della perizia necessaria alla valutazione dell'immobile, per la verifica del "merito creditizio", sostenendo direttamente i relativi costi. |
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TASSI DISPONIBILI
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Tasso di interesse nominale annuo variabile in funzione delle modifiche dell'indice di riferimento (indipendentemente dalle variazioni dell'indice di riferimento, il tasso applicato non potrà mai essere inferiore al tasso minimo c.d. “floor”, che è pari allo spread sotto indicato e non potrà mai essere superiore al tasso massimo c.d. “cap” di seguito descritto). Il tasso di interesse è pari alla quotazione dell'Euribor 3 mesi media mese precedente base 360, pubblicato da "Il Sole 24 Ore" il primo giorno del mese di stipula (in caso di giorno festivo si considera il valore rilevato nell'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di stipula), arrotondato allo 0,10 superiore e maggiorato dello spread contrattualmente previsto. Euribor è l'acronimo di Euro Interbank Offered Rate, traducibile come "tasso interbancario di offerta in euro", ed è un indice di riferimento rilevato quotidianamente - sotto la supervisione del Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Commitee) - da EMMI-European Money Markets Institute (o da altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso). EMMI ha sede in Belgio ed è l'amministratore dell'indice di riferimento Euribor. Qualora dovesse essere modificata la formula o la metodologia, matematica o di altro tipo, utilizzata da EMMI per la rilevazione dell'Euribor, la Banca utilizzerà l'Euribor, secondo la formula o la metodologia di volta in volta vigente. In mancanza di rilevazione temporanea dell’Euribor verrà utilizzato l'ultimo suo valore conosciuto, mentre in caso definitiva mancata rilevazione dell'Euribor verrà utilizzato l'indice di riferimento di mercato che, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, sarà individuato per sostituirlo. In mancanza di ufficiale sostituzione dell’Euribor, la Banca proporrà un tasso, fra quelli pubblicati dai quotidiani specializzati, più vicino per le proprie caratteristiche, compreso il valore, al tasso non più esistente, con riferimento alla data di cessazione. La Banca darà comunicazione scritta al cliente della sostituzione del tasso cessato e di quello rilevato. Se il cliente non intendesse accettare la proposta di variazione del tasso di riferimento, potrà recedere senza spese dal rapporto contrattuale restituendo entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della Banca, a pena di decadenza, il residuo del capitale ricevuto a mutuo e pagando interessi ed accessori maturati fino all'effettiva estinzione dell'obbligazione |
4,500% |
Tasso di interesse nominale annuo variabile in funzione delle modifiche dell'indice di riferimento - indipendentemente dalle variazioni dell'indice di riferimento, il tasso applicato non potrà mai essere superiore al tasso massimo - capped rate - c.d. "cap" |
6,000% |
Indice di riferimento: EURIBOR 3 mesi media mese precedente base 360, pubblicato da "IL SOLE 24 ORE" all'inizio del mese di erogazione - arrotondato allo 0,10 superiore |
3,100% |
Spread |
+ 1,400% |
Per i Soci della Banca che godono delle agevolazioni del "Pacchetto Soci" o "Pacchetto Soci Junior" sono previsti vantaggi partecipativi. Nel caso in cui il Socio alieni o ceda in tutto o in parte le azioni (riducendosi il suo possesso azionario sotto la soglia prevista dalla relativa convenzione), perda la qualità di socio o vengano meno i requisiti ivi richiesti, egli perde nel contempo - in relazione alla durata residua del rapporto - ogni relativo vantaggio a suo tempo previsto, in quanto è venuto a mancare il requisito essenziale a cui erano subordinati la concessione ed il mantenimento delle agevolazioni |
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VOCI
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COSTI
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SPESE
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Spese per la stipula del contratto
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Spese istruttoria (applicate anche per ogni singola erogazione a SAL - quando prevista): calcolate in percentuale sull'importo del finanziamento e addebitate all'atto dell'erogazione |
0,500% |
con un minimo di |
EURO 75,00 |
con un massimo di |
EURO 480,00 |
Commissioni di erogazione (applicate anche per ogni singola erogazione a SAL - quando prevista): calcolate in percentuale sull'importo del finanziamento e addebitate all'atto dell'erogazione |
0,500% |
con un massimo di |
EURO 520,00 |
Nel caso di mutui ipotecari prima casa è prevista l'esenzione delle spese di istruttoria e commissioni di erogazione per i Soci della Banca che godono delle agevolazoni del "Pacchetto Soci" (Soci con almeno 300 azioni) e del "Pacchetto Soci Junior" |
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Spese per perizie relative ad immobili a destinazione residenziale (Categoria Catastale "A" e relative pertinenze). |
EURO 235,46 |
Maggiorazione sulle commissioni di erogazione per stipula fuori sede |
EURO 300,00 |
Spese per la gestione del rapporto
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Gestione pratica |
EURO 0,00 |
Spese incasso rata |
EURO 5,00 |
Spese invio comunicazioni periodiche: si rimanda al foglio informativo del conto corrente collegato |
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Spese rinnovo ipoteca |
EURO 300,00 |
Spese accollo mutuo |
EURO 100,00 |
Spese cancellazione ipoteca |
EURO 0,00 |
Spese per restrizione, riduzione d'ipoteca, frazionamento per ogni quota derivata o liberata |
EURO 180,00 |
Spesa massima per frazionamenti, per ogni quota derivata o liberata |
EURO 600,00 |
Spese comunicazione sollecito |
EURO 15,00 |
Commissione versamento in conto capitale |
0,00% |
Compenso estinzione anticipata |
0,00% |
PIANO DI AMMORTAMENTO
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Tipo di ammortamento |
FRANCESE |
Tipologia di rata |
COSTANTE |
Periodicità delle rate: a scelta del richiedente mensili, trimestrali o semestrali, comprensive di capitale e interessi (gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno commerciale "360 giorni") |
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Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere
visione del piano di ammortamento personalizzato contenuto nel
Prospetto Informativo Europeo Standardizzato.
