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RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE

RECLAMI

Nel caso di problemi o di inconvenienti Le ricordiamo che il personale della Dipendenza o dell'Ufficio interessato è a Sua disposizione per collaborare alla soluzione degli stessi e per chiarire eventuali dubbi.

Se, comunque, per qualsiasi motivo si dovesse ritenere insoddisfatto potrà esporre le Sue ragioni presentando un reclamo scritto allo sportello della filiale presso la quale intrattiene i rapporti oppure:

- per posta ordinaria indirizzato a:

Banca di Piacenza soc. coop. per azioni
Ufficio Reclami

Via Mazzini, 20
29121 Piacenza

- per e-mail all'indirizzo:

segreteria.generale@bancadipiacenza.it

- per pec all'indirizzo:

bancadipiacenza@bancadipiacenza.legalmail.it

Per Sua comodità è stato predisposto un apposito modulo: modulo reclami

I dati forniti saranno trattati per le finalità strettamente connesse all'evasione della Sua segnalazione e per l'espletamento delle attività inerenti e conseguenti, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy - Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali" e D. L.vo 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

La informiamo, infine, che i termini massimi per il riscontro dei reclami dalla ricezione degli stessi sono pari a:

• 15 giorni, per i reclami relativi ai servizi di pagamento, salvo situazioni eccezionali in cui, previa comunicazione interlocutoria al cliente con cui viene informato delle ragioni del ritardo e le tempistiche per la risposta definitiva, comunque non possono superare i 35 giorni lavorativi
• 45 giorni, per i reclami relativi all' intermediazione assicurativa
• 60 giorni, per i reclami relativi alla prestazione di servizi e attività di investimento
• 60 giorni, per i reclami relativi ai prodotti e servizi bancari e finanziari.

RICORSI E CONCILIAZIONE

Se il Cliente non fosse soddisfatto dell'esito o non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti può:

1) per questioni riguardanti operazioni e servizi bancari e finanziari:

  • rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo se il fatto contestato è successivo all'1/1/2009, nel limite di € 200.000,00 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure la guida all'ABF a disposizione del Cliente presso tutti gli sportelli della Banca o chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia.

Comunque, prima di ricorrere al Giudice, il Cliente deve, per assolvere all'obbligo di cui ai decreti legislativi n. 28/2010 e n. 69/2013, esperire, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca, il procedimento di mediazione finalizzato al tentativo di trovare un accordo. Il Cliente potrà, quindi, presentare un'istanza:

  • al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR. Il Regolamento del Conciliatore è consultabile sul sito www.conciliatorebancario.it
  • a qualsiasi altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. Sul sito www.giustizia.it è disponibile l'elenco degli organismi di mediazione iscritti nel predetto registro.

Si precisa che il ricorso all'ABF esonera il Cliente dall'obbligo di esperire il suddetto procedimento di mediazione.

2) per questioni riguardanti servizi e attività di investimento:

  • rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finzanziarie (ACF) presso la Consob per reclami relativi alla violazione di obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza e informazione previsti nei confronti degli investitori e cui sono tenuti gli intermediari nella prestazione di servizi e attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio, fino ad un importo richiesto di € 500.000. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.acf.consob.it.

    Guida Arbitro per le Controversie Finanziarie

Comunque, prima di ricorrere al Giudice, il Cliente deve, per assolvere all'obbligo di cui al d.l.vo n. 28/2010, esperire, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca, il procedimento di mediazione finalizzato al tentativo di trovare un accordo. Il Cliente potrà, quindi, presentare un'istanza

  • al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR. Il Regolamento del Conciliatore è consultabile sul sito www.conciliatorebancario.it
  • a qualsiasi altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria Sul sito www.giustizia.it è disponibile l'elenco degli organismi di mediazione iscritti nel predetto registro.

Si precisa che il ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie esonera il Cliente dall'obbligo di esperire il suddetto procedimento di mediazione.

3) per questioni riguardanti l’attività di distribuzione assicurativa e fondi pensione:

  • per i prodotti a contenuto finanziario, rivolgersi alla CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Ogni ulteriore informazione è disponibile sul sito www.consob.it
  • per i prodotti non a contenuto finanziario, rivolgersi all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ogni ulteriore informazione è disponibile sul sito www.ivass.it
  • per i fondi pensione istituiti da SGR o imprese d’investimento, rivolgersi alla COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. Ogni ulteriore informazione è disponibile sul sito www.covip.it

Comunque, prima di ricorrere al Giudice, il Cliente deve, per assolvere all'obbligo di cui al d.l.vo n. 28/2010, esperire, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca, il procedimento di mediazione finalizzato al tentativo di trovare un accordo. Il Cliente potrà, quindi, presentare un'istanza a qualsiasi organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Sul sito www.giustizia.it è disponibile l'elenco degli organismi di mediazione iscritti nel predetto registro.

Rendiconto sull'attività di gestione dei reclami in Banca di Piacenza soc. coop. per azioni

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