FOGLI INFORMATIVI

(ai sensi degli artt. 115 e seguenti D.L.vo n. 385/1993 e delle Disposizioni in materia di Trasparenza della Banca d'Italia)


SUPERBONUS 110 % (P091)

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INFORMAZIONI SULLA BANCA
 
Banca  di  Piacenza  soc.coop.  per azioni
Via  Mazzini   20  -   29121  -   Piacenza
Tel.   0523  542111   -   Fax  0523 322870
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sito   internet:    www.bancadipiacenza.it
Iscritta al n. 4389 dell’Albo delle Banche 
e  al  n.  A160793  dell’Albo  Cooperative

CHE COS'E' IL SUPERBONUS 110%

Il decreto legge  del 19 maggio 2020,  n. 34 – “decreto Rilancio”
- convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020 ha incrementato al
110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio
2020  a     fronte   di   specifici   interventi   in  ambito  di
efficientamento  energetico  e  di  riduzione del rischio sismico
degli  edifici. 
In particolare, in  forza  del  predetto decreto - modificato più
volte e,  da  ultimo  mediante  il  decreto legge n. 11/2023 e la
relativa  legge di conversione (legge n. 38/2023) - il Superbonus
spetta:
a. fino al 31 dicembre 2025, nelle seguenti misure:
•	110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
•	70% per le spese sostenute nel 2024
•	65% per le spese sostenute nel 2025
per i condominii e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio
di attività di impresa, arte e professione, per gli interventi su
edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente
accatastate,  anche  se  posseduti  da un unico proprietario o in
comproprietà da più persone fisiche.
Sono compresi gli  interventi  effettuati  dalle  persone fisiche
sulle  singole   unità  immobiliari  all’interno  dello   stesso 
condominio dello stesso edificio,  nonché  quelli  effettuati su 
edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.
Stessa data  di  scadenza   anche  per gli interventi effettuati 
dalle Onlus (Organizzazioni non lucrative  di  utilità  sociale),
dalle  organizzazioni  di volontariato e dalle  associazioni  di
promozione sociale iscritte negli appositi registri.
 
b. fino al 30 settembre 2023 (con detrazione al 110%),  per gli 
interventi     effettuati  da  persone  fisiche  sugli  edifici
unifamiliari, a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati 
effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo. 
Per la definizione dell’ambito operativo della norma occorre fare
riferimento alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 24/E del
2020.
 
c. fino al 31  dicembre 2025  (con  detrazione  al 110%) per gli 
interventi  effettuati   dagli    Iacp  (ed    enti con le stesse
finalità sociali).
 
Perché un edificio possa qualificarsi “condominio”, anche “minimo” 
(quando ha meno di otto unità), occorre che vi sia coesistenza tra
la proprietà individuale di singoli condo`mini ed una comproprietà 
sui beni comuni dell'immobile. Un  condominio può sussistere solo 
ed esclusivamente nel caso in cui vi sia pluralità di soggetti 
proprietari delle singole unità che compongono l’edificio.
 
Gli interventi edilizi che possono avvalersi dei bonus fiscali, nel
dettaglio, sono i seguenti:
a) recupero del patrimonio edilizio (di cui all'articolo 16-bis, 
comma 1, lettere a) e b), del TUIR - Testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917): manutenzione, restauro e ristrutturazione
edilizia sulle parti comuni dell'edificio o sulle singole unità 
immobiliari
b) efficienza energetica (di cui all'articolo 14 del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del
decreto legge 34 del 2020)
c) adozione di misure antisismiche (di cui all'articolo 16, commi
da 1- bis e 1-ter a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 
63, e di cui al comma 4 del richiamato articolo 119)
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd.
bonus facciate) ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge di bilancio 
2020 (27 dicembre 2019, n. 160), ivi compresi i lavori di 
rifacimento della facciata, che non siano di sola pulitura o 
tinteggiatura esterna, e che riguardino interventi influenti dal
punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'
intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'
edificio
e) installazione di impianti fotovoltaici, di cui al già 
richiamato articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR e di cui 
ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del decreto legge 34 del 2020)
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
(di cui all'articolo 16-ter del richiamato decreto-legge n. 63 del
2013 e di cui al comma 8 sempre dell'articolo 119)
f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di 
cui all'articolo 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020)
 
La detrazione fiscale da parte del soggetto beneficiario del bonus
edilizio può essere effettuata in tempi che variano in conseguenza
della tipologia degli interventi: il “Superbonus” ai sensi dell’art.
119 del Decreto Rilancio potrà essere detratto in cinque quote 
annuali per le spese sostenute sino a tutto il 2021, mentre in 
quattro quote annuali di pari  importo per la parte di spese 
sostenuta dal 01 gennaio 2022; il cd. “Sismabonus” ex D.L. 63/2013 
convertito in legge 90/2013 e per gli interventi finalizzati al 
superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche sarà
 detratto in cinque quote annuali; gli altri “bonus” disciplinati
dal D.L. n. 63/2013, convertito in legge 90/2013 e dalla Legge n. 
160/2019 (cc.dd. Ecobonus, Bonus ristrutturazione e Bonus Facciate)
saranno detratti in dieci quote annuali.
 
