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PRIVATI - Moratorie Mutui

Banca di Piacenza sostiene le famiglie in questa situazione d’emergenza

Sospensione temporanea rata mutui ipotecari e prestiti chirografari

Banca di Piacenza sostiene le famiglie in questa situazione d’emergenza mettendo a disposizione dei propri clienti le seguenti possibilità di sospensione:

Fondo di Solidarietà per i Mutui acquisto Prima Casa previsto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

Quale procedura occorre seguire?
 

Accesso al Fondo di Solidarietà per i Mutui acquisto Prima Casa

  1. Per poter accedere al Fondo di solidarietà per i Mutui per l’acquisto della Prima Casa, è indispensabile trovarsi in una delle seguenti situazioni:
    • perdita del rapporto di lavoro subordinato - sia a tempo determinato che a tempo indeterminato con permanenza dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda.
    • perdita dei rapporti di lavoro parasubordinato da parte dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo, con permanenza dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda.
    • morte del mutuatario
    • riconoscimento di handicap grave ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo
    • calo del fatturato per le categorie dei lavoratori autonomi/liberi professionisti;
    • eventi previsti dall’art.2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 riferibili ad almeno il 10% dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa
    • sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi
    • riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo, con attualità dello stato di riduzione dell’orario di lavoro

In questi ultimi due casi la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per una durata massima complessiva non superiore a:
 a) 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi
 b) 12 mesi, se la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi
 c) 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi

NOTA BENE: Per le categorie dei lavoratori autonomi/liberi professionisti e delle cooperative edilizie il termine ultimo per la presentazione delle domande di sospensione del mutuo è il 31/12/2023.

2. Scarica e compila il Modulo di sospensione:
    - clicca qui per il modulo per le persone fisiche
    - clicca qui per il modulo per le cooperative edilizie

Per ulteriori informazioni consulta:

  • Le FAQ del Ministero dell'Economia e delle Finanze - (consulta la sezione liquidità a famiglie e imprese)

3. invia tutti i documenti necessari

alla mail della tua filiale di riferimento oppure fissa un appuntamento

La Banca si riserva la valutazione del merito creditizio

Per eventuali ed ulteriori informazioni, chiama la filiale di riferimento

FAQ e Approfondimenti

·  Domande e Risposte - Sezione Liquidità a Famiglie e Imprese redatte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.)

·  F.A.Q. redatte da CONSAP S.p.A.

Guide informative e pratiche Banca d'Italia e Arbitrato Bancario Finanziario

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