FOGLI INFORMATIVI

(ai sensi degli artt. 115 e seguenti D.L.vo n. 385/1993 e delle Disposizioni in materia di Trasparenza della Banca d'Italia)


ACQUISTO DI CREDITI FISCALI DERIVANTI DA ALTRI "BONUS" (P092)

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INFORMAZIONI SULLA BANCA
 
Banca  di  Piacenza  soc.coop.  per azioni
Via  Mazzini   20  -   29121  -   Piacenza
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sito   internet:    www.bancadipiacenza.it
Iscritta al n. 4389 dell’Albo delle Banche 
e  al  n.  A160793  dell’Albo  Cooperative

CHE COSA SONO GLI ALTRI "BONUS" FISCALI EDILIZI

Al fine di completare l'offerta relativa agli ultimi provvedimenti
legislativi in materia di recupero del  patrimonio  edilizio  e di
riqualificazione energetica degli edifici  (d.l. n. 34/2020  tempo 
per  tempo  aggiornato)  la   Banca - ove contentito dalla legge - 
offre   la   possibilità  di  acquisto dei crediti  fiscali  anche
per  i   crediti   derivanti   dai  "bonus"  edilizi  diversi  dal
"Superbonus" esemplificati   nella  sezione "Principali condizioni
economiche" sotto riportata.
 
Il decreto legge  del 19 maggio 2020,  n. 34 – “decreto Rilancio”
- convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020 ha incrementato al
110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio
2020  a     fronte   di   specifici   interventi   in  ambito  di
efficientamento  energetico  e  di  riduzione del rischio sismico
degli  edifici. 
In particolare, in  forza  del  predetto decreto - modificato più
volte e,  da  ultimo  mediante  il  decreto legge n. 11/2023 e la
relativa  legge di conversione (legge n. 38/2023) - il Superbonus
spetta:
a. fino al 31 dicembre 2025, nelle seguenti misure:
•	110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
•	70% per le spese sostenute nel 2024
•	65% per le spese sostenute nel 2025
per i condominii e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio
di attività di impresa, arte e professione, per gli interventi su
edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente
accatastate,  anche  se  posseduti  da un unico proprietario o in
comproprietà da più persone fisiche.
Sono compresi gli  interventi  effettuati  dalle  persone fisiche
sulle  singole   unità  immobiliari  all’interno  dello   stesso 
condominio dello stesso edificio,  nonché  quelli  effettuati su 
edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.
Stessa data  di  scadenza   anche  per gli interventi effettuati 
dalle Onlus (Organizzazioni non lucrative  di  utilità  sociale),
dalle  organizzazioni  di volontariato e dalle  associazioni  di
promozione sociale iscritte negli appositi registri.
 
b. fino al 30 settembre 2023 (con detrazione al 110%),  per gli 
interventi     effettuati  da  persone  fisiche  sugli  edifici
unifamiliari, a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati 
effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo. 
Per la definizione dell’ambito operativo della norma occorre fare
riferimento alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 24/E del
2020.
 
c. fino al 31  dicembre 2025  (con  detrazione  al 110%) per gli 
interventi  effettuati   dagli    Iacp  (ed    enti con le stesse
finalità sociali).
 
Perché un edificio possa qualificarsi “condominio”, anche “minimo” 
(quando ha meno di otto unità), occorre che vi sia coesistenza tra
la proprietà individuale di singoli condo`mini ed una comproprietà 
sui beni comuni dell'immobile. Un  condominio può sussistere solo 
ed esclusivamente nel caso in cui vi sia pluralità di soggetti 
proprietari delle singole unità che compongono l’edificio.
 
Gli interventi edilizi che possono avvalersi dei bonus fiscali, nel
dettaglio, sono i seguenti:
a) recupero del patrimonio edilizio (di cui all'articolo 16-bis, 
comma 1, lettere a) e b), del TUIR - Testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917): manutenzione, restauro e ristrutturazione
edilizia sulle parti comuni dell'edificio o sulle singole unità 
immobiliari
b) efficienza energetica (di cui all'articolo 14 del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del
decreto legge 34 del 2020)
c) adozione di misure antisismiche (di cui all'articolo 16, commi
da 1- bis e 1-ter a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 
63, e di cui al comma 4 del richiamato articolo 119)
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd.
bonus facciate) ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge di bilancio 
2020 (27 dicembre 2019, n. 160), ivi compresi i lavori di 
rifacimento della facciata, che non siano di sola pulitura o 
tinteggiatura esterna, e che riguardino interventi influenti dal
punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'
intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'
edificio
e) installazione di impianti fotovoltaici, di cui al già 
richiamato articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR e di cui 
ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del decreto legge 34 del 2020)
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
(di cui all'articolo 16-ter del richiamato decreto-legge n. 63 del
2013 e di cui al comma 8 sempre dell'articolo 119)
f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di 
cui all'articolo 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020)
 
