Banca di Piacenza - Homepage
Salta al menu istituzionale
Salta al menu principale
Salta al contenuto
Salta al menu di sezione
Salta al menu footer
Salta alle informazioni legali
versione: [alto contrasto] [standard] | dimensione carattere: [A] [A+] [A++]
 
  • Chi siamo
  • Dove siamo
  • Contatti
  • About us
  • Info societarie
  • acf consob
  • Mappa autovelox
cerca
Cerca nel sito
Dove siamo
  • Servizi online 
    • PCBANK FAMILY
    • PCBANK IMPRESA
    • TEMPOREALE LIGHT
    • TESO WEB
    • Apri ContOnline
 
 
Logo Banca di Piacenza Banca di Piacenza
Logo Facebook
Logo Twitter
Logo Vimeo
Logo Instagram
 
  • prossimi eventi
  • resoconto eventi
  • BANCAflash
  • comunicati, interviste e articoli
 
 

Superbonus 110%


Il Superbonus 110% è un'agevolazione prevista dal  Decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 - decreto rilancio - convertito in legge n.77 del 17 luglio 2020 ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi in ambito di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1 gennaio 2022.

In particolare, il Superbonus spetta:

a.fino al 31 dicembre 2025, nelle seguenti misure:
• 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
• 70% per le spese sostenute nel 2024
• 65% per le spese sostenute nel 2025 per i condominii e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, per gli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.Stessa data di scadenza anche per gli interventi effettuati dalle Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri

b.fino al 31 dicembre 2022 (con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo

c.fino al 31 dicembre 2023 (con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati dagli Iacp (ed enti con le stesse finalità sociali) su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, a condizione che al 30 giugno 2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo. Stessa scadenza anche per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi su immobili assegnati in godimento ai propri soci. In alternativa alla detrazione, si può beneficiare del Superbonus mediante una delle modalità previste dall’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020. In pratica, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Tale scelta dovrà essere comunicata all’Agenzia delle entrate entro i termini previsti. L'efficacia di alcune proroghe previste resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea.

Le novità introdotte per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica sono due:

  •  innalzamento al 110% del bonus per le agevolazioni fiscali
  • recupero del bonus fiscale tramite cessione del credito d’imposta oppure lo sconto in fattura

Quali sono gli interventi che consentono di beneficiare del Superbonus?

Nella nuova normativa rientrano tutte le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (per i condomini il termine è prorogato al 31 dicembre 2022 qualora al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almento il 30% dell'intervento complessivo) per l’esecuzione, su condomini o case private, dei seguenti interventi definiti “trainanti”:

  • isolamento termico delle superfici, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda
  • sostituzione delle caldaie con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore o ibridi (per interventi sulle parti comuni degli edifici fino ad un massimo di 20.000 euro per unità immobiliare)
  • sostituzione delle caldaie con impianti a pompa di calore o ibridi (per interventi su edifici unifamiliari, fino a un massimo di 30.000 euro per unità immobiliare)
  • interventi antisismici per immobili in zone con rischio sismico classificato come alto (1), medio (2), basso (3) fino ad un importo massimo di 96.000 euro

Se viene eseguito almeno uno dei quattro interventi trainanti, il Superbonus al 110 % spetta anche per:

  • interventi minori di efficientamento energetico
  • installazione di impianti fotovoltaici, anche con installazione di sistemi di accumulo integrati
  • installazione di strutture per la ricarica di veicoli elettrici

 Come fare ad usufruire delle agevolazioni?

 Il cliente può optare per una di queste diverse modalità:

  • il pagamento dell’intervento, con detrazione diretta dall’IRPEF, in sede di dichiarazione dei redditi del 110% delle spese sostenute, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo
  • il pagamento dell’intervento, con cessione del credito d’imposta alla banca
  • lo sconto diretto in fattura (se l’impresa esecutrice dei lavori lo consente, poiché recupera in sua vece il credito d’imposta), per un importo non superiore al valore del corrispettivo stesso

Per tutti gli interventi che non rientrano nel Superbonus o Sismabonus 110% restano comunque valide le percentuali di detrazioni previste dalle normative precedenti

Per maggiori informazioni chiedi alla tua filiale di riferimento

 

  • TUTTO SUL SUPERBONUS 110%
  • ACCORDO BANCA DI PIACENZA-ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
  • ACCORDO BANCA DI PIACENZA-CONFEDILIZIA
  • ACCORDO TRA ASSOPOPOLARI E CONFEDILIZIA A SOSTEGNO DEL COMPARTO IMMOBILIARE

 

 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni, vigenti tempo per tempo, si rimanda ai Fogli informativi disponibili sul sito e presso gli sportelli della Banca
La Banca si riserva la valutazione del merito creditizio e dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento

  • Cookie Settings
  • Trasparenza
  • Privacy
  • SICUREZZA ON LINE
  • I nostri link
  • Numeri utili
  • Scheda di opinione
  •  Mappa del sito
Logo Banca di Piacenza Disponibile su AppGallery  Disponibile su Google Play  Disponibile su App Store
Video
Banca di Piacenza soc. coop. per azioni
Sede centrale e Direzione generale Via Mazzini, 20 - 29121 Piacenza
P. IVA 00144060332
© Tutti i diritti riservati - Libera la riproduzione, citando la fonte
 
Torna all'inizio