FOGLI INFORMATIVI
(ai sensi degli artt. 115 e seguenti D.L.vo n. 385/1993 e delle Disposizioni in materia di Trasparenza della Banca d'Italia)
ACQUISTO DI CREDITI FISCALI DERIVANTI DA ALTRI "BONUS" (P092)
|
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Iscritta al n. 4389 dell’Albo delle Banche
e al n. A160793 dell’Albo Cooperative
CHE COSA SONO GLI ALTRI "BONUS" FISCALI EDILIZI |
Al fine di completare l'offerta relativa agli ultimi provvedimenti
legislativi in materia di recupero del patrimonio edilizio e di
riqualificazione energetica degli edifici (d.l. n. 34/2020 tempo
per tempo aggiornato) la Banca - ove contentito dalla legge -
offre la possibilità di acquisto dei crediti fiscali anche
per i crediti derivanti dai "bonus" edilizi diversi dal
"Superbonus" esemplificati nella sezione "Principali condizioni
economiche" sotto riportata.
Il decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 – “decreto Rilancio”
- convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020 ha incrementato al
110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio
2020 a fronte di specifici interventi in ambito di
efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico
degli edifici.
In particolare, in forza del predetto decreto - modificato più
volte e, da ultimo mediante il decreto legge n. 11/2023 e la
relativa legge di conversione (legge n. 38/2023) - il Superbonus
spetta:
a. fino al 31 dicembre 2025, nelle seguenti misure:
• 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
• 70% per le spese sostenute nel 2024
• 65% per le spese sostenute nel 2025
per i condominii e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio
di attività di impresa, arte e professione, per gli interventi su
edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente
accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in
comproprietà da più persone fisiche.
Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche
sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso
condominio dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su
edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.
Stessa data di scadenza anche per gli interventi effettuati
dalle Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale),
dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di
promozione sociale iscritte negli appositi registri.
b. fino al 30 settembre 2023 (con detrazione al 110%), per gli
interventi effettuati da persone fisiche sugli edifici
unifamiliari, a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati
effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.
Per la definizione dell’ambito operativo della norma occorre fare
riferimento alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 24/E del
2020.
c. fino al 31 dicembre 2025 (con detrazione al 110%) per gli
interventi effettuati dagli Iacp (ed enti con le stesse
finalità sociali).
Perché un edificio possa qualificarsi “condominio”, anche “minimo”
(quando ha meno di otto unità), occorre che vi sia coesistenza tra
la proprietà individuale di singoli condo`mini ed una comproprietà
sui beni comuni dell'immobile. Un condominio può sussistere solo
ed esclusivamente nel caso in cui vi sia pluralità di soggetti
proprietari delle singole unità che compongono l’edificio.
Gli interventi edilizi che possono avvalersi dei bonus fiscali, nel
dettaglio, sono i seguenti:
a) recupero del patrimonio edilizio (di cui all'articolo 16-bis,
comma 1, lettere a) e b), del TUIR - Testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917): manutenzione, restauro e ristrutturazione
edilizia sulle parti comuni dell'edificio o sulle singole unità
immobiliari
b) efficienza energetica (di cui all'articolo 14 del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del
decreto legge 34 del 2020)
c) adozione di misure antisismiche (di cui all'articolo 16, commi
da 1- bis e 1-ter a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, e di cui al comma 4 del richiamato articolo 119)
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd.
bonus facciate) ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge di bilancio
2020 (27 dicembre 2019, n. 160), ivi compresi i lavori di
rifacimento della facciata, che non siano di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, e che riguardino interventi influenti dal
punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'
intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'
edificio
e) installazione di impianti fotovoltaici, di cui al già
richiamato articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR e di cui
ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del decreto legge 34 del 2020)
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
(di cui all'articolo 16-ter del richiamato decreto-legge n. 63 del
2013 e di cui al comma 8 sempre dell'articolo 119)
f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di
cui all'articolo 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020)
La detrazione fiscale da parte del soggetto beneficiario del bonus
edilizio può essere effettuata in tempi che variano in conseguenza
della tipologia degli interventi: il “Superbonus” ai sensi dell’art.
