FOGLI INFORMATIVI

(ai sensi degli artt. 115 e seguenti D.L.vo n. 385/1993 e delle Disposizioni in materia di Trasparenza della Banca d'Italia)


CREDITI DOCUMENTARI (P173)

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INFORMAZIONI SULLA BANCA
 
Banca  di  Piacenza  soc.coop.  per azioni
Via  Mazzini   20  -   29121  -   Piacenza
Tel.   0523  542111   -   Fax  0523 322870
e-mail: info@bancadipiacenza.it 
sito   internet:    www.bancadipiacenza.it
Iscritta al n. 4389 dell’Albo delle Banche 
e  al  n.  A160793  dell’Albo  Cooperative

CHE COS'E' UN CREDITO DOCUMENTARIO

L'operazione di  credito documentario consiste  nell'assunzione di
un impegno da parte  della  Banca (Banca emittente), su  ordine  e
per   conto  di   un   proprio   Cliente  (Ordinante, generalmente 
acquirente di  merci), a seguito del quale  la  Banca   effettuerà,
o   farà  effettuare  da   propria   Banca   corrispondente,   una 
prestazione   economica  (pagamento a vista, assunzione di impegno 
di pagamento differito,  accettazione di effetto, ecc.) fino  alla
concorrenza  di  un  determinato  importo   ed  entro  un  termine
temporale   stabilito,  in  favore  di  un  terzo  (Beneficiario),
generalmente  venditore  delle  merci  oggetto  della  transazione
sottostante, contro presentazione da parte dello stesso venditore,
di   documenti  commerciali  relativi  alla  fornitura   ed   alla 
spedizione  delle  merci  che  risultino  conformi  ai  termini ed 
alle condizioni previsti nel testo del credito.
Tali operazioni  sono  disciplinate  da  specifiche Norme  emanate
dalla Camera di Commercio Internazionale di  Parigi.Nella relativa
esecuzione  è  prassi  consolidata  avvalersi   di  corrispondenti
estere domiciliate nel Paese del venditore/esportatore.
Principali rischi
- l'operazione   di   credito   documentario  è  uno  strumento di
pagamento che opera attraverso una  obbligazione  autonoma   della 
Banca    rispetto   all'operazione     commerciale    sottostante,
condizionata   alla  sola  valutazione   dei   documenti  conformi 
ai termini di credito
- le operazioni denominate  in valuta o  regolate contro euro o in
valuta  diversa  da  quella  di  denominazione,  sono soggette  al 
rischio dell'oscillazione del  cambio, in quanto  sono regolate al
cambio applicabile al momento della negoziazione.

RATING DI LEGALITA'
 
In ottemperanza all’art. 4 del Decreto del Ministero delle Finanze 
n. 57 del 20 febbraio 2014, il quale prevede che la Banca tenga in 
considerazione  la  presenza  del  "Rating  di  legalità"  tra  le 
variabili  che  concorrono  alla  determinazione  delle condizioni 
economiche   di  finanziamenti alle  imprese - che all'atto  della 
richiesta dichiarino di essere iscritte nell'apposito elenco -, la
Banca si impegna:  
 
- ad  esaminare  la  richiesta  di  affidamento  entro  30  giorni 
  lavorativi.  In  caso  di mancata  risposta entro tale termine, 
  la richiesta si intenderà approvata 
- ad  applicare  alla  richiesta   di  affidamento  le  condizioni 
  previste  per  la  classe  di  rischio  inferiore  a  quella  di 
  appartenenza dell’impresa richiedente,  secondo  il  sistema  di 
  classificazione del merito creditizio internamente adottato. 
  Nel  caso  in cui  l’impresa sia già posizionata nella classe di 
  rischio  migliore (“basso rischio”), sarà applicata un’ulteriore 
  riduzione  di  0,50 p.p.  rispetto  al  tasso previsto;  analoga 
  riduzione  sarà  applicata  per  i  prodotti  per  i quali non è 
  prevista diversificazione in base alla classe di merito o quando 
  la  classe  di  merito  non  è  determinabile  (nuova  o recente 
  clientela) 
- ad  applicare  una riduzione del 50% delle spese di istruttoria,
  ove previste.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

a) NOTIFICATI E UTILIZZATI DALLA BANCA DI PIACENZA

Diritti di notifica                                     EURO 40,00

Commissioni di modifica                                 EURO 40,00

Commissioni di utilizzo                                      0,20%
con un minimo di                                        EURO 40,00

N.B.: percepite a fronte di ogni singolo utilizzo o impiego, anche
      se parziale.

Commissioni di conferma / "star del credere",
a seconda  del  "rischio paese", 
al trimestre o frazione,                             massimo 1,00%
con un minimo di                                        EURO 60,00
 
N.B.: calcolate sull'intero ammontare del credito - aumentato  del
10%, se l'importo è indicato con  clausola  "circa" - e  percepite 
al rilascio della conferma e conguagliate  in caso  di  incremento 
dell'importo  e/o variazione della durata.

Commissioni di accettazione, a seconda del "rischio paese",
al trimestre o frazione,                             massimo 1,00%
con un minimo di                                        EURO 60,00
 
N.B.: applicabili anche per impegno dilazionato  e/o  negoziazione 
di durata e scadenza.

Commissioni di mancato utilizzo:
- 50% delle commissioni di utilizzo
con un minimo di                                        EURO 40,00

Commissioni di servizio:                            1,50 per mille
- minimo                                               EURO   3,00 
- massimo                                              EURO 300,00

Spese pratica                                            EURO 7,50

Commissioni di trasferimento:         
(per i soli crediti trasferibili)                           0,275%
con un minimo di                                        EURO 40,00

Crediti rotativi:
nell'applicazione  delle  commissioni sarà considerato l'ammontare
globale degli utilizzi e tutto il periodo di validità del credito.