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA RATA
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DESCRIZIONE
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VALORE
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FINANZIAMENTO DELLA DURATA DI 25 ANNI
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Tasso di interesse applicato |
4,500% |
Importo della rata mensile per EURO 170.000,00 di capitale |
EURO 949,92 |
Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni |
EURO 1.100,31 |
Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni |
EURO 767,65 |
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della
legge sull’usura n. 108/1996, relativo ai contratti di
finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito
www.bancadipiacenza.it
E' richiesta obbligatoriamente una polizza incendio e scoppio
per il valore dell'immobile: la scelta della Compagnia è di
pertinenza del richiedente.
L’art. 28 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, come modificato
dalla legge 4 agosto 2017 n. 124, prevede che le banche se
condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al
consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero
qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o
accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, sono tenute ad
accettare - senza variare le condizioni offerte per l'erogazione
del mutuo immobiliare o del credito al consumo - la polizza che il
cliente presenterà o reperirà sul mercato, che deve avere i
contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca.
Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del
finanziamento una polizza proposta dalla banca, lo stesso ha
diritto di recedere dalla polizza entro sessanta giorni. In caso
di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di
finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per ottenere il
finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente
può presentare in sostituzione una polizza dallo stesso
autonomamente reperita e stipulata, avente i contenuti minimi
richiesti.
Si ricorre a stime del premio sulla base delle tariffe applicate
da Arca Assicurazioni sulle polizze della specie, prendendo a
riferimento il costo di ricostruzione a nuovo dell'immobile
oggetto di ipoteca e la sua destinazione d'uso.
Importo di riferimento del finanziamento e stima di premio
assicurativo annuo obbligatorio ai fini dell'erogazione del mutuo
esemplificato:
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DESCRIZIONE
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VALORE
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Stima premio assicurativo annuo
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Importo di riferimento |
EURO 340.000,00 |
Premio assicurativo annuo |
EURO 404,00 |
ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON INCLUSE NEL TAEG |
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DESCRIZIONE
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VALORE
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Tasso di mora
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Tasso del finanziamento tempo per tempo in vigore |
+ 2,000% |
Adempimenti notarili
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La scelta del notaio è di pertinenza del cliente, con sostenimento dei relativi costi. |
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Imposta di registro
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Di legge. Secondo la disciplina fiscale tempo per tempo vigente. |
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Tasse ipotecarie
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Di legge. Secondo la disciplina fiscale tempo per tempo vigente. |
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Servizio di visure ipocatastali
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Spese per l’eventuale fruizione del servizio di visure ipocatastali, per singole visure relative ai richiedenti gli affidamenti ed eventuali garanti: |
EURO 35 |
con un massimo di: |
EURO 100,00 |
Durata dell'istruttoria
Il tempo massimo dell'istruttoria, cioè il tempo che intercorre tra
la presentazione della documentazione e la stipula del mutuo, è
pari a 60 giorni lavorativi. Sono esclusi i tempi previsti per
gli
adempimenti notarili ed eventuali supplementi di istruttoria
necessari per verificare nuovi elementi tecnico/legali emersi nel
corso delle attività notarili o di perizia.
Disponibilità dell'importo
L'importo da erogare è reso disponibile alla sottoscrizione del
contratto.
Decorrenza prima rata
Giorno di erogazione del finanziamento.
Valuta di accredito
Giorno di stipula del contratto di mutuo.