In alternativa alla detrazione fiscale, si può beneficiare del
 Superbonus mediante una delle modalità previste dall’articolo 121 
del decreto legge n. 34/2020. Segnatamente, è possibile optare per
un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai
fornitori dei beni o servizi  o  per la  cessione  del  credito 
corrispondente  alla detrazione  spettante.  Tale   scelta dovrà  
essere comunicata all’Agenzia delle entrate entro i termini 
previsti.
L'efficacia di alcune  proroghe previste resta subordinata alla 
definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea.
 
Con il decreto legge n. 11/2023, convertito con legge n. 38/2023, 
il legislatore ha tuttavia posto, a partire dal 17 febbraio 2023, 
il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della
 detrazione, per lo “sconto in fattura” o per la cessione del
 credito.
La norma, tuttavia, riconosce una serie di condizioni in presenza 
delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la 
nuova disciplina e pertanto continuerà ad applicarsi la facoltà 
di cessione del credito e dello sconto in fattura.
Per gli interventi che beneficiano del c.d. “Superbonus” di cui 
all’articolo 119 del Decreto Rilancio, l’opzione è consentita 
(per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025) se, entro il 
16 febbraio 2023,
•	in relazione agli interventi effettuati dai condominii, risulti 
adottata la delibera assembleare e presentata la comunicazione 
di inizio lavori asseverata (CILA)
•	in relazione agli interventi diversi da quelli effettuati dai
 condominii, risulti presentata la comunicazione di inizio 
lavori asseverata (CILA)
•	in relazione agli interventi comportanti la demolizione e 
ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per 
l’acquisizione del titolo abilitativo.
 
Per tutti gli altri interventi, l’opzione potrà essere 
esercitata per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, 
se, entro il 16 febbraio 2023:
•	risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove 
necessario, o, se non necessario, siano già iniziati i lavori;
•	nel caso di bonus acquisti, sia stipulato il rogito o risulti 
regolarmente registrato il contratto preliminare di compravendita.
 
La cessione del credito prevista dall’art. 121 del decreto Rilancio,
là dove consentita, può avvenire anche a stati avanzamento lavori 
(SAL), che non possono essere più di due per ciascun intervento 
complessivo. Il   primo   SAL,  inoltre,   deve   riferirsi    
almeno  al   30% dell’intervento medesimo.  In  particolare,  il  
Superbonus  110% spetta per le spese sostenute a fronte  di 
 interventi  effettuati su  parti comuni di  edifici,  su unità 
immobiliari funzionalmente indipendenti site  all’ interno di 
edifici plurifamiliari,  nonché sulle singole unità immobiliari.
 
