La legge n. 160 del 2019 ha ridisciplinato la normativa riguardante l’Imposta municipale propria (IMU) abolendo l’Imposta unica comunale (IUC) con l’eliminazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), mantenendo invece l’Imposta municipale propria (IMU) e la Tassa sui Rifiuti (TARI).
Per quest’anno, ai sensi dell’art. 177 comma 1 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), la prima rata dell’IMU non è dovuta per:
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali.