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 Con l’ordinanza n. 1.100 del 21 settembre 2024 emessa dal Dipartimento di Protezione Civile (OCDPC) relativa ai primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici è stata disposta la possibilità per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere alla Banca fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale.

Lo stato di emergenza, è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2024 per 12 mesi dalla data del medesimo provvedimento.

Ambito di applicazione

La misura è disposta a favore di:

  • Soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi ad edifici sgomberati, inagibili o distrutti
  • Soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica anche agricola, svolte nei medesimi edifici

Modalità di sospensione

La sospensione potrà essere richiesta non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza. Il mutuatario potrà optare per:

 

Sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi durante il periodo di sospensione il mutuatario pagherà solo la quota interessi, calcolata sul debito residuo del mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
Sospensione dell’intera rata: Gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali con pari periodicità. Tale opzione comporta l’allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione

 

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