FOGLI INFORMATIVI

(ai sensi degli artt. 115 e seguenti D.L.vo n. 385/1993 e delle Disposizioni in materia di Trasparenza della Banca d'Italia)


FIDEJUSSIONI (P095)

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INFORMAZIONI SULLA BANCA
 
Banca  di  Piacenza  soc.coop.  per azioni
Via  Mazzini   20  -   29121  -   Piacenza
Tel.   0523  542111   -   Fax  0523 322870
e-mail: info@bancadipiacenza.it 
sito   internet:    www.bancadipiacenza.it
Iscritta al n. 4389 dell’Albo delle Banche 
e  al  n.  A160793  dell’Albo  Cooperative

CHE COSA SONO LE FIDEJUSSIONI

- Fidejussione omnibus. Con  il  rilascio di  questa  garanzia  il 
fidejussore  garantisce  la  Banca,  fino   all'importo    massimo
stabilito in contratto, per l'adempimento di obbligazioni  assunte
verso  la  Banca  stessa  dal  debitore  principale e derivanti da 
operazioni  bancarie   di  qualsiasi  natura,  quali,  ad esempio,
finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito,
aperture  di  crediti  documentari,  anticipazioni  su  titoli   e
strumenti finanziari, su crediti o su merci, sconto o negoziazione
di  titoli  cambiari  o  documenti,  rilascio di garanzie a terzi,
depositi  cauzionali,  riporti,  compravendita  titoli,  strumenti
finanziari e cambi, operazioni di intermediazioni o prestazioni di
servizi.
- Fidejussione  specifica.  Con  il rilascio di questa garanzia il
fidejussore garantisce alla Banca l'adempimento delle obbligazioni
rivenienti  da  specifica  operazione  creditizia,  indicata   nel 
contratto  di  garanzia,  assunta  verso  la  Banca  dal  debitore 
principale.
Queste garanzie sono di natura personale e, quindi, il fidejussore
risponde  con  tutto  il suo patrimonio, nel caso di inadempimento
del  debitore  principale,  fino  all'importo massimo stabilito in
contratto  in caso di fidejussione omnibus, ovvero con riferimento
all'operazione garantita nel caso di fidejussione specifica.
Quando  più  fidejussori  garantiscono  il  medesimo debitore e lo
stesso  debito,  gli  stessi rispondono in via solidale fra loro e
con il debitore principale, salvo diversa specifica pattuizione.
Le  fidejussioni  possono  essere rilasciate da persona fisica che
riveste  la  qualità  di  consumatore  a  garanzia  di  operazioni
creditizie  concesse  dalla  banca a persona fisica che rivesta la
medesima qualità di consumatore.
 
Tra i principali rischi, va tenuto presente:
- possibilità  che  il garante sia chiamato a pagare quanto dovuto
dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Non  è  prevista,  a  carico del  fidejussore,  l'applicazione  di
commissioni o spese per il rilascio della garanzia.

RECESSO E RECLAMI

Reclami 
I reclami vanno inviati alla Banca al seguente indirizzo:
Banca di Piacenza
Ufficio Reclami
Via Mazzini 20
29121 Piacenza,
mail: segreteria.generale@bancadipiacenza.it
PEC: bancadipiacenza@bancadipiacenza.legalmail.it
che deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o se non  ha  avuto
risposta  entro  i seguenti termini massimi: 
- 15 giorni, per i reclami relativi ai servizi di pagamento, salvo
situazioni eccezionali in cui, previa comunicazione interlocutoria
al  cliente con cui viene informato delle ragioni del ritardo e le
tempistiche  per   la  risposta  definitiva, comunque  non possono
superare i 35 giorni lavorativi
- 60 giorni, per i reclami relativi ai prodotti e servizi  bancari
e finanziari, 
prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). 
  Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
  www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere   presso  tutte   le
  Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca
- Conciliatore   BancarioFinanziario   -   Associazione   per   la 
  soluzione    delle   controversie    bancarie,   finanziarie   e 
  societarie – ADR (il Regolamento del Conciliatore è consultabile 
  sul  sito  www.conciliatorebancario.it)  o  a   qualsiasi  altro 
  organismo  iscritto  nell'apposito registro tenuto dal Ministero 
  della  Giustizia  e  specializzato   in   materia   bancaria   e 
  finanziaria  (sul  sito  www.giustizia.it è disponibile l'elenco 
  degli organismi di mediazione iscritti nel predetto registro).

LEGENDA
 
Garante E' la persona che rilascia la fidejussione a favore della Banca
Debitore principale E' la persona di cui si garantisce l’adempimento in favore della Banca
Importo massimo garantito E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fidejussore si impegna a pagare alla Banca nel caso di inadempimento del debitore principale
Reviviscenza della garanzia Consiste nel ripristino di efficacia della fidejussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla Banca siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati
Solidarietà fra fidejussori E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (Banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell’intero debito del debitore medesimo
Regresso E' il potere del fidejussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fidejussione rilasciata alla Banca

10/12/2024 - (Fine prodotto) -

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