119 del Decreto Rilancio potrà essere detratto in cinque quote
annuali per le spese sostenute sino a tutto il 2021, mentre in
quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese
sostenuta dal 01 gennaio 2022; il cd. “Sismabonus” ex D.L. 63/2013
convertito in legge 90/2013 e per gli interventi finalizzati al
superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche sarà
detratto in cinque quote annuali; gli altri “bonus” disciplinati
dal D.L. n. 63/2013, convertito in legge 90/2013 e dalla Legge n.
160/2019 (cc.dd. Ecobonus, Bonus ristrutturazione e Bonus Facciate)
saranno detratti in dieci quote annuali.
In alternativa alla detrazione fiscale, si può beneficiare del
Superbonus mediante una delle modalità previste dall’articolo 121
del decreto legge n. 34/2020. Segnatamente, è possibile optare per
un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai
fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito
corrispondente alla detrazione spettante. Tale scelta dovrà
essere comunicata all’Agenzia delle entrate entro i termini
previsti.
L'efficacia di alcune proroghe previste resta subordinata alla
definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea.
Con il decreto legge n. 11/2023, convertito con legge n. 38/2023,
il legislatore ha tuttavia posto, a partire dal 17 febbraio 2023,
il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della
detrazione, per lo “sconto in fattura” o per la cessione del
credito.
La norma, tuttavia, riconosce una serie di condizioni in presenza
delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la
nuova disciplina e pertanto continuerà ad applicarsi la facoltà
di cessione del credito e dello sconto in fattura.
Per gli interventi che beneficiano del c.d. “Superbonus” di cui
all’articolo 119 del Decreto Rilancio, l’opzione è consentita
(per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025) se, entro il
16 febbraio 2023,
• in relazione agli interventi effettuati dai condominii, risulti
adottata la delibera assembleare e presentata la comunicazione
di inizio lavori asseverata (CILA)
• in relazione agli interventi diversi da quelli effettuati dai
condominii, risulti presentata la comunicazione di inizio
lavori asseverata (CILA)
• in relazione agli interventi comportanti la demolizione e
ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per
l’acquisizione del titolo abilitativo.
Per tutti gli altri interventi, l’opzione potrà essere
esercitata per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024,
se, entro il 16 febbraio 2023:
• risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove
necessario, o, se non necessario, siano già iniziati i lavori;
• nel caso di bonus acquisti, sia stipulato il rogito o risulti
regolarmente registrato il contratto preliminare di compravendita.
La cessione del credito prevista dall’art. 121 del decreto Rilancio,
là dove consentita, può avvenire anche a stati avanzamento lavori
(SAL), che non possono essere più di due per ciascun intervento
complessivo. Il primo SAL, inoltre, deve riferirsi
almeno al 30% dell’intervento medesimo. In particolare, il
Superbonus 110% spetta per le spese sostenute a fronte di
interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità
immobiliari funzionalmente indipendenti site all’ interno di
edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari.
La detrazione del 110% è riconosciuta per le seguenti tipologie
di intervento (c.d. trainanti):
- isolamento termico con un’incidenza superiore al 25% della
superficie lorda dell’involucro esterno dell’edificio
- sostituzione delle caldaie con impianti centralizzati a
condensazione, a pompa di calore o ibridi per interventi sulle
parti comuni degli edifici
- sostituzione delle caldaie con impianti a pompa di calore o
ibridi per interventi su edifici unifamiliari
- interventi antisismici degli edifici per unità immobiliari
ubicate nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3.