VALUTE
 
Per  crediti contro pagamento  presso le  casse della banca estera
o contro negoziazione  di tratta senza istanza di rimborso, nonché
contro  pagamento  differito  o accettazione valgono le valute per 
"BONIFICI DALL'ESTERO". 
Per  crediti  contro  pagamento presso le  nostre casse  o  contro
negoziazioni  di  tratta  con istanza di rimborso,  nonchè  contro
accettazione e pagamento differito
 
- EURO         1 giorno lavorativo successivo a quello di utilizzo
- divisa       1  giorno  lavorativo  successivo  alla  valuta  di 
               contrattazione internazionale

N.B.:  sono  a  carico  del  Cliente  le  eventuali maggiori spese 
reclamate  dal  corrispondente  estero  e le nostre spese vive (ad 
esempio,   spese  di  spedizione  tramite  raccomandata, corriere,
ecc.), con  un  massimo,  per  plichi  di  peso  non  superiore  a
0,5 Kg., di                                             EURO 51,65

b) EMESSI DALLA BANCA DI PIACENZA
 
Spese operazione crediti documentari                    EURO 15,00

Commissioni di apertura:                             0,6 per mille
(per mese o frazione) minimo                            EURO 40,00
 
N.B.: calcolate  sull'ammontare  del credito aumentato del 10%  se
      l'importo è indicato con clausola "circa"

Commissioni di modifica                                 EURO 40,00
oltre al recupero spese                                 EURO 15,00
 
N.B.: non  applicate quando la modifica comporta l'applicazione di
      ulteriori commissioni di importo superiore a      EURO 40,00

Commissioni di servizio:                            1,50 per mille 
  minimo                                               EURO   3,00 
  massimo                                              EURO 300,00

Spese pratica                                            EURO 15,00

Commissioni di utilizzo                              2,5 per mille
(maggiorate  dell'1,5  per  mille  al  mese  o frazione di impegno 
dilazionato)
con un minimo di                                        EURO 40,00
 
N.B.: percepite a fronte di ogni singolo utilizzo o  impegno anche 
      parziale.

Commissioni di mancato utilizzo 
- 50% delle commissioni di utilizzo
  con un minimo di                                      EURO 40,00

VALUTE

- per crediti utilizzabili contro negoziazione di tratte
  a scadenza o contro accettazione/pagamento differito
                2 giorni lavorativi antecedenti quello di scadenza

- per  crediti  contro  pagamento  presso le nostre casse o contro 
  negoziazione  di  tratta  a  vista senza istruzioni di rimborso,
  valgono le valute  previste per i "BONIFICI SULL'ESTERO"

- per crediti  contro  pagamento  sulle casse della Banca estera o
  contro negoziazione di tratta vista con istanza di rimborso:
  - se  espressa  in   EURO la  valuta  di addebito  corrisponde a
    2  giorni  lavorativi antecedenti a quello dell'accredito alla 
    Banca  corrispondente  o a quello  applicatoci  dall'eventuale 
    terza Banca incaricata del rimborso
  - se  espressa in divisa la valuta di addebito corrisponde a   2
    giorni  lavorativi  antecedenti  a  quello dell'accredito alla 
    Banca corrispondente o a quello  applicatoci  dalla  eventuale
    terza Banca incaricata del rimborso

Nel  caso in cui ricevessimo l'avviso    di  utilizzo la valuta di
addebito  corrisponderà  alla  data  di   ricezione   avviso   con 
applicazione di  interessi di "ritardata  copertura" per i  giorni
che intercorrono dal  giorno  di  ricezione dell'avviso al  giorno
dell'operazione  sul  mercato  dei  cambi più  2 giorni lavorativi
(valuta   di   contrattazione   internazionale)   al   tasso  pari
all'interbancario "lettera" delle eurodivise a vista pubblicato su
IL SOLE 24 ORE dei giorni di riferimento, maggiorato di uno spread
di 7 punti.
Per le divise non parametrate detti tassi  verranno comunicati  in
sede   di   contabilizzazione.   Il   calcolo   verrà   effettuato 
considerando l'anno commerciale.
 
Per  tutte  le  altre  condizioni si  fa riferimento alle analoghe 
operazioni sui bonifici semplici da e per l'estero

N.B.:  sono  a  carico  del  Cliente  le  eventuali maggiori spese 
reclamate  dal  corrispondente  estero  e le nostre spese vive (ad 
esempio,   spese  di  spedizione  tramite  raccomandata, corriere,
ecc.), con  un  massimo,  per  plichi  di  peso  non  superiore  a
0,5 Kg., di                                             EURO 51,65

LEGENDA
 
Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC) Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero, ha elaborato delle Regole "Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni, sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario per quanto ad esso applicabile
Apertura Trattasi del momento di emissione del credito documentario, cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell'Ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito
Prestazione prevista dal credito Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l'accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l'assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla Banca emittente ed autorizzata a ciò, "anticipa" Salvo Buon Fine i fondi al Beneficiario in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno
Modifica Indica la variazione dei termini del credito originario. Le modifiche per essere valide devono esse accettate esplicitamente dal Beneficiario (o chi ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato le modifiche proposte
Utilizzo E'il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione prevista dal credito
Rischio Paese Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali, ecc.)

25/03/2024 - (Fine prodotto) - Pag. 558 -

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