ULTERIORI FACILITAZIONI - opzione "Mutuo Flex": |
Opzione preammortamento 36 mesi – opportunità di usufruire di
un periodo iniziale di preammortamento della durata massima di
36 mesi
Opzione rata leggera – possibilità, trascorsi 24 mesi di
regolare ammortamento e sino a 12 mesi prima della data di rimborso
integrale del mutuo, della sospensione del pagamento della quota
capitale delle rate a scadere, fermo restando l’obbligo del
pagamento delle relative quote interessi. Tale facoltà può essere
esercitata per un massimo di tre volte sino ad un massimo di sei
rate mensili per ciascuna richiesta.
La sospensione comporta la proroga della durata del contratto
delle relative garanzie per un periodo corrispondente alla durata
della sospensione richiesta
Opzione rinegozia facile – possibilità di richiedere dopo 24 mesi
di regolare ammortamento e c on esclusione degli ultimi 12 mesi
di ammortamento, la variazione in aumento od in diminuzione
sino ad un massimo di cinque anni - della durata originaria del
mutuo. Tale facoltà può essere esercitata una sola volta
Iscrizione gratuita a Confedilizia il primo anno.
INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL MERITO DI CREDITO |
Per consentire al finanziatore di valutare il merito di credito,
il cliente deve fornire le informazioni e i documenti indicati
entro 15 giorni dalla richiesta.
Il credito non può essere concesso se il cliente non fornisce le
informazioni e i documenti richiesti:
- documentazione reddituale e ultima busta paga
- estratto atto di matrimonio (se l'acquisto dell'immobile è
effettuato da un solo coniuge)
- relazione notarile preliminare
- atto di provenienza (dell'immobile o del terreno)
- documentazione catastale: planimetria dell'immobile, visura
catastale storica
- autorizzazione edilizia con grafici di progetto:
- permesso di costruire / concessione edilizia
- denuncia di inizio attività (DIA)
- compromesso (preliminare di compravendita)
Ad avvenuta acquisizione della sopra descritta "documentazione
tecnica" del bene da ipotecare deve essere disposta la perizia
dell'immobile, con sostenimento dei costi a carico del cliente.
Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale
di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche dati.
ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI |
Estinzione anticipata
Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il
finanziamento senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere
aggiuntivo. L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto
contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto -
tutto insieme - prima della scadenza del mutuo.
Portabilità del finanziamento
Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo
finanziamento da un altro finanziatore, il cliente non deve
sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio
commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i
diritti e le garanzie del vecchio.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
Il rapporto viene estinto entro 10 giorni lavorativi dalla
richiesta di estinzione da parte del Cliente.
Reclami
I reclami vanno inviati alla Banca al seguente indirizzo:
Banca di Piacenza
Ufficio Reclami
Via Mazzini 20
29121 Piacenza,
mail: segreteria.generale@bancadipiacenza.it
PEC: bancadipiacenza@bancadipiacenza.legalmail.it
che deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto
risposta entro i 60 giorni, può presentare ricorso a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso tutte le
Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con
la Banca, il Cliente può attivare una procedura di conciliazione
che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la
Banca grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente.
Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore
BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto
dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma
via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06 / 674821, sito
internet www.conciliatorebancario.it.
CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO PER IL CLIENTE |
Se il cliente non adempie gli obblighi previsti dal contratto,
può andare incontro a conseguenze negative.
Per esempio, in caso di ritardo nel pagamento delle rate
il finanziatore applica il tasso di mora.
Se l’inadempimento è grave, il finanziatore può risolvere
il contratto e assumere iniziative per soddisfare il proprio
credito.
Per esempio, se il finanziamento è garantito da un’ipoteca, può
far vendere l’immobile e soddisfarsi sul ricavato.
Ipoteca |
Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l’espropriazione del bene e farlo vendere. L’importo di iscrizione dell’ipoteca è pari al 150% dell’importo del mutuo. |
Istruttoria |
Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del mutuo. |
Indice di riferimento |
Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determimare il tasso di interesse. |
Perizia |
Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare. |
Piano di ammortamento |
Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. |
Piano di ammortamento “francese” |
Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l’ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. |
Quota capitale |
Quota della rata costituita dall’importo del finaziamento restituito. |
Quota interessi |
Quota della rata costituita dagli interessi maturati. |
Rata costante |
La somma tra la quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento. |
Spread |
Maggiorazione applicata agli indici di riferimento. |
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) |
Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. |
Tasso di interesse nominale annuo |
Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. |
Tasso di mora |
Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. |
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) |
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. E’ utilizzato per il calcolo del cosiddetto “tasso soglia”, ossia il limite oltre il quale il tasso d’interesse diviene usurario.Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il “tasso soglia” riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il “tasso soglia” dei mutui a tasso variabile, in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato. |
10/12/2024 - (Fine prodotto) -
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