La detrazione del 110% è riconosciuta per le seguenti tipologie 
di intervento (c.d. trainanti):
-  isolamento termico  con  un’incidenza superiore al 25% della 
superficie lorda dell’involucro esterno dell’edificio
-  sostituzione delle  caldaie  con  impianti   centralizzati a
   condensazione, a pompa di calore o ibridi  per interventi sulle
   parti comuni degli edifici
-  sostituzione delle caldaie con  impianti  a  pompa di  calore o
   ibridi per interventi su edifici unifamiliari
-  interventi  antisismici  degli  edifici  per  unità immobiliari
   ubicate nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3.
Il Superbonus  110%  spetta  anche  per  le seguenti tipologie di
 intervento:
-  interventi di efficientamento energetico (trainati da isolamento
   termico e sostituzione caldaie)
- impianti solari fotovoltaici (trainati da  isolamento termico,
   sostituzione caldaie, interventi antisismici)
-  ricarica di veicoli elettrici (trainato da isolamento termico
   sostituzione caldaie).
La maggior aliquota si applica solo se gli interventi sopra
elencati sono eseguiti congiuntamente con almeno  uno degli
 interventi di isolamento termico o di sostituzione delle caldaie.
Il Superbonus 110% si applica agli interventi effettuati da:
-  persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di  attività di 
impresa, arti e professioni
- condomìnii
- IACP 
-  Onlus,  organizzazioni  di volontariato e associazioni  di
   promozione sociale del terzo settore
e da altri soggetti individuati dalla legge.
Ai  fini   dell’accesso   al  Superbonus 110%  gli  interventi 
di isolamento termico  degli  involucri  o  di  sostituzione  
delle caldaie devono assicurare il miglioramento di  almeno  due 
classi energetiche dell’edificio oggetto dei lavori ovvero, se   
non possibile, in  quanto l’edificio  è  già  nella  penultima classe,
il conseguimento della classe energetica più alta.
In particolare, anche ai fini del Superbonus,  il pagamento  delle 
spese  per  l’esecuzione  degli  interventi,  salvo  l’importo del 
corrispettivo  oggetto di sconto in fattura o cessione del credito,
deve essere effettuato mediante   bonifico  bancario o postale dal 
quale risulti la causale  del versamento,  il codice  fiscale  del 
beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero,
il codice fiscale del soggetto  a favore  del  quale il bonifico è 
effettuato. L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico 
non riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa.
Su tali bonifici, le banche applicano, all'atto dell'accredito dei
relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (attualmente nella misura 
dell’8 per cento)  di cui  all’articolo 25 del  decreto-legge n. 78
del 2010.   A  tal   fine   possono   essere  utilizzati i bonifici 
(agevolazioni fiscali)  predisposti  dagli istituti di pagamento ai
fini  dell’ecobonus  ovvero   della  detrazione  prevista  per  gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Ai fini del Superbonus il contribuente deve conservare le fatture 
le ricevute fiscali comprovanti le spese  effettivamente sostenute
per  la  realizzazione  degli  interventi e la ricevuta del bonifico
attraverso il quale è stato effettuato il pagamento.
Per poter cedere il credito è indispensabile essere in possesso e
consegnare alla Banca tutta la necessaria documentazione elencata 
nell’allegato al contratto. Tra i predetti documenti figurano
l'asseverazione da parte del tecnico  abilitato  che dimostri 
che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti 
nonché il  visto  di  conformità dei dati relativi alla documentazione 
che  attesta la  sussistenza  dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d'imposta.
Per i  soggetti  che  rilasciano  attestazioni  o  asseverazioni
è previsto l'obbligo della stipula di una polizza di assicurazione
della responsabilità civile con massimale pari agli importi di intervento
oggetto delle  predette attestazioni o asseverazioni.
Per i crediti fiscali non ancora maturati, relativi a spese
sostenute successivamente alla stipula del contratto, l’esistenza
di detta documentazione e la sua consegna alla Banca costituirà
condizione sospensiva dell’efficacia del contratto di cessione. 
Pertanto, in mancanza di tali documenti o di loro invalidità,
 nessun acquisto da parte della Banca si perfezionerà in relazione
ai rispettivi crediti.
In ogni caso la Banca effettuerà verifiche e potrà rifiutare la 
richiesta di cessione in seguito alla valutazione della
documentazione prodotta.
La cessione dei crediti rimane altresì condizionata al permanere
della capacità di compensazione fiscale da parte della Banca. 
 
La Banca ha fissato un limite minimo di 10.000 euro di crediti
cedibili e non accetta cessioni riferite all'edilizia libera.
Inoltre non si accettano crediti fiscali di eccessivo valore e
cessioni   che  non comprendono tutte le residue quote annuali
costituenti il credito d’imposta.
 
 
Al fine  di  sostenere  i  soggetti  sopra  elencati che ne fanno
richiesta  e  a seguito della verifica del  merito creditizio, la
Banca può finanziare i lavori connessi alle agevolazioni fiscali
previsti dalla legge. La Banca si serve di una  primaria società
specializzata  nel settore, che  metterà a  disposizione -  per 
l'operatività - il proprio "portale".
Le somme derivanti dalla cessione del credito fiscale devono 
essere utilizzate per rimborsare l’importo della linea di credito
eventualmente concessa.
Sono previsti  specifici  adempimenti  per   cedere  il  credito
d'imposta  corrispondente  alla  detrazione  del 110%,  tra cui
in particolare  il  visto  di  conformità  rilasciato  dai
soggetti incaricati della  trasmissione  telematica  delle  
dichiarazioni fiscali. Il soggetto che rilascia il visto di
conformità verifica la presenza  delle  asseverazioni e 
delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
L'asseverazione tecnica è necessaria affinché sia riconosciuta
la detrazione fiscale da ecobonus e/o da  sismabonus ed è
rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento
dei lavori.
 
