FOGLI INFORMATIVI
(ai sensi degli artt. 115 e seguenti D.L.vo n. 385/1993 e delle Disposizioni in materia di Trasparenza della Banca d'Italia)
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Banca di Piacenza soc.coop. per azioni
Via Mazzini 20 - 29121 - Piacenza
Tel. 0523 542111 - Fax 0523 322870
e-mail: info@bancadipiacenza.it
sito internet: www.bancadipiacenza.it
Iscritta al n. 4389 dell’Albo delle Banche
e al n. A160793 dell’Albo Cooperative
CHE COSA SONO LE FIDEJUSSIONI |
- Fidejussione omnibus. Con il rilascio di questa garanzia il
fidejussore garantisce la Banca, fino all'importo massimo
stabilito in contratto, per l'adempimento di obbligazioni assunte
verso la Banca stessa dal debitore principale e derivanti da
operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio,
finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito,
aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli e
strumenti finanziari, su crediti o su merci, sconto o negoziazione
di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi,
depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli, strumenti
finanziari e cambi, operazioni di intermediazioni o prestazioni di
servizi.
- Fidejussione specifica. Con il rilascio di questa garanzia il
fidejussore garantisce alla Banca l'adempimento delle obbligazioni
rivenienti da specifica operazione creditizia, indicata nel
contratto di garanzia, assunta verso la Banca dal debitore
principale.
Queste garanzie sono di natura personale e, quindi, il fidejussore
risponde con tutto il suo patrimonio, nel caso di inadempimento
del debitore principale, fino all'importo massimo stabilito in
contratto in caso di fidejussione omnibus, ovvero con riferimento
all'operazione garantita nel caso di fidejussione specifica.
Quando più fidejussori garantiscono il medesimo debitore e lo
stesso debito, gli stessi rispondono in via solidale fra loro e
con il debitore principale, salvo diversa specifica pattuizione.
Le fidejussioni possono essere rilasciate da persona fisica che
riveste la qualità di consumatore a garanzia di operazioni
creditizie concesse dalla banca a persona fisica che rivesta la
medesima qualità di consumatore.
Tra i principali rischi, va tenuto presente:
- possibilità che il garante sia chiamato a pagare quanto dovuto
dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE |
Non è prevista, a carico del fidejussore, l'applicazione di
commissioni o spese per il rilascio della garanzia.
Reclami
I reclami vanno inviati alla Banca al seguente indirizzo:
Banca di Piacenza
Ufficio Reclami
Via Mazzini 20
29121 Piacenza,
mail: segreteria.generale@bancadipiacenza.it
PEC: bancadipiacenza@bancadipiacenza.legalmail.it
che deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto
risposta entro i seguenti termini massimi:
- 15 giorni, per i reclami relativi ai servizi di pagamento, salvo
situazioni eccezionali in cui, previa comunicazione interlocutoria
al cliente con cui viene informato delle ragioni del ritardo e le
tempistiche per la risposta definitiva, comunque non possono
superare i 35 giorni lavorativi
- 60 giorni, per i reclami relativi ai prodotti e servizi bancari
e finanziari,
prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso tutte le
Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca
- Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la
soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e
societarie – ADR (il Regolamento del Conciliatore è consultabile
sul sito www.conciliatorebancario.it) o a qualsiasi altro
organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero
della Giustizia e specializzato in materia bancaria e
finanziaria (sul sito www.giustizia.it è disponibile l'elenco
degli organismi di mediazione iscritti nel predetto registro).
Garante |
E' la persona che rilascia la fidejussione a favore della Banca |
Debitore principale |
E' la persona di cui si garantisce l’adempimento in favore della Banca |
Importo massimo garantito |
E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fidejussore si impegna a pagare alla Banca nel caso di inadempimento del debitore principale |
Reviviscenza della garanzia |
Consiste nel ripristino di efficacia della fidejussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla Banca siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati |
Solidarietà fra fidejussori |
E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (Banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell’intero debito del debitore medesimo |
Regresso |
E' il potere del fidejussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fidejussione rilasciata alla Banca |
10/12/2024 - (Fine prodotto) -
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