Trasparenza

In questa sezione sono contenuti i principali documenti di carattere informativo previsti dalla normativa di "trasparenza", relativi all'offerta di prodotti e servizi della Banca di Piacenza

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP (NON FINANZIARIO)

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE (in applicazione dell’art. 133 del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 20307/2018) 

Informativa sul distributore

IMPRESE ASSICURATIVE CON CUI BANCA DI PIACENZA HA O POTREBBE AVERE RAPPORTI DI AFFARI

Forniscono informazioni sulla Banca, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche di ogni operazione o servizio offerto

In data 16 novembre 2015, con i Decreti legislativi nn. 180 e 181, è stata data attuazione nel nostro ordinamento alla Direttiva 2014/59/UE (c.d. Bank Recovery and Resolution Directive, "BRRD"), che introduce nell’ambito dell’Unione Europea regole armonizzate per la prevenzione e la gestione delle crisi bancarie e delle imprese di investimento.

Al proposito, si allega l’informativa di Banca d’Italia “Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie” sulle nuove regole europee per la gestione delle crisi.

Profili di operatività dei costi complessivi

Cosa è l'Indicatore dei costi complessivi (ICC)

Le norme emanate da Banca d’Italia in materia di “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari – Correttezza delle Relazioni tra Intermediari e Clienti” prevedono che il documento informativo sulle spese e il riepilogo sulle spese dei conti correnti destinati ai consumatori, riportino un indicatore dei costi complessivi (ICC) che sintetizza i costi totali annui relativamente ai conti correnti destinati ai consumatori, secondo “profili di operatività” stabiliti dalla stessa Banca d’Italia.

Che cosa sono i "profili di operatività"
I "profili di operatività" definiti da Banca d'Italia sono il risultato di un'indagine statistica che ha visto il coinvolgimento del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) e dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI).

Per ciascun "profilo" sono previsti un numero e una tipologia di operazioni svolte annualmente, oltre che la presenza (o meno) di prodotti e/o servizi aggiuntivi (per esempio la carta di credito).

Per i conti correnti con un sistema di tariffazione forfettaria (cosiddetti "a pacchetto") sono stati definiti i seguenti sei profili di operatività, individuati sulla base di variabili sociodemografiche e intensità d'utilizzo dei servizi di conto corrente:

  • giovani (164 operazioni annue)
  • famiglie con operatività bassa (201 operazioni annue)
  • famiglie con operatività media (228 operazioni annue)
  • famiglie con operatività elevata (253 operazioni annue)
  • pensionati con operatività bassa (124 operazioni annue)
  • pensionati con operatività media (189 operazioni annue)

Nel documento informativo sulle spese, se il contratto è destinato unicamente a uno o più profili determinati di clientela, nel campo relativo ai profili ai quali esso non è destinato può essere riportata l'indicazione "non adatto".

Per i conti correnti con un sistema di tariffazione a consumo (cosiddetti "conti ordinari"), è stato invece individuato un solo profilo con operatività particolarmente bassa e non riconducibile a nessuno dei sei profili di operatività sopra descritti.
Per il dettaglio delle caratteristiche e dell'operatività che contraddistingue i profili di utilizzo si veda la l'allegato 5A predisposta da Banca d'Italia.

Per quanto riguarda i prodotti non più commercializzati, il riepilogo delle spese dei conti correnti ai consumatori, riporta un indicatore dei costi complessivi (ICC) che sintetizza i costi totali annui relativamente ai conti correnti destinati ai consumatori del prodotto di riferimento in commercio maggiormente diffuso presso la clientela e in grado di tenere conto delle modifiche alle condizioni economiche intervenute nei confronti della generalità dei clienti.

Con il Decreto n. 57 del 20 febbraio 2014, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha stabilito le modalità in base alle quali le pubbliche amministrazioni e le banche devono tenere conto del "rating di legalità" - attribuito alle imprese dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) - ai fini della concessione di finanziamenti e di accesso al credito bancario.

I criteri e le modalità di attribuzione del rating - che può variare da un minimo di una “stelletta” a un massimo di tre “stellette” - sono disciplinati in un apposito regolamento adottato dall’AGCM. In particolare, possono richiedere l’attribuzione del suddetto rating le imprese operative in Italia - iscritte al registro delle imprese da almeno due anni - con un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso l’anno precedente alla richiesta, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, risultante da un bilancio regolarmente approvato e pubblicato ai sensi di legge ed in possesso dei requisiti previsti nel citato regolamento attuativo.

In particolare, le banche tengono conto del rating di legalità nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti, nonché nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione del credito, verificando - in sede di monitoraggio del credito - la persistenza del rating di legalità e del punteggio di rating attribuito all’impresa ai fini dell’eventuale revisione delle suddette condizioni economiche.

Banca di Piacenza - consapevole dell’opportunità rappresentata dal rating di legalità quale strumento utile per migliorare il tessuto economico sociale del territorio di insediamento - ha approvato un apposito procedimento interno di istruttoria e di verifica del merito creditizio dedicato al rating di legalità, nonchè condizioni migliorative per agevolare l’accesso al credito, così come riportato sui propri fogli informativi, disponibili su questo sito internet e sulle postazioni interne di trasparenza a disposizione della clientela presso le Dipendenze.

