FOGLI INFORMATIVI
(ai sensi degli artt. 115 e seguenti D.L.vo n. 385/1993 e delle Disposizioni in materia di Trasparenza della Banca d'Italia)
CREDITI DOCUMENTARI (P173)
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Banca di Piacenza soc.coop. per azioni
Via Mazzini 20 - 29121 - Piacenza
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sito internet: www.bancadipiacenza.it
Iscritta al n. 4389 dell’Albo delle Banche
e al n. A160793 dell’Albo Cooperative
CHE COS'E' UN CREDITO DOCUMENTARIO |
L'operazione di credito documentario consiste nell'assunzione di
un impegno da parte della Banca (Banca emittente), su ordine e
per conto di un proprio Cliente (Ordinante, generalmente
acquirente di merci), a seguito del quale la Banca effettuerà,
o farà effettuare da propria Banca corrispondente, una
prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno
di pagamento differito, accettazione di effetto, ecc.) fino alla
concorrenza di un determinato importo ed entro un termine
temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario),
generalmente venditore delle merci oggetto della transazione
sottostante, contro presentazione da parte dello stesso venditore,
di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla
spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed
alle condizioni previsti nel testo del credito.
Tali operazioni sono disciplinate da specifiche Norme emanate
dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi.Nella relativa
esecuzione è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti
estere domiciliate nel Paese del venditore/esportatore.
Principali rischi
- l'operazione di credito documentario è uno strumento di
pagamento che opera attraverso una obbligazione autonoma della
Banca rispetto all'operazione commerciale sottostante,
condizionata alla sola valutazione dei documenti conformi
ai termini di credito
- le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in
valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al
rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al
cambio applicabile al momento della negoziazione.
In ottemperanza all’art. 4 del Decreto del Ministero delle Finanze
n. 57 del 20 febbraio 2014, il quale prevede che la Banca tenga in
considerazione la presenza del "Rating di legalità" tra le
variabili che concorrono alla determinazione delle condizioni
economiche di finanziamenti alle imprese - che all'atto della
richiesta dichiarino di essere iscritte nell'apposito elenco -, la
Banca si impegna:
- ad esaminare la richiesta di affidamento entro 30 giorni
lavorativi. In caso di mancata risposta entro tale termine,
la richiesta si intenderà approvata
- ad applicare alla richiesta di affidamento le condizioni
previste per la classe di rischio inferiore a quella di
appartenenza dell’impresa richiedente, secondo il sistema di
classificazione del merito creditizio internamente adottato.
Nel caso in cui l’impresa sia già posizionata nella classe di
rischio migliore (“basso rischio”), sarà applicata un’ulteriore
riduzione di 0,50 p.p. rispetto al tasso previsto; analoga
riduzione sarà applicata per i prodotti per i quali non è
prevista diversificazione in base alla classe di merito o quando
la classe di merito non è determinabile (nuova o recente
clientela)
- ad applicare una riduzione del 50% delle spese di istruttoria,
ove previste.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE |
a) NOTIFICATI E UTILIZZATI DALLA BANCA DI PIACENZA
Diritti di notifica EURO 40,00
Commissioni di modifica EURO 40,00
Commissioni di utilizzo 0,20%
con un minimo di EURO 40,00
N.B.: percepite a fronte di ogni singolo utilizzo o impiego, anche
se parziale.
Commissioni di conferma / "star del credere",
a seconda del "rischio paese",
al trimestre o frazione, massimo 1,00%
con un minimo di EURO 60,00
N.B.: calcolate sull'intero ammontare del credito - aumentato del
10%, se l'importo è indicato con clausola "circa" - e percepite
al rilascio della conferma e conguagliate in caso di incremento
dell'importo e/o variazione della durata.
Commissioni di accettazione, a seconda del "rischio paese",
al trimestre o frazione, massimo 1,00%
con un minimo di EURO 60,00
N.B.: applicabili anche per impegno dilazionato e/o negoziazione
di durata e scadenza.
Commissioni di mancato utilizzo:
- 50% delle commissioni di utilizzo
con un minimo di EURO 40,00
Commissioni di servizio: 1,50 per mille
- minimo EURO 3,00
- massimo EURO 300,00
Spese pratica EURO 7,50
Commissioni di trasferimento:
(per i soli crediti trasferibili) 0,275%
con un minimo di EURO 40,00
Crediti rotativi:
nell'applicazione delle commissioni sarà considerato l'ammontare
globale degli utilizzi e tutto il periodo di validità del credito.