Il Superbonus 110% spetta anche per le seguenti tipologie di
intervento:
- interventi di efficientamento energetico (trainati da isolamento
termico e sostituzione caldaie)
- impianti solari fotovoltaici (trainati da isolamento termico,
sostituzione caldaie, interventi antisismici)
- ricarica di veicoli elettrici (trainato da isolamento termico
sostituzione caldaie).
La maggior aliquota si applica solo se gli interventi sopra
elencati sono eseguiti congiuntamente con almeno uno degli
interventi di isolamento termico o di sostituzione delle caldaie.
Il Superbonus 110% si applica agli interventi effettuati da:
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di
impresa, arti e professioni
- condomìnii
- IACP
- Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di
promozione sociale del terzo settore
e da altri soggetti individuati dalla legge.
Ai fini dell’accesso al Superbonus 110% gli interventi
di isolamento termico degli involucri o di sostituzione
delle caldaie devono assicurare il miglioramento di almeno due
classi energetiche dell’edificio oggetto dei lavori ovvero, se
non possibile, in quanto l’edificio è già nella penultima classe,
il conseguimento della classe energetica più alta.
In particolare, anche ai fini del Superbonus, il pagamento delle
spese per l’esecuzione degli interventi, salvo l’importo del
corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito,
deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal
quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del
beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero,
il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è
effettuato. L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico
non riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa.
Su tali bonifici, le banche applicano, all'atto dell'accredito dei
relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (attualmente nella misura
dell’8 per cento) di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 78
del 2010. A tal fine possono essere utilizzati i bonifici
(agevolazioni fiscali) predisposti dagli istituti di pagamento ai
fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Ai fini del Superbonus il contribuente deve conservare le fatture
le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute
per la realizzazione degli interventi e la ricevuta del bonifico
attraverso il quale è stato effettuato il pagamento.
Per poter cedere il credito è indispensabile essere in possesso e
consegnare alla Banca tutta la necessaria documentazione elencata
nell’allegato al contratto. Tra i predetti documenti figurano
l'asseverazione da parte del tecnico abilitato che dimostri
che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti
nonché il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione
che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d'imposta.
Per i soggetti che rilasciano attestazioni o asseverazioni
è previsto l'obbligo della stipula di una polizza di assicurazione
della responsabilità civile con massimale pari agli importi di intervento
oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.
Per i crediti fiscali non ancora maturati, relativi a spese
sostenute successivamente alla stipula del contratto, l’esistenza
di detta documentazione e la sua consegna alla Banca costituirà
condizione sospensiva dell’efficacia del contratto di cessione.
Pertanto, in mancanza di tali documenti o di loro invalidità,
nessun acquisto da parte della Banca si perfezionerà in relazione
ai rispettivi crediti.
In ogni caso la Banca effettuerà verifiche e potrà rifiutare la
richiesta di cessione in seguito alla valutazione della
documentazione prodotta.
La cessione dei crediti rimane altresì condizionata al permanere
della capacità di compensazione fiscale da parte della Banca.
La Banca ha fissato un limite minimo di 10.000 euro di crediti
cedibili e non accetta cessioni riferite all'edilizia libera.
Inoltre la Banca non accetta crediti fiscali di eccessivo
valore e cessioni che non comprendono tutte le residue quote
annuali costituenti il credito d’imposta.
Al fine di sostenere i soggetti sopra elencati che ne fanno
richiesta e a seguito della verifica del merito creditizio, la
Banca può finanziare i lavori connessi alle agevolazioni fiscali
previsti dalla legge. La Banca si serve di una primaria società
specializzata nel settore, che metterà a disposizione - per
l'operatività - il proprio "portale".
Le somme derivanti dalla cessione del credito fiscale devono
essere utilizzate per rimborsare l’importo della linea di credito
eventualmente concessa.