L’impresa che richiede un finanziamento e che dichiara di essere iscritta nell’elenco delle imprese in possesso del rating di legalità - disponibile sul sito dell’AGCM - si impegna a comunicare alla banca l’eventuale revoca o sospensione del rating intervenuta tra la data della richiesta del finanziamento e la data di erogazione.

Entro il 30 aprile di ogni anno, le banche sono tenute a trasmettere alla Banca d'Italia una relazione dettagliata sui casi in cui il rating di legalità non ha influito sui tempi e sui costi di istruttoria o sulle condizioni economiche di erogazione, illustrandone le ragioni sottostanti. Della suddetta relazione la banca deve fornire adeguata pubblicità attraverso il proprio sito internet e, a tal fine, si riporta copia della comunicazione inviata all’Autorità di Vigilanza.

RECLAMI

Nel caso di problemi o di inconvenienti Le ricordiamo che il personale della Dipendenza o dell'Ufficio interessato è a Sua disposizione per collaborare alla soluzione degli stessi e per chiarire eventuali dubbi.

Se, comunque, per qualsiasi motivo si dovesse ritenere insoddisfatto potrà esporre le Sue ragioni presentando un reclamo scritto allo sportello della filiale presso la quale intrattiene i rapporti oppure:

- per posta ordinaria indirizzato a:

Banca di Piacenza soc. coop. per azioni
Ufficio Reclami
Via Mazzini, 20
29121 Piacenza

- per e-mail all'indirizzo:

segreteria.generale@bancadipiacenza.it

- per pec all'indirizzo:

bancadipiacenza@bancadipiacenza.legalmail.it

Per Sua comodità è stato predisposto un apposito modulo modulo reclami-

I dati forniti saranno trattati per le finalità strettamente connesse all'evasione della Sua segnalazione e per l'espletamento delle attività inerenti e conseguenti, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy - Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali" e D. L.vo 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

La informiamo, infine, che i termini massimi per il riscontro dei reclami dalla ricezione degli stessi sono pari a:

• 15 giorni, per i reclami relativi ai servizi di pagamento, salvo situazioni eccezionali in cui, previa comunicazione interlocutoria al cliente con cui viene informato delle ragioni del ritardo e le tempistiche per la risposta definitiva, comunque non possono superare i 35 giorni lavorativi
• 45 giorni, per i reclami relativi all' intermediazione assicurativa
• 60 giorni, per i reclami relativi alla prestazione di servizi e attività di investimento
• 60 giorni, per i reclami relativi ai prodotti e servizi bancari e finanziari.

RICORSI E CONCILIAZIONE

Se il Cliente non fosse soddisfatto dell'esito o non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti può:

1) per questioni riguardanti operazioni e servizi bancari e finanziari:

  • rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo se il fatto contestato è successivo all'1/1/2009, nel limite di € 200.000,00 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure la guida all'ABF a disposizione del Cliente presso tutti gli sportelli della Banca o chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia.

Comunque, prima di ricorrere al Giudice, il Cliente deve, per assolvere all'obbligo di cui ai decreti legislativi n. 28/2010 e n. 69/2013, esperire, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca, il procedimento di mediazione finalizzato al tentativo di trovare un accordo. Il Cliente potrà, quindi, presentare un'istanza:

  • a qualsiasi altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. Sul sito www.giustizia.it è disponibile l'elenco degli organismi di mediazione iscritti nel predetto registro.

Si precisa che il ricorso all'ABF esonera il Cliente dall'obbligo di esperire il suddetto procedimento di mediazione.

2) per questioni riguardanti servizi e attività di investimento:

Comunque, prima di ricorrere al Giudice, il Cliente deve, per assolvere all'obbligo di cui al d.l.vo n. 28/2010, esperire, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca, il procedimento di mediazione finalizzato al tentativo di trovare un accordo. Il Cliente potrà, quindi, presentare un'istanza

  • a qualsiasi altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria Sul sito www.giustizia.it è disponibile l'elenco degli organismi di mediazione iscritti nel predetto registro.

Si precisa che il ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie esonera il Cliente dall'obbligo di esperire il suddetto procedimento di mediazione.

3) per questioni riguardanti l’attività di distribuzione assicurativa e fondi pensione:

Comunque, prima di ricorrere al Giudice, il Cliente deve, per assolvere all'obbligo di cui al d.l.vo n. 28/2010, esperire, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca, il procedimento di mediazione finalizzato al tentativo di trovare un accordo. Il Cliente potrà, quindi, presentare un'istanza a qualsiasi organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Sul sito www.giustizia.it è disponibile l'elenco degli organismi di mediazione iscritti nel predetto registro.

I documenti sono in formato stampabile e a disposizione della clientela anche presso tutti gli sportelli della Banca.