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Sospensione dei mutui nei comuni colpiti dall'alluvione in Emilia Romagna

Con l’ordinanza n.992 del 8 maggio 2023 e successive emesse dal Dipartimento di Protezione Civile (OCDPC) relative ai primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici ai sensi dell’Art. 11 dell’Ordinanza summenzionata è stata disposta la possibilità per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, di richiedere alla Banca una sospensione delle rate dei mutui.

Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023 (GU n.128 del 3.06.2023) per 12 mesi dalla data del medesimo provvedimento.

Ambito di applicazione

La misura è disposta a favore di:

Soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi ad edifici sgomberati, inagibili o distrutti
Soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica anche agricola, svolte nei medesimi edifici

Termini della richiesta

La facoltà di sospensione può essere esercitata entro il 30/09/2023. I mutuatari , previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR. N. 445 del 28 dicembre 2000 dovranno presentare la richiesta in forma scritta alla filiale presso la quale il finanziamento è in ammortamento.

Modalità di sospensione

La sospensione potrà essere richiesta una sola volta, ma comunque non oltre la cessazione dello stato di emergenza. Il mutuatario potrà optare per:

Sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi durante il periodo di sospensione il mutuatario pagherà solo la quota interessi, calcolata sul debito residuo del mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
Sospensione dell’intera rata: Gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali con pari periodicità.

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