INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI EX ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 642 DEL 29.2.2020

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI

EX ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 642 DEL 29.2.2020
 

Si informa la clientela titolare di mutui relativi ad edifici ubicati nei comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova deI Passerini (regione Lombardia) e Vò (regione Veneto), ovvero strettamente connessi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, con sede operativa nei medesimi comuni che hanno diritto di chiedere la sospensione delle rate dei mutui fino alla cessazione dello stato di emergenza optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione, ai sensi del dpr. n. 445/2000, con l’indicazione del danno subito.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni, il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni manterranno la loro validità ed efficacia per tutto il periodo del prolungamento.

La sospensione della sola quota capitale prevede che gli interessi maturati e dovuti durante il periodo di sospensione vengano corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo, così come rilevato alla data di sospensione.

In caso di sospensione dell’intera rata, gli interessi maturati durante la sospensione saranno ripartiti, in parti uguali, su tutte le rate successive alla data di decorrenza del nuovo ammortamento, sommandoli agli interessi di ciascuna rata.

La sospensione non comporta l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria, la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo e la richiesta di garanzie aggiuntive. Durante la sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

La richiesta deve pervenire entro il 31 maggio 2020.