FOGLI INFORMATIVI
(ai sensi degli artt. 115 e seguenti D.L.vo n. 385/1993 e delle Disposizioni in materia di Trasparenza della Banca d'Italia)
GARANZIE BANCARIE RICEVUTE O EMESSE SULL'ESTERO (P187)
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Banca di Piacenza soc.coop. per azioni
Via Mazzini 20 - 29121 - Piacenza
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sito internet: www.bancadipiacenza.it
Iscritta al n. 4389 dell’Albo delle Banche
e al n. A160793 dell’Albo Cooperative
CHE COSA SONO LE LA GARANZIE BANCARIE |
Le lettere di garanzia o garanzie contrattuali - chiamate
comunemente anche con il termine di fidejussione bancaria - si
possono definire come un impegno, assunto da una banca, di
eseguire una prestazione a favore di un beneficiario, qualora
l’obbligato principale non adempia ai suoi impegni fissati
contrattualmente e richiamati nella garanzia stessa.
Nelle operazioni internazionali hanno assunto sempre maggiore
importanza, in quanto l’acquirente di una merce, il committente di
un servizio ed il fornitore di una merce - a seconda dei casi - si
assicurano l’adempimento di un obbligo contrattuale assunto dalla
controparte.
Le garanzie bancarie possono assumere due diverse caratteristiche,
essere cioè a prima domanda o fidejussorie.
Le garanzie a "prima domanda" sono impegni autonomi, indipendenti
ed astratti rispetto al contratto sottostante da cui traggono
origine.
Le garanzie fidejussorie sono, invece, operazioni che dipendono
dal contratto da cui traggono origine, quindi ne seguono le sorti,
non avendo esse una vita propria.
La differenza, dunque, tra la garanzia bancaria e la fidejussione
consiste nel fatto che con la prima è possibile escutere, cioè
farsi pagare dalla banca a prima e semplice richiesta, mentre con
la seconda occorre dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi
contrattuali.
A differenza dell’apertura di credito documentario e delle "stand
by Letter of credit", le garanzie bancarie non sono regolamentate
da una specifica disciplina internazionale; più precisamente, le
pubblicazioni elaborate dalla Camera di Commercio Internazionale -
ed in particolare la n. 458 "Le Norme Uniformi per domanda di
garanzia" del 1992 - non rappresentano ancora una disciplina
uniforme che possa essere accettata a livello internazionale, così
come lo sono invece le norme relative ai crediti documentari e le
norme relative agli incassi.
Esistono vari tipi di garanzie bancarie internazionali, esse si
distinguono in base a quello che è l’obbligo che viene assicurato;
le più usate sono:
- la lettera di garanzia contro il rischio di mancato pagamento
(payment guarantee)
- la garanzia dell’offerta (bid bond)
- la garanzia di esecuzione (performance bond)
- la garanzia di restituzione dell’acconto (advance payment bond).
PRINCIPALI RISCHI (GENERICI E SPECIFICI)
- poiché le garanzie sono per loro natura "incondizionate" e
"pagabili a prima richiesta", cioè il pagamento da parte della
banca emittente avviene a prima e semplice richiesta, senza che
sia possibile addurre pretesti motivati a elementi connessi al
contratto sottostante, esiste un rischio di escussione
arbitraria delle stessa da parte della parte beneficiaria
- le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in
valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al
rischio dell’oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al
cambio applicabile al momento della negoziazione.
A) Garanzie a favore dell'estero
COMMISSIONI
Autorizzazione alla consegna di merci rilasciata a favore di EURO 30,00
spedizionieri, amministrazione ferroviaria, società di navigazione
aerea se l'autorizzazione viene emessa ad avvenuto assolvimento
degli impegni dell'importatore (pagamento, accettazione, ecc.)
e quindi non esiste impegno per l'Istituto
(se l'autorizzazione alla consegna della merce comporta impegno
da parte dell'Istituto vedi il successivo punto)
Garanzie in EURO o divisa (bid bond, advance payment bond,
performance bond, garanzie di pagamento fornitura, garanzie per
finanziamenti sull'estero e dall'estero, ecc.):
- con impegno fino a 12 mesi
0,20% al mese o frazione (minimo EURO 100,00)
- con impegno superiore a 12 mesi
0,30% al mese o frazione (minimo EURO 100,00)
Commissione fissa per singola modifica EURO 25,00
Spese fisse per operazione di rilascio, preavviso, modifica e EURO 25,00
proroga
La variazione dell'importo o della scadenza comporterà il
percepimento di un conguaglio della commissione riferita
all'impegno
N.B.: sono a carico del Cliente le eventuali maggiori spese
reclamate dal corrispondente estero e le nostre spese vive (ad
esempio, spese di spedizione tramite raccomandata espresso,
corriere, ecc.)
Estinzione anticipata fidejussione importo minimo di storno: EURO 25,00
Spese per la fruizione del servizio di visure ipocatastali, per EURO 35,00
singole visure relative ai richiedenti gli affidamenti e eventuali
garanti con un massimo di Euro 100,00
B) Garanzie provenienti dall'estero
COMMISSIONI
Se dette garanzie comportassero l'accollo di un impegno da parte
dell'Istituto, verranno percepite specifiche commissioni da
concordarsi di volta in volta, determinate tenendo conto del
"rischio paese" (o banca) e della durata dell'impegno.
Commissioni di notifica / modifica EURO 40,00
N.B.: sono a carico del Cliente le eventuali maggiori spese
reclamate dal corrispondente estero.
N.B.: le eventuali oscillazioni dei cambi possono causare maggiori
oneri a carico del Cliente.
Spese per la fruizione del servizio di visure ipocatastali, per EURO 35,00
singole visure relative ai richiedenti gli affidamenti e eventuali
garanti con un massimo di Euro 100,00
Reclami
I reclami vanno inviati alla Banca al seguente indirizzo:
Banca di Piacenza
Ufficio Reclami
Via Mazzini 20
29121 Piacenza,
mail: segreteria.generale@bancadipiacenza.it
PEC: bancadipiacenza@bancadipiacenza.legalmail.it
che deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto
risposta entro i seguenti termini massimi:
- 15 giorni, per i reclami relativi ai servizi di pagamento, salvo
situazioni eccezionali in cui, previa comunicazione interlocutoria
al cliente con cui viene informato delle ragioni del ritardo e le
tempistiche per la risposta definitiva, comunque non possono
superare i 35 giorni lavorativi
- 60 giorni, per i reclami relativi ai prodotti e servizi bancari
e finanziari,
prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso tutte le
Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca
- Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la
soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e
societarie – ADR (il Regolamento del Conciliatore è consultabile
sul sito www.conciliatorebancario.it) o a qualsiasi altro
organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero
della Giustizia e specializzato in materia bancaria e
finanziaria (sul sito www.giustizia.it è disponibile l'elenco
degli organismi di mediazione iscritti nel predetto registro).
Fidejussione |
Garanzia in forza della quale il fidejussore, obbligandosi personalmente, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui |
09/12/2024 - (Fine prodotto) -
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