“Bonus facciate”, chiarimenti delle Entrate
Con la circolare n. 2/E del 14.2.2020 (il cui testo integrale è scaricabile dalla sezione “Banche dati” del sito Internet della Confedilizia, riservata agli associati) l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti sul cosiddetto “bonus facciate”, la detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti prevista dalla legge di bilancio 2020 (cfr. Cn genn. ’20).
Ai fini del riconoscimento del bonus – che spetta, come interpretato fin da subito dalla Confedilizia, sia ai soggetti Irpef sia ai soggetti Ires – gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. L’agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire – spiegano le Entrate – sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). La detrazione invece non spetta – prosegue l’Agenzia – per gli “interventi effettuati sulle facciate interne dell’edifico fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico”.
Tra i lavori agevolabili rientrano quelli per il rinnovo e consolidamento della facciata esterna dell’edificio, inclusa la mera tinteggiatura o pulitura della superficie, e lo stesso vale per i balconi o per eventuali fregi esterni. E ancora, lavori sulle grondaie, sui pluviali, sui parapetti, sui cornicioni e su tutte le parti impiantistiche coinvolte perché parte della facciata dell’edificio (si veda il quadro sintetico sottostante).
Beneficiano della detrazione anche le spese correlate agli interventi e alla loro realizzazione, ad esempio perizie, sopralluoghi, progettazione dei lavori, installazioni di ponteggi, ecc. Anche gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio rientrano nel campo del bonus facciate. Tali lavori devono però soddisfare i requisiti indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 26.6.’15 (decreto “requisiti minimi”) e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l'involucro edilizio.
La detrazione spetta a condizione che i lavori abbiano come oggetto edifici esistenti (oppure parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali) siano eseguiti su immobili ubicati in zona A o B, d.m. n. 1444/1968, o in zone a queste assimilate in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. In particolare – specificano le Entrate – “l’assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edifico oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti”.
Ai fini della detrazione in questione (al pari delle altre già esistenti), i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) oppure detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Per il calcolo della detrazione, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, si deve far riferimento al criterio di cassa, ovvero, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi.
Per maggiori informazioni e per ogni assistenza in merito, ci si può rivolgere alle Associazioni territoriali di Confedilizia (indirizzi su www.confedilizia.it).
BONUS FACCIATE, QUADRO SINTETICO DEI LAVORI AGEVOLATI*
| INTERVENTI DI RECUPERO O RESTAURO DELLA FACCIATA ESTERNA DEGLI EDIFICI
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| PULITURA E TINTEGGIATURA ESTERNA SU STRUTTURE OPACHE DELLA FACCIATA
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| INTERVENTI SU BALCONI, ORNAMENTI E FREGI (INCLUSI QUELLI DI SOLA PULITURA O TINTEGGIATURA) |
| INTERVENTI SULLE STRUTTURE OPACHE DELLA FACCIATA COMPLESSIVA DELL’EDIFICIO influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio |
| ALTRI INTERVENTI PER IL DECORO URBANO |
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| SOLO SE VISIBILI DALLA STRADA O DA SUOLO AD USO PUBBLICO, SUPERFICI CONFINANTI CON |
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| SPESE CORRELATE AGLI INTERVENTI AGEVOLABILI
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(*Tratto dalla Guida Bonus facciate dell’Agenzia delle entrate – Febbraio 2020)