La detrazione fiscale da parte del soggetto beneficiario del bonus
edilizio può essere effettuata in tempi che variano in conseguenza
della tipologia degli interventi: il “Superbonus” ai sensi dell’art.
119 del Decreto Rilancio potrà essere detratto in cinque quote 
annuali per le spese sostenute sino a tutto il 2021, mentre in 
quattro quote annuali di pari  importo per la parte di spese 
sostenuta dal 01 gennaio 2022; il cd. “Sismabonus” ex D.L. 63/2013 
convertito in legge 90/2013 e per gli interventi finalizzati al 
superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche sarà
 detratto in cinque quote annuali; gli altri “bonus” disciplinati
dal D.L. n. 63/2013, convertito in legge 90/2013 e dalla Legge n. 
160/2019 (cc.dd. Ecobonus, Bonus ristrutturazione e Bonus Facciate)
saranno detratti in dieci quote annuali.
 
In alternativa alla detrazione fiscale, si può beneficiare del
 Superbonus mediante una delle modalità previste dall’articolo 121 
del decreto legge n. 34/2020. Segnatamente, è possibile optare per
un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai
fornitori dei beni o servizi  o  per la  cessione  del  credito 
corrispondente  alla detrazione  spettante.  Tale   scelta dovrà  
essere comunicata all’Agenzia delle entrate entro i termini 
previsti.
L'efficacia di alcune  proroghe previste resta subordinata alla 
definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea.
 
Con il decreto legge n. 11/2023, convertito con legge n. 38/2023, 
il legislatore ha tuttavia posto, a partire dal 17 febbraio 2023, 
il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della
 detrazione, per lo “sconto in fattura” o per la cessione del
 credito.
La norma, tuttavia, riconosce una serie di condizioni in presenza 
delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la 
nuova disciplina e pertanto continuerà ad applicarsi la facoltà 
di cessione del credito e dello sconto in fattura.
Per gli interventi che beneficiano del c.d. “Superbonus” di cui 
all’articolo 119 del Decreto Rilancio, l’opzione è consentita 
(per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025) se, entro il 
16 febbraio 2023,
•	in relazione agli interventi effettuati dai condominii, risulti 
adottata la delibera assembleare e presentata la comunicazione 
di inizio lavori asseverata (CILA)
•	in relazione agli interventi diversi da quelli effettuati dai
 condominii, risulti presentata la comunicazione di inizio 
lavori asseverata (CILA)
•	in relazione agli interventi comportanti la demolizione e 
ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per 
l’acquisizione del titolo abilitativo.
 
Per tutti gli altri interventi, l’opzione potrà essere 
esercitata per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, 
se, entro il 16 febbraio 2023:
•	risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove 
necessario, o, se non necessario, siano già iniziati i lavori;
•	nel caso di bonus acquisti, sia stipulato il rogito o risulti 
regolarmente registrato il contratto preliminare di compravendita.
 
La cessione del credito prevista dall’art. 121 del decreto Rilancio,
là dove consentita, può avvenire anche a stati avanzamento lavori 
(SAL), che non possono essere più di due per ciascun intervento 
complessivo. Il   primo   SAL,  inoltre,   deve   riferirsi    
almeno  al   30% dell’intervento medesimo.  In  particolare,  il  
Superbonus  110% spetta per le spese sostenute a fronte  di 
 interventi  effettuati su  parti comuni di  edifici,  su unità 
immobiliari funzionalmente indipendenti site  all’ interno di 
edifici plurifamiliari,  nonché sulle singole unità immobiliari.
 