VALUTE
Per crediti contro pagamento presso le casse della banca estera
o contro negoziazione di tratta senza istanza di rimborso, nonché
contro pagamento differito o accettazione valgono le valute per
"BONIFICI DALL'ESTERO".
Per crediti contro pagamento presso le nostre casse o contro
negoziazioni di tratta con istanza di rimborso, nonchè contro
accettazione e pagamento differito
- EURO 1 giorno lavorativo successivo a quello di utilizzo
- divisa 1 giorno lavorativo successivo alla valuta di
contrattazione internazionale
N.B.: sono a carico del Cliente le eventuali maggiori spese
reclamate dal corrispondente estero e le nostre spese vive (ad
esempio, spese di spedizione tramite raccomandata, corriere,
ecc.), con un massimo, per plichi di peso non superiore a
0,5 Kg., di EURO 51,65
b) EMESSI DALLA BANCA DI PIACENZA
Spese operazione crediti documentari EURO 15,00
Commissioni di apertura: 0,6 per mille
(per mese o frazione) minimo EURO 40,00
N.B.: calcolate sull'ammontare del credito aumentato del 10% se
l'importo è indicato con clausola "circa"
Commissioni di modifica EURO 40,00
oltre al recupero spese EURO 15,00
N.B.: non applicate quando la modifica comporta l'applicazione di
ulteriori commissioni di importo superiore a EURO 40,00
Commissioni di servizio: 1,50 per mille
minimo EURO 3,00
massimo EURO 300,00
Spese pratica EURO 15,00
Commissioni di utilizzo 2,5 per mille
(maggiorate dell'1,5 per mille al mese o frazione di impegno
dilazionato)
con un minimo di EURO 40,00
N.B.: percepite a fronte di ogni singolo utilizzo o impegno anche
parziale.
Commissioni di mancato utilizzo
- 50% delle commissioni di utilizzo
con un minimo di EURO 40,00
VALUTE
- per crediti utilizzabili contro negoziazione di tratte
a scadenza o contro accettazione/pagamento differito
2 giorni lavorativi antecedenti quello di scadenza
- per crediti contro pagamento presso le nostre casse o contro
negoziazione di tratta a vista senza istruzioni di rimborso,
valgono le valute previste per i "BONIFICI SULL'ESTERO"
- per crediti contro pagamento sulle casse della Banca estera o
contro negoziazione di tratta vista con istanza di rimborso:
- se espressa in EURO la valuta di addebito corrisponde a
2 giorni lavorativi antecedenti a quello dell'accredito alla
Banca corrispondente o a quello applicatoci dall'eventuale
terza Banca incaricata del rimborso
- se espressa in divisa la valuta di addebito corrisponde a 2
giorni lavorativi antecedenti a quello dell'accredito alla
Banca corrispondente o a quello applicatoci dalla eventuale
terza Banca incaricata del rimborso
Nel caso in cui ricevessimo l'avviso di utilizzo la valuta di
addebito corrisponderà alla data di ricezione avviso con
applicazione di interessi di "ritardata copertura" per i giorni
che intercorrono dal giorno di ricezione dell'avviso al giorno
dell'operazione sul mercato dei cambi più 2 giorni lavorativi
(valuta di contrattazione internazionale) al tasso pari
all'interbancario "lettera" delle eurodivise a vista pubblicato su
IL SOLE 24 ORE dei giorni di riferimento, maggiorato di uno spread
di 7 punti.
Per le divise non parametrate detti tassi verranno comunicati in
sede di contabilizzazione. Il calcolo verrà effettuato
considerando l'anno commerciale.
Per tutte le altre condizioni si fa riferimento alle analoghe
operazioni sui bonifici semplici da e per l'estero
N.B.: sono a carico del Cliente le eventuali maggiori spese
reclamate dal corrispondente estero e le nostre spese vive (ad
esempio, spese di spedizione tramite raccomandata, corriere,
ecc.), con un massimo, per plichi di peso non superiore a
0,5 Kg., di EURO 51,65
Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC) |
Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero, ha elaborato delle Regole "Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni, sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario per quanto ad esso applicabile |
Apertura |
Trattasi del momento di emissione del credito documentario, cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell'Ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito |
Prestazione prevista dal credito |
Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l'accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l'assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla Banca emittente ed autorizzata a ciò, "anticipa" Salvo Buon Fine i fondi al Beneficiario in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno |
Modifica |
Indica la variazione dei termini del credito originario. Le modifiche per essere valide devono esse accettate esplicitamente dal Beneficiario (o chi ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato le modifiche proposte |
Utilizzo |
E'il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione prevista dal credito |
Rischio Paese |
Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali, ecc.) |
10/12/2024 - (Fine prodotto) -
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