FOGLI INFORMATIVI

(ai sensi degli artt. 115 e seguenti D.L.vo n. 385/1993 e delle Disposizioni in materia di Trasparenza della Banca d'Italia)


GARANZIE BANCARIE RICEVUTE O EMESSE SULL'ESTERO (P187)

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INFORMAZIONI SULLA BANCA
 
Banca  di  Piacenza  soc.coop.  per azioni
Via  Mazzini   20  -   29121  -   Piacenza
Tel.   0523  542111   -   Fax  0523 322870
e-mail: info@bancadipiacenza.it 
sito   internet:    www.bancadipiacenza.it
Iscritta al n. 4389 dell’Albo delle Banche 
e  al  n.  A160793  dell’Albo  Cooperative

CHE COSA SONO LE LA GARANZIE BANCARIE

Le  lettere  di  garanzia  o  garanzie  contrattuali  -   chiamate
comunemente  anche  con  il  termine di fidejussione bancaria - si
possono  definire  come  un  impegno,  assunto  da  una  banca, di
eseguire  una  prestazione  a  favore di un beneficiario,  qualora
l’obbligato  principale  non  adempia  ai  suoi  impegni   fissati
contrattualmente e richiamati nella garanzia stessa.
Nelle  operazioni  internazionali  hanno  assunto  sempre maggiore
importanza, in quanto l’acquirente di una merce, il committente di
un servizio ed il fornitore di una merce - a seconda dei casi - si
assicurano l’adempimento di un obbligo contrattuale  assunto dalla
controparte.
Le garanzie bancarie possono assumere due diverse caratteristiche,
essere cioè a prima domanda o fidejussorie.
Le  garanzie a "prima domanda" sono impegni autonomi, indipendenti
ed  astratti  rispetto  al  contratto  sottostante da cui traggono
origine.
Le  garanzie  fidejussorie  sono, invece, operazioni che dipendono
dal contratto da cui traggono origine, quindi ne seguono le sorti,
non avendo esse una vita propria.
La  differenza, dunque, tra la garanzia bancaria e la fidejussione
consiste  nel  fatto  che  con la prima è possibile escutere, cioè
farsi  pagare dalla banca a prima e semplice richiesta, mentre con
la seconda occorre dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi
contrattuali.
A  differenza dell’apertura di credito documentario e delle "stand
by Letter of credit", le  garanzie bancarie non sono regolamentate
da  una  specifica disciplina internazionale; più precisamente, le
pubblicazioni elaborate dalla Camera di Commercio Internazionale -
ed  in  particolare  la  n. 458 "Le  Norme Uniformi per domanda di
garanzia"  del  1992  -  non  rappresentano  ancora una disciplina
uniforme che possa essere accettata a livello internazionale, così
come lo sono invece le norme relative ai crediti documentari e  le
norme relative agli incassi.
Esistono  vari  tipi  di garanzie bancarie internazionali, esse si
distinguono in base a quello che è l’obbligo che viene assicurato;
le più usate sono:
- la  lettera  di  garanzia contro il rischio di mancato pagamento
  (payment guarantee)
- la garanzia dell’offerta (bid bond)
- la garanzia di esecuzione (performance bond)
- la garanzia di restituzione dell’acconto (advance payment bond).
 
PRINCIPALI RISCHI (GENERICI E SPECIFICI)
- poiché  le  garanzie  sono  per  loro  natura "incondizionate" e
  "pagabili a prima richiesta", cioè  il  pagamento da parte della
  banca  emittente avviene a prima e semplice richiesta, senza che
  sia  possibile  addurre pretesti motivati a elementi connessi al
  contratto  sottostante,  esiste   un   rischio   di   escussione
  arbitraria delle stessa da parte della parte beneficiaria
- le  operazioni  denominate in valuta o regolate contro euro o in 
  valuta  diversa  da  quella  di  denominazione, sono soggette al
  rischio dell’oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al
  cambio applicabile al momento della negoziazione.