La detrazione del 110% è riconosciuta per le seguenti tipologie 
di intervento (c.d. trainanti):
-  isolamento termico  con  un’incidenza superiore al 25% della 
superficie lorda dell’involucro esterno dell’edificio
-  sostituzione delle  caldaie  con  impianti   centralizzati a
   condensazione, a pompa di calore o ibridi  per interventi sulle
   parti comuni degli edifici
-  sostituzione delle caldaie con  impianti  a  pompa di  calore o
   ibridi per interventi su edifici unifamiliari
-  interventi  antisismici  degli  edifici  per  unità immobiliari
   ubicate nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3.
Il Superbonus  110%  spetta  anche  per  le seguenti tipologie di
 intervento:
-  interventi di efficientamento energetico (trainati da isolamento
   termico e sostituzione caldaie)
- impianti solari fotovoltaici (trainati da  isolamento termico,
   sostituzione caldaie, interventi antisismici)
-  ricarica di veicoli elettrici (trainato da isolamento termico
   sostituzione caldaie).
La maggior aliquota si applica solo se gli interventi sopra
elencati sono eseguiti congiuntamente con almeno  uno degli
 interventi di isolamento termico o di sostituzione delle caldaie.
Il Superbonus 110% si applica agli interventi effettuati da:
-  persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di  attività di 
impresa, arti e professioni
- condomìnii
- IACP 
-  Onlus,  organizzazioni  di volontariato e associazioni  di
   promozione sociale del terzo settore
e da altri soggetti individuati dalla legge.
Ai  fini   dell’accesso   al  Superbonus 110%  gli  interventi 
di isolamento termico  degli  involucri  o  di  sostituzione  
delle caldaie devono assicurare il miglioramento di  almeno  due 
classi energetiche dell’edificio oggetto dei lavori ovvero, se   
non possibile, in  quanto l’edificio  è  già  nella  penultima classe,
il conseguimento della classe energetica più alta.
In particolare, anche ai fini del Superbonus,  il pagamento  delle 
spese  per  l’esecuzione  degli  interventi,  salvo  l’importo del 
corrispettivo  oggetto di sconto in fattura o cessione del credito,
deve essere effettuato mediante   bonifico  bancario o postale dal 
quale risulti la causale  del versamento,  il codice  fiscale  del 
beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero,
il codice fiscale del soggetto  a favore  del  quale il bonifico è 
effettuato. L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico 
non riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa.
Su tali bonifici, le banche applicano, all'atto dell'accredito dei
relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (attualmente nella misura 
dell’8 per cento)  di cui  all’articolo 25 del  decreto-legge n. 78
del 2010.   A  tal   fine   possono   essere  utilizzati i bonifici 
(agevolazioni fiscali)  predisposti  dagli istituti di pagamento ai
fini  dell’ecobonus  ovvero   della  detrazione  prevista  per  gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Ai fini del Superbonus il contribuente deve conservare le fatture 
le ricevute fiscali comprovanti le spese  effettivamente sostenute
per  la  realizzazione  degli  interventi e la ricevuta del bonifico
attraverso il quale è stato effettuato il pagamento.
Per poter cedere il credito è indispensabile essere in possesso e
consegnare alla Banca tutta la necessaria documentazione elencata 
nell’allegato al contratto. Tra i predetti documenti figurano
l'asseverazione da parte del tecnico  abilitato  che dimostri 
che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti 
nonché il  visto  di  conformità dei dati relativi alla documentazione 
che  attesta la  sussistenza  dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d'imposta.
Per i  soggetti  che  rilasciano  attestazioni  o  asseverazioni
è previsto l'obbligo della stipula di una polizza di assicurazione
della responsabilità civile con massimale pari agli importi di intervento
oggetto delle  predette attestazioni o asseverazioni.
Per i crediti fiscali non ancora maturati, relativi a spese
sostenute successivamente alla stipula del contratto, l’esistenza
di detta documentazione e la sua consegna alla Banca costituirà
condizione sospensiva dell’efficacia del contratto di cessione. 
Pertanto, in mancanza di tali documenti o di loro invalidità,
 nessun acquisto da parte della Banca si perfezionerà in relazione
ai rispettivi crediti.
In ogni caso la Banca effettuerà verifiche e potrà rifiutare la 
richiesta di cessione in seguito alla valutazione della
documentazione prodotta.
La cessione dei crediti rimane altresì condizionata al permanere
della capacità di compensazione fiscale da parte della Banca. 
 
La Banca ha fissato un limite minimo di 10.000 euro di crediti
cedibili e non accetta cessioni riferite all'edilizia libera.
Inoltre la Banca  non accetta  crediti  fiscali  di eccessivo
valore e cessioni  che  non comprendono tutte le residue quote
annuali costituenti il credito d’imposta.
 
