Sospensione temporanea rata mutui ipotecari e prestiti chirografari
Banca di Piacenza sostiene le famiglie in questa situazione demergenza mettendo a disposizione dei propri clienti le seguenti possibilità di sospensione:
A) Fondo di Solidarietà per i Mutui acquisto Prima Casa previsto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
B) Accordo ABI e Associazioni dei consumatori siglato il 21 aprile 2020 che amplia le misure di sostegno alle famiglie previste dalla normativa nazionale, in seguito allemergenza Virus Corona
C) Sospensione delle rate dei mutui su iniziativa della Banca
Quale procedura occorre seguire?
Caso A) Accesso al Fondo di Solidarietà per i Mutui acquisto Prima Casa
- Scarica e compila il Modulo di sospensione
- Per poter accedere al Fondo di solidarietà per i Mutui per lacquisto della Prima Casa, è indispensabile trovarsi in una delle seguenti situazioni:
- perdita del rapporto di lavoro subordinato - sia a tempo determinato che a tempo indeterminato con permanenza dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda.
- perdita dei rapporti di lavoro parasubordinato da parte dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo, con permanenza dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda.
- morte del mutuatario
- riconoscimento di handicap grave ovvero di invalidità civile non inferiore all80 per cento dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo
- sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, con attualità dello stato di sospensione
- riduzione dellorario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dellorario complessivo, con attualità dello stato di riduzione dellorario di lavoro
In questi ultimi due casi la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per una durata massima complessiva non superiore a:
a) 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi
b) 12 mesi, se la sospensione o riduzione dellorario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi
c) 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dellorario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi
Per ulteriori informazioni consulta:
- Le FAQ del Ministero dell'Economia e delle Finanze - (consulta la sezione liquidità a famiglie e imprese)
3. invia tutti i documenti necessari
alla mail della tua filiale di riferimento oppure fissa un appuntamento
Caso B) Accordo ABI-Associazioni dei Consumatori
Il 16 dicembre 2020 ABI e le Associazioni dei consumatori hanno raggiunto un accordo che amplia le misure di sostegno alle famiglie e ai lavoratori autonomi e liberi professionisti colpiti dallevento epidemiologico da Covid-19 previste dalla normativa nazionale, attraverso la sospensione di mutui garantiti da ipoteca e finanziamenti chirografari a rimborso rateale, accordo al quale il nostro Istituto ha aderito.
A cosa si applica la sospensione?
- prestiti chirografari a rimborso rateale erogati prima del 16 dicembre 2020
- mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso erogati prima del 16 dicembre 2020 a persone fisiche per ristrutturazione degli stessi immobili ipotecati, liquidità o acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale, che non rientrano nei benefici previsti dal Fondo Gasparrini o pur essendo connessi all'acquisto dell'abitazione principale non presentano le caratteristiche idonee all'accesso del Fondo Gasparrini
Eventi che determinano la sospensione:
I principali eventi che determinano la sospensione, verificatisi due anni prima della presentazione della richiesta di intervento, sono:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato
- cessazione dei rapporti di lavoro di cui allarticolo 409 n. 3 c.p.c.
- sospensione dal lavoro o riduzione dellorario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dellemanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (c.d. ammortizzatori sociali in deroga)
- morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza
- per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, una riduzione del fatturato - nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell'istanza e la predetta data - superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza virus Corona
Sono esclusi i finanziamenti:
- già classificati come credito deteriorato e con rate impagate
- che hanno già ottenuto una sospensione del pagamento delle rate a seguito della pandemia da Covid-19 per un periodo uguale o superiore a 9 mesi
- che fruiscono di agevolazioni pubbliche
Termini della sospensione:
Sospensione della quota capitale o delle rate del finanziamento per una durata non superiore a 9 mesi su richiesta dell'intestatario del finanziamento.
Nel caso di sospensione della quota capitale, la quota interessi, calcolata al tasso contrattuale sul debito residuo al momento della sospensione, viene rimborsata alle scadenze originarie.
Nel caso di sospesione dell'intera rata, maturano interessi compensativi applicando il tasso contrattuale al debito residuo al momento della sospensione
Come e quando presentare la domanda:
La richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo 2021
1. Scarica e compila il modulo dedicato per richiedere la sospensione dei prestiti o del mutuo garantito da ipoteca
2. Allega la documentazione richiesta
3. Invia i documenti:
- alla mail della tua filiale di riferimento oppure fissa un appuntamento
Caso C) Sospensione rate mutui su iniziativa della Banca
La Banca, per sostenere la propria clientela, offre la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei prestiti chirografari e dei mutui
1. Scarica e compila il modulo per richiedere la sospensione del mutuo
2. invia i documenti:
- alla mail della tua filiale di riferimento oppure fissa un appuntamento
La Banca si riserva la valutazione del merito creditizio
Per eventuali ed ulteriori informazioni, chiama la filiale di riferimento
FAQ e Approfondimenti
· F.A.Q. redatte da CONSAP S.p.A.
Guide informative e pratiche Banca d'Italia e Arbitrato Bancario Finanziario