A) Garanzie a favore dell'estero

COMMISSIONI

Autorizzazione  alla  consegna  di  merci  rilasciata  a favore di     EURO      30,00
spedizionieri, amministrazione ferroviaria, società di navigazione
aerea  se  l'autorizzazione  viene emessa ad avvenuto assolvimento
degli  impegni  dell'importatore (pagamento,  accettazione,  ecc.)
e quindi non esiste impegno per l'Istituto              
 
(se l'autorizzazione alla consegna della  merce  comporta  impegno
da parte dell'Istituto vedi il successivo punto)

Garanzie  in  EURO  o  divisa  (bid  bond,  advance  payment bond,
performance bond,  garanzie  di pagamento fornitura, garanzie  per
finanziamenti sull'estero e dall'estero, ecc.):
- con impegno fino a 12 mesi
  0,20% al mese o frazione (minimo EURO 100,00)
- con impegno superiore a 12 mesi
  0,30% al mese o frazione (minimo EURO 100,00)

Commissione fissa per singola modifica                                 EURO      25,00

Spese fisse per operazione  di  rilascio,  preavviso,  modifica  e     EURO      25,00
proroga

La variazione  dell'importo   o   della  scadenza  comporterà   il 
percepimento  di  un   conguaglio   della   commissione   riferita 
all'impegno
 
N.B.:  sono  a  carico  del  Cliente  le  eventuali maggiori spese 
reclamate  dal  corrispondente  estero  e le nostre spese vive (ad 
esempio,   spese  di  spedizione  tramite  raccomandata  espresso,
corriere, ecc.)

Estinzione anticipata fidejussione importo minimo di storno:           EURO      25,00

Spese  per  la fruizione del servizio di visure  ipocatastali, per     EURO      35,00
singole visure relative ai richiedenti gli affidamenti e eventuali
garanti con un massimo di Euro 100,00

B) Garanzie provenienti dall'estero

COMMISSIONI 
Se  dette  garanzie comportassero l'accollo di un impegno da parte 
dell'Istituto,  verranno   percepite   specifiche  commissioni  da
concordarsi  di  volta  in volta, determinate  tenendo  conto  del
"rischio paese" (o banca) e della durata dell'impegno.

Commissioni di notifica / modifica                      EURO 40,00

N.B.: sono  a  carico  del  Cliente  le  eventuali  maggiori spese 
      reclamate dal corrispondente estero.

N.B.: le eventuali oscillazioni dei cambi possono causare maggiori
      oneri a carico del Cliente.

RECESSO E RECLAMI

Spese  per  la fruizione del servizio di visure  ipocatastali, per     EURO      35,00
singole visure relative ai richiedenti gli affidamenti e eventuali
garanti con un massimo di Euro 100,00

Reclami 
I reclami vanno inviati alla Banca al seguente indirizzo:
Banca di Piacenza
Ufficio Reclami
Via Mazzini 20
29121 Piacenza,
mail: segreteria.generale@bancadipiacenza.it
PEC: bancadipiacenza@bancadipiacenza.legalmail.it
che deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o se non  ha  avuto
risposta  entro  i seguenti termini massimi: 
- 15 giorni, per i reclami relativi ai servizi di pagamento, salvo
situazioni eccezionali in cui, previa comunicazione interlocutoria
al  cliente con cui viene informato delle ragioni del ritardo e le
tempistiche  per   la  risposta  definitiva, comunque  non possono
superare i 35 giorni lavorativi
- 60 giorni, per i reclami relativi ai prodotti e servizi  bancari
e finanziari, 
prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). 
  Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
  www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere   presso  tutte   le
  Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca
- Conciliatore   BancarioFinanziario   -   Associazione   per   la 
  soluzione    delle   controversie    bancarie,   finanziarie   e 
  societarie – ADR (il Regolamento del Conciliatore è consultabile 
  sul  sito  www.conciliatorebancario.it)  o  a   qualsiasi  altro 
  organismo  iscritto  nell'apposito registro tenuto dal Ministero 
  della  Giustizia  e  specializzato   in   materia   bancaria   e 
  finanziaria  (sul  sito  www.giustizia.it è disponibile l'elenco 
  degli organismi di mediazione iscritti nel predetto registro).

LEGENDA
 
Fidejussione Garanzia in forza della quale il fidejussore, obbligandosi personalmente, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui

09/12/2024 - (Fine prodotto) -

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