La materia  è  stata  oggetto  di  numerose  successive  modifiche
normative fra  le quali  citiamo quelle previste dal decreto legge
n. 212  del  29 dicembre 2023.
Per  ogni  approfondimento  è  opportuno fare riferimento al  sito
internet dell'Agenzia delle Entrate - tempo per tempo - aggiornato:
https://www.agenziaentrate.gov.it
 
I finanziamenti sono erogati attraverso un conto dedicato (senza
spese) di anticipo contratti con condizioni economiche specifiche
in base alla tipologia di clientela, come di seguito elencato:
A) persone fisiche: apertura di credito su conto dedicato
B) condomìni:       apertura di credito su conto dedicato
C) imprese:         anticipo contratti - fatture a scadenza.
Infine è previsto:
D) l' acquisto dei crediti fiscali - riferiti al Superbonus 110%.
I prodotti sono offerti alle condizioni specificate - nel presente
foglio - nelle rispettive sezioni.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
A) APERTURA DI CREDITO "ANTICIPO SUPERBONUS 110%" PERSONE FISICHE 
- SU CONTO DEDICATO (PRIVATI CO-1110) (SOCI CO-2110)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
- la variazione della situazione reddituale
- il mancato perfezionamento della cessione del credito di imposta

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO APERTURA DI CREDITO ANTICIPO SUPERBONUS 110% PERSONE FISICHE
Per saper quanto può costare il fido è necessario leggere il documento Informazioni europee di base sul credito ai consumatori.
- IPOTESI TAEG
ESEMPIO Il calcolo è effettuato assumendo un fido di 10000 Euro a tempo indeterminato utilizzato per intero per una durata pari a tre mesi. Il contratto prevede l'applicazione della commissione onnicomprensiva.
               7,714%     
- - - - FERMI RESTANDO I LIMITI DI CUI AI TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI APPLICABILI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA - - - -

Le  voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano,
con  buona  approssimazione,  la  gran parte dei costi complessivi
sostenuti dal cliente.
Questo  vuol dire che il prospetto non include  tutte  le voci  di
costo. 
Alcune   delle  voci  escluse  potrebbero  essere  importanti   in
relazione, sia  al  singolo  conto, sia all'operatività del singolo
cliente.
Prima  di  scegliere  e  firmare il contratto  è quindi necessario
leggere     attentamente     anche  la  sezione  "Altre condizioni
economiche".

VOCI - APERTURA DI CREDITO "ANTICIPO SUPERBONUS 110%" PERSONE FISICHE - SU CONTO DEDICATO
Spese per l'apertura del conto
     EURO      0,00     
Durata massima
     MESI      18     
Percentuale massima di importo finanziabile del totale delle spese afferenti al Superbonus. L'anticipazione viene concessa all'inizio dei lavori e la disponibilità in conto viene ripristinata ad ogni stato avanzamento lavori
               30%     
Importo minimo
     EURO      5.000,00     
SPESE FISSE Gestione liquidità Canone annuo
     EURO      0,00     
Numero operazioni incluse nel canone annuo (monte operazioni esenti da dividersi in parti uguali fra i trimestri)
     EURO      0     
Home banking Canone annuo per internet banking (prodotto PcBank Family informativo)e phone banking
     EURO      0     
SPESE VARIABILI Gestione liquidità Spese invio estratto conto corrente (per ogni singolo invio):
                    
- cartaceo
     EURO      1,60     
- elettronico (tramite servizio di gestione documentale)
     EURO      0,00     
Documentazione relativa a singole operazioni - consegna della contabile dell'operazione (per il costo della documentazione richiesta successivamente si rinvia al foglio informativo E022 "Spese e commissioni per servizi vari e operazioni per cassa")
     EURO      0,00     
Servizi di pagamento Bonifico - SEPA
                    
a) a favore clienti nostro Istituto:
                    
- disposto allo sportello
     EURO      2.50     
b) a favore clienti altro istituto:
                    
- disposto allo sportello
     EURO      4,00     
INTERESSI SOMME DEPOSITATE Interessi creditori Tasso creditore annuo nominale
               0,001%     
FIDI E SCONFINAMENTI Fidi Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate - fisso (Per i Soci della Banca - titolari di almeno 300 azioni - tasso annuo fisso 4,50%)
               5,500%     
Commissione onnicomprensiva
               2,000%     
Sconfinamenti Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido
               12,000%     
Tasso di mora In caso di mancato pagamento degli interessi dovuti, si applicano gli interessi di mora secondo le disposizioni del Codice Civile, nella misura del tasso previsto in caso di sconfinamenti extra-fido o in assenza di fido
                    

