FOGLI INFORMATIVI

(ai sensi degli artt. 115 e seguenti D.L.vo n. 385/1993 e delle Disposizioni in materia di Trasparenza della Banca d'Italia)


CONTO COMPILATION (P029)

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INFORMAZIONI SULLA BANCA
 
Banca  di  Piacenza  soc.coop.  per azioni
Via  Mazzini   20  -   29121  -   Piacenza
Tel.   0523  542111   -   Fax  0523 322870
e-mail: info@bancadipiacenza.it 
sito   internet:    www.bancadipiacenza.it
Iscritta al n. 4389 dell’Albo delle Banche 
e  al  n.  A160793  dell’Albo  Cooperative

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Libretto  di  deposito   a   risparmio  nominativo  riservato   ai
giovani di età  compresa tra i 12 e i 17 anni.
Per il libretto è permesso un limite massimo pari a Euro 15.000 di
saldo contabile.
Limiti   operativi  per  operare  autonomamente  pari  a  Euro  50
giornalieri  ed Euro  400   mensili,  a  condizione   che    siano
autorizzati dai genitori.

CHE COS'E' IL LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO
 
Si tratta di un contratto mediante il quale la Banca acquista la
proprietà  delle somme depositate dal  cliente,  obbligandosi  a
restituirle a richiesta del  cliente (deposito libero).
La  movimentazione  delle  somme   depositate   avviene  tramite
l’esibizione   del   libretto  di   risparmio (nominativo  o  al
portatore),  sul   quale  vengono  annotati  i  versamenti  ed i
prelevamenti effettuati. 
 
Principali rischi tipici (generici e specifici): 
- variazione  in  senso sfavorevole delle condizioni economiche,
  ove contrattualmente previsto
 
- utilizzo   fraudolento   da  parte  di  terzi  del libretto al
  portatore,  nel  caso  di   smarrimento   o  sottrazione
 
- il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la Banca non
  sia in grado  di  rimborsare  al  correntista,  in  tutto o in 
  parte,  il  saldo  disponibile.  Per  questa ragione  la Banca 
  aderisce  al  sistema  di  garanzia  “Fondo  Interbancario  di  
  Tutela  dei  Depositi”,  che assicura  a  ciascun  correntista 
  una copertura fino a 100.000,00 euro. A partire dal 1° gennaio  
  2016,  con l'applicazione delle nuove  regole  europee sulla 
  gestione  delle  crisi  bancarie  (c.d.  Direttiva   BRRD),  i 
  depositi   bancari,   per  la  quota   non  protetta dal Fondo 
  Interbancario   di  Tutela   dei   Depositi,   possono  essere 
  soggetti  al  c.d. Bail-in.  Per maggiori  informazioni  sulla  
  nuova disciplina  è possibile  consultare  il  documento della
  Banca d’Italia “Che cosa cambia  nella  gestione  delle  crisi  
  bancarie” disponibile  sul  sito  www.bancaditalia.it., nonchè  
  sul  sito della  Banca  di   Piacenza, www.bancadipiacenza.it, 
  e sulle postazioni interne di trasparenza presso le Dipendenze 
  della Banca.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

VOCI
Spese per l'apertura del libretto
     EURO      0,00     
SPESE FISSE Gestione liquidità Canone annuo
     EURO      0,00     
Numero operazioni incluse nel canone annuo (monte operazioni esenti da dividersi in parti uguali fra i trimestri)
               0     
Spese annue per conteggio interessi e competenze
     EURO      0,00     
SPESE VARIABILI Gestione liquidità Spese registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (vedi legenda)
     EURO      0,00     
Spese invio rendiconto
     EURO      0,00     
INTERESSI SOMME DEPOSITATE Interessi creditori Tasso creditore annuo nominale
               0,001%     
CAPITALIZZAZIONE
CAPITALIZZAZIONE Periodicità: trimestrale con riferimento all'anno civile (365 gg.)
                    
DISPONIBILITA' SOMME VERSATE Contante: STESSO GIORNO
                    

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Spese per denuncia di smarrimento e furto del libretto di deposito     EURO      10,33

Spese invio documento di sintesi                                       EURO      0,90

VALUTE

Valute sui versamenti

- contanti                                       GIORNO VERSAMENTO

Valute sui prelevamenti

Effettuati allo sportello:                         GIORNO PRELIEVO

ALTRO

Ritenuta fiscale sugli interessi creditori:
di legge

Imposta di bollo: di legge

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto                                      
Il correntista può recedere dal contratto in qualsiasi momento, 
senza penalità e senza spese di chiusura del conto, dandone alla 
Banca comunicazione per iscritto. 
La Banca ha diritto di recedere dal contratto dando un preavviso
scritto minimo di due mesi, salvo che sussista un giustificato 
motivo.
In materia di apertura di credito resta ferma la disciplina del
recesso contenuta nel contratto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale 
Giorni 15 lavorativi e, comunque, ad avvenuta contabilizzazione di 
eventuali  operazioni  in sospeso anche legate a servizi collegati 
al  rapporto  (es.:  carta  di  credito,  SDD /RI.BA,  assegni, 
utenze, ecc.).

Reclami 
I reclami vanno inviati alla Banca al seguente indirizzo:
Banca di Piacenza
Ufficio Reclami
Via Mazzini 20
29121 Piacenza,
mail: segreteria.generale@bancadipiacenza.it
PEC: bancadipiacenza@bancadipiacenza.legalmail.it
che deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o se non  ha  avuto
risposta  entro  i seguenti termini massimi: 
- 15 giorni, per i reclami relativi ai servizi di pagamento, salvo
situazioni eccezionali in cui, previa comunicazione interlocutoria
al  cliente con cui viene informato delle ragioni del ritardo e le
tempistiche  per   la  risposta  definitiva, comunque  non possono
superare i 35 giorni lavorativi
- 60 giorni, per i reclami relativi ai prodotti e servizi  bancari
e finanziari, 
prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). 
  Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
  www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere   presso  tutte   le
  Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca
- Conciliatore   BancarioFinanziario   -   Associazione   per   la 
  soluzione    delle   controversie    bancarie,   finanziarie   e 
  societarie – ADR (il Regolamento del Conciliatore è consultabile 
  sul  sito  www.conciliatorebancario.it)  o  a   qualsiasi  altro 
  organismo  iscritto  nell'apposito registro tenuto dal Ministero 
  della  Giustizia  e  specializzato   in   materia   bancaria   e 
  finanziaria  (sul  sito  www.giustizia.it è disponibile l'elenco 
  degli organismi di mediazione iscritti nel predetto registro).

LEGENDA
 
Canone annuo Spese fisse per la gestione del conto
Spese annue per conteggio interessi e competenze Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze. L’importo totale di tali spese viene compensato con gli interessi creditori e sino - al massimo - alla concorrenza degli stessi
Spese per denuncia di smarrimento/furto Spese previste per pratica da istruire in caso di smarrimento o furto del libretto
Spese per invio rendiconto Commissioni che la Banca applica ogni volta che invia un rendiconto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto
Tasso creditore annuo nominale Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali
Valute sui prelievi Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest’ultimo potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo
Valute sui versamenti Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi

10/12/2024 - (Fine prodotto) -

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