Al fine  di  sostenere  i  soggetti  sopra  elencati che ne fanno
richiesta  e  a seguito della verifica del  merito creditizio, la
Banca può finanziare i lavori connessi alle agevolazioni fiscali
previsti dalla legge. La Banca si serve di una  primaria società
specializzata  nel settore, che  metterà a  disposizione -  per 
l'operatività - il proprio "portale".
Le somme derivanti dalla cessione del credito fiscale devono 
essere utilizzate per rimborsare l’importo della linea di credito
eventualmente concessa.
Sono previsti  specifici  adempimenti  per   cedere  il  credito
d'imposta  corrispondente  alla  detrazione  del 110%,  tra cui
in particolare  il  visto  di  conformità  rilasciato  dai
soggetti incaricati della  trasmissione  telematica  delle  
dichiarazioni fiscali. Il soggetto che rilascia il visto di
conformità verifica la presenza  delle  asseverazioni e 
delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
L'asseverazione tecnica è necessaria affinché sia riconosciuta
la detrazione fiscale da ecobonus e/o da  sismabonus ed è
rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento
dei lavori.
La materia  è  stata  oggetto  di  numerose  successive  modifiche
normative fra  le quali  citiamo quelle previste dal decreto legge
n. 212  del  29 dicembre 2023.
Per  ogni  approfondimento  è  opportuno fare riferimento al  sito
internet dell'Agenzia delle Entrate - tempo per tempo - aggiornato:
https://www.agenziaentrate.gov.it
 
L' acquisto  dei  crediti   fiscali - riferiti  agli altri bonus -
diversi dal Superbonus è offerto  alle  condizioni  specificate
nel presente foglio informativo

CHE COS'E' L'ACQUISTO DI CREDITI FISCALI

La Banca si riserva   di valutare, nel rispetto dei  requisiti  di
ammissibilità e  della  sostenibilità  dell'operazione, l'acquisto
da  impresa,  condominio  o persona  fisica  dei  crediti  fiscali
(anche a SAL) che  matureranno  in  seguito alla realizzazione dei
lavori previsti dalla legge.
Il  beneficiario  si  impegna a cedere alla Banca i futuri crediti
fiscali  che matureranno  in seguito alla realizzazione dei lavori
previsti  dalla  legge  e, se presente un finanziamento collegato,
a  destinare  i  proventi  derivanti  dalla cessione dei  suddetti 
crediti  fiscali diventati certi, liquidi ed esigibili sul proprio
conto corrente acceso presso la Banca a estinzione o riduzione del
finanziamento concesso.
L'operazione di cessione si perfeziona con la sottoscrizione dello
specifico contratto di  cessione  del  credito  di imposta, la cui
efficacia è condizionata all'avverarsi di  determinate  condizioni
sospensive indicate nel contratto.
 
Tra  i  principali   rischi tipici va tenuto presente il possibile
mancato  perfezionamento  della  cessione  del credito.  Se non si
verificano le  condizioni sospensive  previste  nel  contratto, il
contratto  di  cessione  diventa inefficace e il  cessionario  non
è  tenuto a  corrispondere  al  cedente  il  corrispettivo   della
cessione.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
ACQUISTO DI CREDITI FISCALI EDILIZI DERIVANTI DA ALTRI "BONUS" (DIVERSI 
DAL SUPERBONUS) 
Per l'acquisto di crediti fiscali - diversi dal   Superbonus  - la 
cui possibilità di cessione risulti ancora consentita dalla legge,
sono stabilite condizioni diversificate in relazione al numero di
quote annuali:
-  se (sino a) 5 quote annuali:  prezzo di acquisto riconosciuto al
cedente:  82% del valore nominale del credito maturato
    
-  se 10 quote annuali: prezzo di acquisto riconosciuto al cedente:
  70% del valore nominale del credito maturato

I  prezzi  e  le condizioni indicati  potrebbero essere soggetti a
cambiamenti nel tempo. Prima della sottoscrizione del contratto si
raccomanda di consultare il foglio informativo aggiornato.

Importo minimo dei crediti ceduti                                      EURO      10.000,000

Il  corrispettivo  della  cessione  sarà pagato  entro  15  giorni
lavorativi dalla  data  di visibilità  del  credito  nel  cassetto
fiscale del cessionario.

Il  Tasso  Effettivo  Globale  Medio  (TEGM), previsto dall’art. 2 
della legge sull’usura (l. n. 108/1996),  relativo alle operazioni 
di cessione  del credito,  può  essere  consultato  in  filiale  e
sul  sito   internet   della  Banca  (www.bancadipiacenza.it nella
sezione  trasparenza, prospetto dei  tassi  di interesse effettivi
globali medi ai fini della legge sull'usura).

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Il  cedente  può   sostenere   altri  costi   per  certificazioni,
asseverazioni e  per  altre   attività  previste  dalla normativa
al fine di accedere ai benefici fiscali.

Si evidenzia  che la  quota  di  credito di imposta non utilizzata
nell'anno non può  essere  usufruita negli anni successivi,  e non
può essere richiesta a rimborso.