Il  tasso  Effettivo  Globale  Medio  (TEGM), previsto dall’art. 2 
della legge sull’usura (l. n. 108/1996),  relativo alle operazioni 
di  apertura  di  credito in conto corrente, può essere consultato 
in filiale e sul sito internet della Banca (www.bancadipiacenza.it
nella  sezione  trasparenza,  prospetto  dei  tassi  di  interesse
effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura)

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
B) APERTURA DI CREDITO "ANTICIPO SUPERBONUS 110%" CONDOMINII - SU 
CONTO DEDICATO (CONDOMINII CO-3110)

Condizioni applicate anche a:  Istituti Autonomi Case Popolari  -
Cooperative  edilizie   di abitazione a proprietà indivisa - Enti
del terzo settore  iscritti ai pubblici registri  -  Associazioni
e società sportive  dilettantistiche  (per  lavori sugli immobili
adibiti a spogliatoi)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
- la variazione della situazione reddituale
- il mancato perfezionamento della cessione del credito di imposta

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO APERTURA DI CREDITO ANTICIPO SUPERBONUS 110% CONDOMINII
- IPOTESI TAEG
ESEMPIO Il calcolo è effettuato assumendo un affidamento di 10000 Euro a tempo indeterminato utilizzato per intero per una durata pari a tre mesi. Il contratto prevede l'applicazione della commissione di messa a disposizione dei fondi.
               8,988%     
- - - - FERMI RESTANDO I LIMITI DI CUI AI TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI APPLICABILI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA - - - -

Le  voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano,
con  buona  approssimazione,  la  gran parte dei costi complessivi
sostenuti dal cliente.
Questo  vuol dire che il prospetto non include  tutte  le voci  di
costo. 
Alcune   delle  voci  escluse  potrebbero  essere  importanti   in
relazione, sia  al  singolo  conto, sia all'operatività del singolo
cliente.
Prima  di  scegliere  e  firmare il contratto  è quindi necessario
leggere     attentamente     anche  la  sezione  "Altre condizioni
economiche".

VOCI - APERTURA DI CREDITO "ANTICIPO SUPERBONUS 110%" CONDOMINII - SU CONTO DEDICATO
Spese per l'apertura del conto
     EURO      0,00     
Durata massima
               18     
Percentuale massima di importo finanziabile del totale delle spese afferenti al Superbonus. L'anticipazione viene concessa all'inizio dei lavori e la disponibilità in conto viene ripristinata ad ogni stato avanzamento lavori
               30%     
Importo minimo
     EURO      5.000,00     
SPESE FISSE Gestione liquidità Canone annuo
     EURO      0,00     
Numero operazioni incluse nel canone annuo (monte operazioni esenti da dividersi in parti uguali fra i trimestri)
               0     
Home banking Canone annuo per internet banking (prodotto PcBank Family informativo)e phone banking
     EURO      0     
SPESE VARIABILI Gestione liquidità Spese invio estratto conto corrente (per ogni singolo invio):
                    
- cartaceo
     EURO      1,60     
- elettronico (tramite servizio di gestione documentale)
     EURO      0,00     
Documentazione relativa a singole operazioni - consegna della contabile dell'operazione (per il costo della documentazione richiesta successivamente si rinvia al foglio informativo E022 "Spese e commissioni per servizi vari e operazioni per cassa")
     EURO      0,00     
Servizi di pagamento Bonifico - SEPA
                    
a) a favore clienti nostro Istituto:
                    
- disposto allo sportello
     EURO      2,50     
b) a favore clienti altro istituto:
                    
- disposto allo sportello
     EURO      4,00     
INTERESSI SOMME DEPOSITATE Interessi creditori Tasso creditore annuo nominale
               0,001%     
FIDI E SCONFINAMENTI Fidi Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate - fisso
               6,700%     
Commissione onnicomprensiva
               2,000%     
Sconfinamenti Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido
               12,000%     
Tasso di mora In caso di mancato pagamento degli interessi dovuti, si applicano gli interessi di mora secondo le disposizioni del Codice Civile, nella misura del tasso previsto in caso di sconfinamenti extra-fido o in assenza di fido
                    

Il  tasso  Effettivo  Globale  Medio  (TEGM), previsto dall’art. 2 
della legge sull’usura (l. n. 108/1996), può essere consultato 
in filiale e sul sito internet della Banca (www.bancadipiacenza.it
nella  sezione  trasparenza,  prospetto  dei  tassi  di  interesse
effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura)

C) CHE COS'E' IL CONTO ANTICIPI

Anticipo  dell'incasso  di  crediti  derivanti  da  fatture  o  da
contratti  emessi per  operazioni commerciali,  senza  l’emissione
di appunti o disposizioni per l’incasso.
La   linea   di   credito   (es. apertura di credito)  può  essere
utilizzata anche  per  lo  smobilizzo  crediti  verso  la Pubblica
Amministrazione, con    mandato    irrevocabile   all'incasso  dei
crediti sottoscritto dal Cliente e con la  relativa  comunicazione
all'Ente che deve rilasciare poi una dichiarazione di accettazione.
 
