FOGLI INFORMATIVI
(ai sensi degli artt. 115 e seguenti D.L.vo n. 385/1993 e delle Disposizioni in materia di Trasparenza della Banca d'Italia)
FIDEJUSSIONE BANCARIA - CONVENZIONE F.I.A.I.P. PIACENZA (P094FIAIP)
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Banca di Piacenza soc.coop. per azioni
Via Mazzini 20 - 29121 - Piacenza
Tel. 0523 542111 - Fax 0523 322870
e-mail: info@bancadipiacenza.it
sito internet: www.bancadipiacenza.it
Iscritta al n. 4389 dell’Albo delle Banche
e al n. A160793 dell’Albo Cooperative
CHE COS'E' LA FIDEJUSSIONE BANCARIA PASSIVA |
Credito di firma, che consiste nell’impegno della Banca nei
confronti di terzi per conto del proprio Cliente. In forza
di tale impegno ed entro i termini di validità ivi indicati la
Banca può essere chiamata a pagare delle somme di denaro in
conformità alle clausole previste. La Banca si potrà, poi,
rivalere sul Cliente in forza delle controgaranzie acquisite al
momento del rilascio della fidejussione medesima.
CHE COS'E' LA FIDEJUSSIONE BANCARIA - CONVENZIONE F.I.A.I.P. PIACENZA |
Fidejussione a prima richiesta (applicabile solo ai contratti ad
uso abitativo) nell’interesse del potenziale inquilino ed a favore
del proprietario dell’immobile dato in locazione. Essa garantisce
al locatore il pagamento degli eventuali canoni di locazione non
pagati dal conduttore, il pagamento delle spese condominiali
pattuite, il pagamento del tradizionale deposito cauzionale.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE |
Importo massimo garantito: pari a 12 mensilità del canone locativo
iniziale
con un massimo di: EURO 10.000,00
Durata massima: pari al contratto di locazione più 12 mesi
Commissione annua: 1,200%
Con un minimo di EURO 50,00
Spese di istruttoria EURO 30,00
Reclami
I reclami vanno inviati alla Banca al seguente indirizzo:
Banca di Piacenza
Ufficio Reclami
Via Mazzini 20
29121 Piacenza,
mail: segreteria.generale@bancadipiacenza.it
PEC: bancadipiacenza@bancadipiacenza.legalmail.it
che deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto
risposta entro i seguenti termini massimi:
- 15 giorni, per i reclami relativi ai servizi di pagamento, salvo
situazioni eccezionali in cui, previa comunicazione interlocutoria
al cliente con cui viene informato delle ragioni del ritardo e le
tempistiche per la risposta definitiva, comunque non possono
superare i 35 giorni lavorativi
- 60 giorni, per i reclami relativi ai prodotti e servizi bancari
e finanziari,
prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso tutte le
Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca
- Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la
soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e
societarie – ADR (il Regolamento del Conciliatore è consultabile
sul sito www.conciliatorebancario.it) o a qualsiasi altro
organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero
della Giustizia e specializzato in materia bancaria e
finanziaria (sul sito www.giustizia.it è disponibile l'elenco
degli organismi di mediazione iscritti nel predetto registro).
Fidejussione |
Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui |
10/12/2024 - (Fine prodotto) -
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