Sono previsti specifici adempimenti per cedere il credito
d'imposta corrispondente alla detrazione del 110%, tra cui
in particolare il visto di conformità rilasciato dai
soggetti incaricati della trasmissione telematica delle
dichiarazioni fiscali. Il soggetto che rilascia il visto di
conformità verifica la presenza delle asseverazioni e
delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
L'asseverazione tecnica è necessaria affinché sia riconosciuta
la detrazione fiscale da ecobonus e/o da sismabonus ed è
rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento
dei lavori.
La materia è stata oggetto di numerose successive modifiche
normative fra le quali citiamo quelle previste dal decreto legge
n. 212 del 29 dicembre 2023.
Per ogni approfondimento è opportuno fare riferimento al sito
internet dell'Agenzia delle Entrate - tempo per tempo - aggiornato:
https://www.agenziaentrate.gov.it
L' acquisto dei crediti fiscali - riferiti agli altri bonus -
diversi dal Superbonus è offerto alle condizioni specificate
nel presente foglio informativo
CHE COS'E' L'ACQUISTO DI CREDITI FISCALI |
La Banca si riserva di valutare, nel rispetto dei requisiti di
ammissibilità e della sostenibilità dell'operazione, l'acquisto
da impresa, condominio o persona fisica dei crediti fiscali
(anche a SAL) che matureranno in seguito alla realizzazione dei
lavori previsti dalla legge.
Il beneficiario si impegna a cedere alla Banca i futuri crediti
fiscali che matureranno in seguito alla realizzazione dei lavori
previsti dalla legge e, se presente un finanziamento collegato,
a destinare i proventi derivanti dalla cessione dei suddetti
crediti fiscali diventati certi, liquidi ed esigibili sul proprio
conto corrente acceso presso la Banca a estinzione o riduzione del
finanziamento concesso.
L'operazione di cessione si perfeziona con la sottoscrizione dello
specifico contratto di cessione del credito di imposta, la cui
efficacia è condizionata all'avverarsi di determinate condizioni
sospensive indicate nel contratto.
Tra i principali rischi tipici va tenuto presente il possibile
mancato perfezionamento della cessione del credito. Se non si
verificano le condizioni sospensive previste nel contratto, il
contratto di cessione diventa inefficace e il cessionario non
è tenuto a corrispondere al cedente il corrispettivo della
cessione.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE |
ACQUISTO DI CREDITI FISCALI EDILIZI DERIVANTI DA ALTRI "BONUS" (DIVERSI
DAL SUPERBONUS)
Per l'acquisto di crediti fiscali - diversi dal Superbonus - la
cui possibilità di cessione risulti ancora consentita dalla legge,
sono stabilite condizioni diversificate in relazione al numero di
quote annuali:
- se (sino a) 5 quote annuali: prezzo di acquisto riconosciuto al
cedente: 82% del valore nominale del credito maturato
- se 10 quote annuali: prezzo di acquisto riconosciuto al cedente:
70% del valore nominale del credito maturato
I prezzi e le condizioni indicati potrebbero essere soggetti a
cambiamenti nel tempo. Prima della sottoscrizione del contratto si
raccomanda di consultare il foglio informativo aggiornato.
Importo minimo dei crediti ceduti EURO 10.000,000
Il corrispettivo della cessione sarà pagato entro 15 giorni
lavorativi dalla data di visibilità del credito nel cassetto
fiscale del cessionario.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2
della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni
di cessione del credito, può essere consultato in filiale e
sul sito internet della Banca (www.bancadipiacenza.it nella
sezione trasparenza, prospetto dei tassi di interesse effettivi
globali medi ai fini della legge sull'usura).
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE |
Il cedente può sostenere altri costi per certificazioni,
asseverazioni e per altre attività previste dalla normativa
al fine di accedere ai benefici fiscali.
Si evidenzia che la quota di credito di imposta non utilizzata
nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non
può essere richiesta a rimborso.
Imposta di bollo: di legge
La legge può prevedere sia l'obbligo di asseverazione da parte
del tecnico abilitato, che dimostri che l'intervento realizzato
è conforme ai requisiti tecnici richiesti, sia l'bbligo del visto
di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione
d'imposta.
