LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEGLI ANIMALI, INTRODOTTA NELLA COSTITUZIONE

Lo scorso 8 febbraio è stato approvato definitivamente — seguendo la procedura speciale aggravata, disposta dal nostro ordinamento — il disegno di legge di riforma costituzionale che introduce la tutela dell'ambiente, della biodiversítà e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, nella Carta costituzionale.
Il testo del provvedimento, che è in attesa di essere promulgato dal Presidente della Repubblica, introduce un nuovo comma all'articolo 9, al fine di riconoscere nell'ambito dei Principi fondamentali enunciati nella Costituzione anche quello di tutela ambientale.
Pertanto, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, richiamata dal secondo comma, si attribuisce alla Repubblica anche la salvaguardia dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.
Viene infine inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi.
Con lo stesso provvedimento è stato oggetto di modifica anche l'articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell'iniziativa economica. In primo luogo, si interviene sul secondo comma e si stabilisce che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. La seconda modifica investe, invece, il terzo comma dell'articolo 41, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali.
Si riportano di seguito i testi degli articoli della Costituzione, come modificati.

Articolo 9

  1. La Repubblica promuove Io sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica
  2. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
  3. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali

Articolo 41

  1. L'iniziativa economica privata è libera.
  2. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
  3. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.