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
-  mancata integrazione, anche parziale,  dei  requisiti che danno
   diritto alla detrazione d'imposta;  in  tal caso   il   Cliente
   che  ha  ottenuto l’anticipazione  della fattura/contratto deve
   provvedere al versamento della somma anticipatagli dalla Banca
-  variazione  in  senso  sfavorevole  delle condizioni economiche
   (tassi di  interesse ed altre commissioni e spese del servizio).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
 C) LINEA DI ANTICIPO CONTRATTI SUPERBONUS 110% IMPRESE (IMPRESE CO-4110)

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO LINEA DI ANTICIPO CONTRATTI SUPERBONUS 110% IMPRESE
- IPOTESI TAEG
ESEMPIO Il calcolo è effettuato assumendo un affidamento di 10000 Euro a tempo indeterminato utilizzato per intero per una durata pari a tre mesi. Il contratto prevede l'applicazione della commissione di messa a disposizione dei fondi.
               8,988     
- - - - FERMI RESTANDO I LIMITI DI CUI AI TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI APPLICABILI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA - - - -

Le  voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano,
con  buona  approssimazione,  la  gran parte dei costi complessivi
sostenuti dal cliente.
Questo  vuol dire che il prospetto non include  tutte  le voci  di
costo. 
Alcune   delle  voci  escluse  potrebbero  essere  importanti   in
relazione, sia  al  singolo  conto, sia all'operatività del singolo
cliente.
Prima  di  scegliere  e  firmare il contratto  è quindi necessario
leggere     attentamente     anche  la  sezione  "Altre condizioni
economiche".

VOCI - LINEA DI ANTICIPO CONTRATTI SUPERBONUS 110% IMPRESE
Spese per l'apertura del conto
     EURO      0,00     
Durata massima
     MESI      18     
Percentuale massima di importo finanziabile del totale delle spese afferenti al Superbonus. L'anticipazione viene concessa all'inizio dei lavori e la disponibilità in conto viene ripristinata ad ogni stato avanzamento lavori
               30%     
Importo minimo
     EURO      5.000,00     
SPESE FISSE Gestione liquidità Canone annuo
     EURO      0,00     
Numero operazioni incluse nel canone annuo (monte operazioni esenti da dividersi in parti uguali fra i trimestri)
               0     
SPESE VARIABILI Gestione liquidità Spese invio estratto conto corrente (per ogni singolo invio):
                    
- cartaceo
     EURO      1,60     
- elettronico (tramite servizio di gestione documentale)
     EURO      0,00     
Documentazione relativa a singole operazioni - consegna della contabile dell'operazione (per il costo della documentazione richiesta successivamente si rinvia al foglio informativo E022 "Spese e commissioni per servizi vari e operazioni per cassa")
     EURO      0,00     
FIDI E SCONFINAMENTI Fidi Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate - fisso
               6,700%     
Commissione annua per messa a disposizione dei fondi
               2,000%     
Sconfinamenti Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido
               8,000%     
Tasso di mora In caso di mancato pagamento degli interessi dovuti, si applicano gli interessi di mora secondo le disposizioni del Codice Civile, nella misura del tasso previsto in caso di sconfinamenti extra-fido o in assenza di fido
                    

Il  tasso  Effettivo  Globale  Medio  (TEGM), previsto dall’art. 2 
della legge sull’usura (l. n. 108/1996), può essere consultato 
in filiale e sul sito internet della Banca (www.bancadipiacenza.it
nella  sezione  trasparenza,  prospetto  dei  tassi  di  interesse
effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura)

D) CHE COS'E' L'ACQUISTO DI CREDITI FISCALI

 
La Banca si riserva   di valutare, nel rispetto dei  requisiti  di
ammissibilità e  della  sostenibilità  dell'operazione, l'acquisto
da  impresa,  condominio  o persona  fisica  dei  crediti  fiscali
che matureranno in seguito alla realizzazione dei  lavori previsti
dalla legge.
 
