FOGLI INFORMATIVI

(ai sensi degli artt. 115 e seguenti D.L.vo n. 385/1993 e delle Disposizioni in materia di Trasparenza della Banca d'Italia)


PEGNO (P096)

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INFORMAZIONI SULLA BANCA
 
Banca  di  Piacenza  soc.coop.  per azioni
Via  Mazzini   20  -   29121  -   Piacenza
Tel.   0523  542111   -   Fax  0523 322870
e-mail: info@bancadipiacenza.it 
sito   internet:    www.bancadipiacenza.it
Iscritta al n. 4389 dell’Albo delle Banche 
e  al  n.  A160793  dell’Albo  Cooperative

CHE COS'E' IL PEGNO

Con questa garanzia - che può avere ad  oggetto  beni  mobili  o
crediti  il garante (Cliente debitore o altro soggetto) assicura
al  creditore  (Banca)  il  soddisfacimento  di  un  determinato
credito  con   preferenza  rispetto  agli  altri  creditori, con
riferimento  allo  specifico  bene mobile  o  credito costituito
in  pegno. La  garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce
con la consegna  al creditore della cosa o del documento   (c.d.
spossessamento)   che   conferisce    l’esclusiva  disponibilità
della  cosa  stessa. Quando oggetto  del  pegno sono crediti, la
garanzia si costituisce con atto scritto e con  la notifica   al
debitore del credito dato in pegno ovvero con l’accettazione del
debitore stesso con scrittura avente data certa.
Il pegno su strumenti finanziari - dematerializzati  e  non - in
gestione   accentrata   nonché   sul   valore   dell’insieme  di
strumenti finanziari  dematerializzati  si  costituisce  – oltre
che con atto scritto – anche  con  la  registrazione in appositi
conti presso la Banca secondo  quanto  richiesto dalla normativa
di riferimento (D.L.vo. n. 213/1998 e Testo Unico Finanza).
Tra i principali rischi, va tenuto presente:
— in  caso di  inadempimento  dell’obbligazione garantita con il
pegno, la  banca può far vendere,  con il preavviso pattuito, il
bene dato in garanzia.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Non  è  prevista l'applicazione  di commissioni o spese per il
rilascio della garanzia.

RECESSO E RECLAMI

Reclami 
I reclami vanno inviati alla Banca al seguente indirizzo:
Banca di Piacenza
Ufficio Reclami
Via Mazzini 20
29121 Piacenza,
mail: segreteria.generale@bancadipiacenza.it
PEC: bancadipiacenza@bancadipiacenza.legalmail.it
che deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o se non  ha  avuto
risposta  entro  i seguenti termini massimi: 
- 15 giorni, per i reclami relativi ai servizi di pagamento, salvo
situazioni eccezionali in cui, previa comunicazione interlocutoria
al  cliente con cui viene informato delle ragioni del ritardo e le
tempistiche  per   la  risposta  definitiva, comunque  non possono
superare i 35 giorni lavorativi
- 60 giorni, per i reclami relativi ai prodotti e servizi  bancari
e finanziari, 
prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). 
  Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
  www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere   presso  tutte   le
  Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca
- Conciliatore   BancarioFinanziario   -   Associazione   per   la 
  soluzione    delle   controversie    bancarie,   finanziarie   e 
  societarie – ADR (il Regolamento del Conciliatore è consultabile 
  sul  sito  www.conciliatorebancario.it)  o  a   qualsiasi  altro 
  organismo  iscritto  nell'apposito registro tenuto dal Ministero 
  della  Giustizia  e  specializzato   in   materia   bancaria   e 
  finanziaria  (sul  sito  www.giustizia.it è disponibile l'elenco 
  degli organismi di mediazione iscritti nel predetto registro).

LEGENDA
 
Gestione accentrata Modalità di gestione “in monte” degli strumenti finanziari, materializzati e non, presso società autorizzate
Strumenti finanziari Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contratti di cambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza
Strumenti finanziari dematerializzati Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritturazioni contabili

10/12/2024 - (Fine prodotto) -

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