La legge n. 160 del 2019 ha ridisciplinato la normativa riguardante l’Imposta municipale propria (IMU) abolendo l’Imposta unica comunale (IUC) con l’eliminazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), mantenendo invece l’Imposta municipale propria (IMU) e la Tassa sui Rifiuti (TARI).
Si segnala che con la sentenza n. 209, depositata il 13 ottobre 2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni relative all’abitazione principale, in materia di IMU, sia nella formulazione dettata dal previgente art. 13, comma 2, quarto e quinto periodo, d.l. n. 201/2011, che dall’attuale art. 1, comma 741, lettera b), primo e secondo periodo, l. n. 160/2019.
Di conseguenza il criterio costituzionalmente corretto è quello per cui “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”
ed in occasione della scadenza del 16 dicembre 2022 si dovrà, quindi, tenere conto dei criteri fissati dalla suddetta sentenza della Consulta.
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