FOGLI INFORMATIVI
(ai sensi degli artt. 115 e seguenti D.L.vo n. 385/1993 e delle Disposizioni in materia di Trasparenza della Banca d'Italia)
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Banca di Piacenza soc.coop. per azioni
Via Mazzini 20 - 29121 - Piacenza
Tel. 0523 542111 - Fax 0523 322870
e-mail: info@bancadipiacenza.it
sito internet: www.bancadipiacenza.it
Iscritta al n. 4389 dell’Albo delle Banche
e al n. A160793 dell’Albo Cooperative
Con questa garanzia - che può avere ad oggetto beni mobili o
crediti il garante (Cliente debitore o altro soggetto) assicura
al creditore (Banca) il soddisfacimento di un determinato
credito con preferenza rispetto agli altri creditori, con
riferimento allo specifico bene mobile o credito costituito
in pegno. La garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce
con la consegna al creditore della cosa o del documento (c.d.
spossessamento) che conferisce l’esclusiva disponibilità
della cosa stessa. Quando oggetto del pegno sono crediti, la
garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al
debitore del credito dato in pegno ovvero con l’accettazione del
debitore stesso con scrittura avente data certa.
Il pegno su strumenti finanziari - dematerializzati e non - in
gestione accentrata nonché sul valore dell’insieme di
strumenti finanziari dematerializzati si costituisce – oltre
che con atto scritto – anche con la registrazione in appositi
conti presso la Banca secondo quanto richiesto dalla normativa
di riferimento (D.L.vo. n. 213/1998 e Testo Unico Finanza).
Tra i principali rischi, va tenuto presente:
— in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita con il
pegno, la banca può far vendere, con il preavviso pattuito, il
bene dato in garanzia.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE |
Non è prevista l'applicazione di commissioni o spese per il
rilascio della garanzia.
Reclami
I reclami vanno inviati alla Banca al seguente indirizzo:
Banca di Piacenza
Ufficio Reclami
Via Mazzini 20
29121 Piacenza,
mail: segreteria.generale@bancadipiacenza.it
PEC: bancadipiacenza@bancadipiacenza.legalmail.it
che deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto
risposta entro i seguenti termini massimi:
- 15 giorni, per i reclami relativi ai servizi di pagamento, salvo
situazioni eccezionali in cui, previa comunicazione interlocutoria
al cliente con cui viene informato delle ragioni del ritardo e le
tempistiche per la risposta definitiva, comunque non possono
superare i 35 giorni lavorativi
- 60 giorni, per i reclami relativi ai prodotti e servizi bancari
e finanziari,
prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso tutte le
Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca
- Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la
soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e
societarie – ADR (il Regolamento del Conciliatore è consultabile
sul sito www.conciliatorebancario.it) o a qualsiasi altro
organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero
della Giustizia e specializzato in materia bancaria e
finanziaria (sul sito www.giustizia.it è disponibile l'elenco
degli organismi di mediazione iscritti nel predetto registro).
Gestione accentrata |
Modalità di gestione “in monte” degli strumenti finanziari, materializzati e non, presso società autorizzate |
Strumenti finanziari |
Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contratti di cambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza |
Strumenti finanziari dematerializzati |
Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritturazioni contabili |
10/12/2024 - (Fine prodotto) -
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