Imposta di bollo: 
di legge

La  legge  può prevedere sia l'obbligo  di asseverazione da  parte
del  tecnico abilitato, che dimostri che  l'intervento  realizzato
è conforme  ai requisiti tecnici richiesti, sia l'bbligo del visto
di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la
sussistenza  dei presupposti che   danno  diritto  alla detrazione
d'imposta. 
Per  i soggetti  che  rilasciano  attestazioni  o  asseverazioni è
previsto l'obbligo  della  stipula di una polizza di assicurazione
della responsabilità  civile  con  massimale pari agli importi  di
intervento  oggetto  delle  predette  attestazioni o asseverazioni.
La Banca  si  serve  di  una   primaria  società specializzata nel
settore, che  metterà  a   disposizione  -  per l'operatività - il
proprio "portale".
La società esterna specializzata offre - direttamente ai clienti -
due tipologie contrattuali:
 
- il contratto base "basic": l’onorario che la società esterna avrà 
diritto  a  ricevere  dal cliente per la prestazione dei servizi è
pari allo 0,60% dell’importo nominale del credito di imposta ceduto,
oltre  IVA  e  contributo  obbligatorio  cassa previdenziale al 4%,
ovvero  diversa misura  dovuta per legge. In questo caso il cliente
dovrà  richiedere - a proprie spese - il visto di conformità  a  un
libero  professionista qualificato o a un CAF (Centro di assistenza
fiscale)
 
- il  contratto  per il servizio completo "full": l'onorario che la
società   esterna avrà diritto a  ricevere dal cliente  è  pari all’
importo  maggiore  tra  euro  300 (trecento/00)  e  il 2% (due  per
cento) del credito maturato, oltre IVA  e  contributo  obbligatorio
cassa previdenziale al 4%, ovvero  diversa  misura dovuta per legge.
In  questo  caso  il visto di conformità  è  fornito  dalla  stessa
società  esterna e il relativo costo è compreso nel contratto.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto                                      
Il correntista può recedere dal contratto in qualsiasi momento, 
senza penalità e senza spese di chiusura del conto, dandone alla 
Banca comunicazione per iscritto. 
La Banca ha diritto di recedere dal contratto dando un preavviso
scritto minimo di due mesi, salvo che sussista un giustificato 
motivo.
In materia di apertura di credito resta ferma la disciplina del
recesso contenuta nel contratto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale 
Giorni 15 lavorativi e, comunque, ad avvenuta contabilizzazione di 
eventuali  operazioni  in sospeso anche legate a servizi collegati 
al  rapporto  (es.:  carta  di  credito,  SDD /RI.BA,  assegni, 
utenze, ecc.).
La posizione è da  mantenere  aperta  fino alla conclusione  della
gestione    dei   flussi   finanziari   generati    dall'eventuale
finanziamento e dal credito di imposta ceduto.

Reclami 
I reclami vanno inviati alla Banca al seguente indirizzo:
Banca di Piacenza
Ufficio Reclami
Via Mazzini 20
29121 Piacenza,
mail: segreteria.generale@bancadipiacenza.it
PEC: bancadipiacenza@bancadipiacenza.legalmail.it
che deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o se non  ha  avuto
risposta  entro  i seguenti termini massimi: 
- 15 giorni, per i reclami relativi ai servizi di pagamento, salvo
situazioni eccezionali in cui, previa comunicazione interlocutoria
al  cliente con cui viene informato delle ragioni del ritardo e le
tempistiche  per   la  risposta  definitiva, comunque  non possono
superare i 35 giorni lavorativi
- 60 giorni, per i reclami relativi ai prodotti e servizi  bancari
e finanziari, 
prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). 
  Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
  www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere   presso  tutte   le
  Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca
- Conciliatore   BancarioFinanziario   -   Associazione   per   la 
  soluzione    delle   controversie    bancarie,   finanziarie   e 
  societarie – ADR (il Regolamento del Conciliatore è consultabile 
  sul  sito  www.conciliatorebancario.it)  o  a   qualsiasi  altro 
  organismo  iscritto  nell'apposito registro tenuto dal Ministero 
  della  Giustizia  e  specializzato   in   materia   bancaria   e 
  finanziaria  (sul  sito  www.giustizia.it è disponibile l'elenco 
  degli organismi di mediazione iscritti nel predetto registro).

LEGENDA
 
Documentazione relativa a singole operazioni Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal cliente.
Fido Contratto in base al quale la Banca si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
Sconfinamento Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
Tasso debitore annuo nominale Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
Tenuta del conto La Banca gestisce il conto rendendone possibile l'uso da parte del cliente.
Cessione di credito Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).

17/04/2024 - (Fine prodotto) - Pag. 184 -

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