Nei casi consentiti dalla legge,  il  beneficiario  si  impegna  a
cedere  alla  Banca  i  futuri crediti fiscali  che matureranno in
seguito alla realizzazione dei lavori previsti  dalla legge  ed  a 
destinare i proventi derivanti dalla cessione dei suddetti crediti
fiscali  sul  proprio  conto  corrente  acceso  presso  la Banca a
estinzione o riduzione del finanziamento eventualmente concesso.
L'operazione di cessione si perfeziona con la sottoscrizione dello
specifico contratto di  cessione  del  credito  di imposta  la cui
efficacia è condizionata all'avverarsi di  determinate  condizioni
sospensive indicate nel contratto stesso.
La cessione del credito, ove consentita dalla legge, può avvenire
anche a stato avanzamento lavori (SAL), che  non  possono  essere
più di due per ciascun intervento complessivo. 
Il  primo  SAL,  inoltre,   deve  riferirsi  almeno  al  30% dell’
intervento medesimo.
 
Tra  i  principali   rischi tipici va tenuto presente il possibile
mancato  perfezionamento  della  cessione  del credito.  Se non si
verificano le  condizioni sospensive  previste  nel  contratto, il
contratto  di  cessione  diventa inefficace e il  cessionario  non
è  tenuto a  corrispondere  al  cedente  il  corrispettivo   della
cessione.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
D) ACQUISTO DI CREDITI FISCALI

PREZZO DI ACQUISTO CREDITI FISCALI AFFERENTI AL SUPERBONUS RICONOSCIUTO AL CEDENTE: 82% del valore nominale del credito maturato con detrazione (sino a) 5 quote annuali
                    
I prezzi e le condizioni indicati potrebbero essere soggetti a cambiamenti nel tempo. Prima della sottoscrizione del contratto si raccomanda di consultare il foglio informativo aggiornato.
                    

Importo minimo dei crediti ceduti                                      EURO      10.000,00

Per gli interventi Superbonus eseguiti a cavallo di due anni,
si  richiede  che  il  cliente  presenti  in termini  utili per la
cessione del  credito d'imposta (termine ultimo 16 marzo dell'anno
successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno
diritto alla detrazione d'imposta),  ove previsto,  un SAL  (Stato
Avanzamento Lavori) per le spese  sostenute  nel  primo anno(anche
con utilizzo del finanziamento) pari ad almeno il 30%  del  valore 
dell'intervento.   In   caso  contrario,   il  credito   d'imposta
complessivo  oggetto  della  cessione  e l'eventuale finanziamento
verranno ridotti in  misura pari alla relativa quota di detrazione 
non più cedibile e fruibile solo direttamente dall'interessato.

Il  corrispettivo  della  cessione  sarà pagato  entro  15  giorni
lavorativi dalla  data  di visibilità  del  credito  nel  cassetto
fiscale del cessionario

Il  Tasso  Effettivo  Globale  Medio  (TEGM), previsto dall’art. 2 
della legge sull’usura (l. n. 108/1996),  relativo alle operazioni 
di cessione  del credito,  può  essere  consultato  in  filiale  e
sul  sito   internet   della  Banca  (www.bancadipiacenza.it nella
sezione  trasparenza, prospetto dei  tassi  di interesse effettivi
globali medi ai fini della legge sull'usura).

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Commissioni di proroga                                                 EURO      10,00

Commissioni di storno:                                                 EURO      2,50

I costi di certificazioni, asseverazioni e delle attività previste
dalla normativa  per accedere ai benefici fiscali non  sono inclusi 
nel  calcolo dei TAEG esposti nel presente foglio informativo.

Si evidenzia  che la  quota  di  credito di imposta non utilizzata
nell'anno non può  essere  usufruita negli anni successivi,  e non
può essere richiesta a rimborso.

Documento di sintesi 
Se  le condizioni  economiche in  vigore non sono variate rispetto 
alla  comunicazione  precedente,  l'invio del documento di sintesi 
può  essere omesso  in considerazione  della  possibilità  per  il 
cliente  di  ottenere  gratuitamente  -  in qualsiasi  momento del 
rapporto  -  copia del  documento  di sintesi  con  le  condizioni 
economiche in vigore.
 
Non  viene  applicata  nessuna  spesa   per  la  produzione  e  la 
spedizione  di  documenti  di sintesi inviati alla clientela quali 
proposte unilaterali di variazioni condizioni ai  sensi  dell'art.
118 T.U.B..
 
