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Rapporti dormienti

AVVISO PER RAPPORTI "DORMIENTI"

Si avvisa la Spettabile Clientela che, ai sensi del D.P.R. 22/06/2007 n. 116 Regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 345, della legge 23/12/2005 n. 266, in materia di rapporti "dormienti":

  • i depositi di somme di denaro con l'obbligo di rimborso (es. conti correnti e depositi a risparmio)
  • i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione (es. deposito titoli)

in relazione ai quali si siano verificate le seguenti condizioni:

  • non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questi delegati, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari
  • il valore dei beni sia superiore a 100,00 Euro

sono considerati "dormienti".

Al verificarsi della condizione di "dormienza" la Banca ha l'obbligo di inviare al Titolare del rapporto, (o a terzi da questi eventualmente delegati) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, l'invito ad impartire disposizioni, entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo istituito dalla legge n. 266/2005, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittima di frodi finanziarie e che hanno subito un danno ingiusto non altrimenti risarcito.

Il rapporto "dormiente" non verrà estinto dalla Banca se, entro il predetto termine di 180 giorni, verrà effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi dallo stesso delegati.

DEPOSITI AL PORTATORE "DORMIENTI"

Anche i rapporti di deposito al portatore (es. libretti di risparmio al portatore), il cui saldo sia superiore a 100,00 Euro e che non risultino movimentati da oltre 10 anni, sono assoggettati alla disciplina dei depositi "dormienti".

Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante l'impossibilità della Banca di individuare i titolari di tali rapporti "al portatore", i possessori dei libretti in questione sono invitati ad impartire alla Banca disposizioni in merito entro i termini di scadenza indicati in un apposito avviso pubblicato nei locali della Banca o sul sito internet della stessa.

ELENCO DEPOSITI AL PORTATORE DORMIENTI

Anche in tale caso, in mancanza di disposizioni entro 180 giorni, il rapporto verrà estinto e le somme saranno devolute al suddetto Fondo.

ELENCO DEI RAPPORTI DORMIENTI ESTINTI E COMUNICATI A CONSAP S.P.A.

L'elenco dei rapporti dormienti estinti e comunicati a CONSAP S.P.A. è reperibile al seguente sito Internet: www.consap.it.

ASSEGNI CIRCOLARI PRESCRITTI

Inoltre, con il Decreto Legge 28/08/2008 n. 134, convertito con modificazioni con la legge n. 166/2008, sono stati previsti ulteriori adempimenti in capo agli intermediari in materia di rapporti "dormienti". In particolare, tale provvedimento prevede che la Banca comunichi al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'elenco degli assegni circolari prescritti, ossia non riscossi entro tre anni dalla data di emissione, e trasferisca i relativi importi al Fondo (di cui al comma 343 dell'art. 1 della legge 23/12/2005 n. 266) entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.

ELENCO RAPPORTI "DORMIENTI" E ASSEGNI CIRCOLARI PRESCRITTI AL 31/12/2021, COMUNICATI IL 30/03/2022 AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E ALLA CONSAP SPA

ELENCO RAPPORTI DORMIENTI COMUNICATI AL MEF
ELENCO ASSEGNI CIRCOLARI COMUNICATI AL MEF

Il personale della Banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione

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