Per i soggetti che rilasciano attestazioni o asseverazioni è
previsto l'obbligo della stipula di una polizza di assicurazione
della responsabilità civile con massimale pari agli importi di
intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.
La Banca si serve di una primaria società specializzata nel
settore, che metterà a disposizione - per l'operatività - il
proprio "portale".
La società esterna specializzata offre - direttamente ai clienti -
due tipologie contrattuali:
- il contratto base "basic": l’onorario che la società esterna avrà
diritto a ricevere dal cliente per la prestazione dei servizi è
pari allo 0,60% dell’importo nominale del credito di imposta ceduto,
oltre IVA e contributo obbligatorio cassa previdenziale al 4%,
ovvero diversa misura dovuta per legge. In questo caso il cliente
dovrà richiedere - a proprie spese - il visto di conformità a un
libero professionista qualificato o a un CAF (Centro di assistenza
fiscale)
- il contratto per il servizio completo "full": l'onorario che la
società esterna avrà diritto a ricevere dal cliente è pari all’
importo maggiore tra euro 300 (trecento/00) e il 2% (due per
cento) del credito maturato, oltre IVA e contributo obbligatorio
cassa previdenziale al 4%, ovvero diversa misura dovuta per legge.
In questo caso il visto di conformità è fornito dalla stessa
società esterna e il relativo costo è compreso nel contratto.
Recesso dal contratto
Il correntista può recedere dal contratto in qualsiasi momento,
senza penalità e senza spese di chiusura del conto, dandone alla
Banca comunicazione per iscritto.
La Banca ha diritto di recedere dal contratto dando un preavviso
scritto minimo di due mesi, salvo che sussista un giustificato
motivo.
In materia di apertura di credito resta ferma la disciplina del
recesso contenuta nel contratto.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Giorni 15 lavorativi e, comunque, ad avvenuta contabilizzazione di
eventuali operazioni in sospeso anche legate a servizi collegati
al rapporto (es.: carta di credito, SDD /RI.BA, assegni,
utenze, ecc.).
La posizione è da mantenere aperta fino alla conclusione della
gestione dei flussi finanziari generati dall'eventuale
finanziamento e dal credito di imposta ceduto.
Reclami
I reclami vanno inviati alla Banca al seguente indirizzo:
Banca di Piacenza
Ufficio Reclami
Via Mazzini 20
29121 Piacenza,
mail: segreteria.generale@bancadipiacenza.it
PEC: bancadipiacenza@bancadipiacenza.legalmail.it
che deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto
risposta entro i seguenti termini massimi:
- 15 giorni, per i reclami relativi ai servizi di pagamento, salvo
situazioni eccezionali in cui, previa comunicazione interlocutoria
al cliente con cui viene informato delle ragioni del ritardo e le
tempistiche per la risposta definitiva, comunque non possono
superare i 35 giorni lavorativi
- 60 giorni, per i reclami relativi ai prodotti e servizi bancari
e finanziari,
prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso tutte le
Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca
- Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la
soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e
societarie – ADR (il Regolamento del Conciliatore è consultabile
sul sito www.conciliatorebancario.it) o a qualsiasi altro
organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero
della Giustizia e specializzato in materia bancaria e
finanziaria (sul sito www.giustizia.it è disponibile l'elenco
degli organismi di mediazione iscritti nel predetto registro).
Documentazione relativa a singole operazioni |
Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal cliente. |
Fido |
Contratto in base al quale la Banca si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi. |
Sconfinamento |
Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido"). |
Tasso debitore annuo nominale |
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto. |
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) |
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore. |
Tenuta del conto |
La Banca gestisce il conto rendendone possibile l'uso da parte del cliente. |
Cessione di credito |
Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto). |
10/12/2024 - (Fine prodotto) -
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