Spese produzione e invio  documenti di sintesi periodici  riferiti 
ai  servizi  regolati  in conto corrente,  ai  rapporti  di  mutuo 
ipotecario e chirografario ed ai depositi a risparmio:

- cartaceo                                                             EURO      0,90

- elettronico (tramite il servizio di gestione documentale)            EURO      0,00

Imposta di bollo: 
di legge

La società esterna specializzata offre - direttamente ai clienti -
due tipologie contrattuali:
 
- il contratto base "basic": l’onorario che la società esterna avrà 
diritto  a  ricevere  dal cliente per la prestazione dei servizi è
pari allo 0,60% dell’importo   nominale   del  credito  di  imposta
ceduto, oltre IVA  e  contributo  obbligatorio  cassa previdenziale
al 4%, ovvero diversa misura dovuta per legge. In  questo  caso  il
cliente dovrà richiedere - a proprie spese - il visto di conformità
a un  libero   professionista  qualificato o  a  un  CAF (Centro di
assistenza fiscale)
 
- il  contratto per il servizio completo "full": l'onorario che la
società esterna avrà diritto a  ricevere dal cliente  è  pari all’
importo  maggiore  tra  euro  300 (trecento/00)  e  il 2% (due per
cento) del credito maturato, oltre IVA  e  contributo obbligatorio 
cassa previdenziale al 4%, ovvero diversa misura dovuta per  legge.
In  questo  caso  il  visto  di  conformità è fornito dalla stessa
società esterna e il relativo costo è compreso nel contratto.

Conteggio interessi creditori e debitori: 
Identica periodicità annuale.
 
Periodicità di liquidazione interessi debitori: 
Conteggio  annuale  al  31/12  -  esigibilità   all'1/3  dell'anno
successivo   (in  caso  di  chiusura   definitiva   del  rapporto,
esigibilità immediata).
 
Periodicità di liquidazione interessi creditori: 
Conteggio e liquidazione annuale al 31/12.
 
Periodicità di liquidazione spese e commissioni: 
Conteggio  e  liquidazione  trimestrale  (al  31/3 - 30/6 - 30/9 - 
31/12).

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto                                      
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità
e senza spese di chiusura del conto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale 
Giorni 15 lavorativi e, comunque, ad avvenuta contabilizzazione di 
eventuali  operazioni  in sospeso anche legate a servizi collegati 
al  rapporto  (es.:  carta  di  credito,  SDD /RI.BA,  assegni, 
utenze, ecc.).
Il  conto  corrente  dedicato  è  da  mantenere  aperto  fino alla
conclusione  della  gestione  dei  flussi  finanziari generati dal
finanziamento e dal credito di imposta ceduto.

Reclami 
I reclami vanno inviati alla Banca al seguente indirizzo:
Banca di Piacenza
Ufficio Reclami
Via Mazzini 20
29121 Piacenza,
mail: segreteria.generale@bancadipiacenza.it
PEC: bancadipiacenza@bancadipiacenza.legalmail.it
che deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o se non  ha  avuto
risposta  entro  i seguenti termini massimi: 
- 15 giorni, per i reclami relativi ai servizi di pagamento, salvo
situazioni eccezionali in cui, previa comunicazione interlocutoria
al  cliente con cui viene informato delle ragioni del ritardo e le
tempistiche  per   la  risposta  definitiva, comunque  non possono
superare i 35 giorni lavorativi
- 60 giorni, per i reclami relativi ai prodotti e servizi  bancari
e finanziari, 
prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). 
  Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
  www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere   presso  tutte   le
  Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca
- Conciliatore   BancarioFinanziario   -   Associazione   per   la 
  soluzione    delle   controversie    bancarie,   finanziarie   e 
  societarie – ADR (il Regolamento del Conciliatore è consultabile 
  sul  sito  www.conciliatorebancario.it)  o  a   qualsiasi  altro 
  organismo  iscritto  nell'apposito registro tenuto dal Ministero 
  della  Giustizia  e  specializzato   in   materia   bancaria   e 
  finanziaria  (sul  sito  www.giustizia.it è disponibile l'elenco 
  degli organismi di mediazione iscritti nel predetto registro).

LEGENDA
 
Bonifico - SEPA Con il bonifico la Banca trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA.
Canone annuo Spese fisse per la gestione del conto.
Commissione onnicomprensiva Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a dispozione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Disponibilità somme versate Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.
Documentazione relativa a singole operazioni Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal cliente.
Fido Contratto in base al quale la Banca si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
Saldo disponibile Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Sconfinamento Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
Spesa per singola operazione non compresa nel canone Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.
Spese annue per conteggio interessi e competenze Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.
Invio estratto conto Invio dell'estratto conto nei casi in cui è obbligatorio per legge o per richiesta del cliente.
Tasso debitore annuo nominale Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
Tenuta del conto La Banca gestisce il conto rendendone possibile l'uso da parte del cliente.
Cessione di credito Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).

25/03/2024 - (Fine prodotto) - Pag. 183 -

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